Ricettazione: i limiti del ricorso sulla determinazione della pena
Il reato di ricettazione rappresenta una fattispecie penale che richiede una valutazione rigorosa non solo della condotta, ma anche della congruità della pena inflitta. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante la determinazione del trattamento sanzionatorio, ribadendo principi fondamentali sulla specificità dei motivi di ricorso.
I fatti di causa
Due soggetti erano stati condannati in secondo grado per il delitto di cui all’art. 648 c.p. (ricettazione). A seguito di una parziale assoluzione per altri capi d’imputazione, i condannati hanno proposto ricorso per Cassazione focalizzandosi unicamente sulla misura della pena applicata. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva motivato a sufficienza i criteri utilizzati per modulare la sanzione, nonostante il mutato quadro accusatorio complessivo.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Gli Ermellini hanno osservato che i ricorrenti non si sono confrontati in modo critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il giudice d’appello aveva infatti giustificato la misura della pena con una motivazione sintetica ma efficace, sottolineando come il quantum fosse già stato fissato in prossimità del minimo edittale previsto dalla legge per la ricettazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza risiedono nel principio di specificità del ricorso. La Cassazione ha chiarito che, quando la pena viene determinata in misura prossima ai minimi di legge, l’onere motivazionale del giudice di merito è meno stringente. In questo caso, la Corte d’Appello aveva operato una modulazione corretta e coerente con i fatti accertati. I ricorrenti, limitandosi a una censura generica senza smontare logicamente il ragionamento del giudice di merito, sono incorsi nel vizio di aspecificità, che preclude l’esame del ricorso in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che contestare il trattamento sanzionatorio per il reato di ricettazione richiede una critica puntuale alle ragioni espresse nella sentenza di appello. Non è sufficiente invocare una generica carenza di motivazione se la pena è già vicina al minimo legale. Oltre all’inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, a conferma del rigore processuale richiesto dinanzi alla Suprema Corte.
Cosa succede se il ricorso non contesta specificamente le motivazioni della sentenza?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di Cassazione di entrare nel merito della questione sollevata e comportando spesso sanzioni pecuniarie.
Quando una pena è considerata adeguatamente motivata?
Il giudice fornisce una spiegazione logica e sintetica che giustifica la sanzione, specialmente se questa è fissata in prossimità del minimo edittale previsto dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma, solitamente tra i mille e i seimila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 329 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 329 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28769/22 NOME -I- 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 648 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i ricorrenti, con l’unico motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo A) – essendo intervenuta assoluzione per il reato di cui al capo B) – non si confronta con la sintetica ma adeguata argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la modulazione della pena, invero molto prossima al minimo edittale (v. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022