Ricettazione e Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso di Inammissibilità
Il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del Codice Penale, rappresenta una delle figure criminose più comuni in materia di delitti contro il patrimonio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire non solo gli elementi costitutivi di questo reato, ma anche i limiti del sindacato di legittimità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per aver utilizzato un’auto di provenienza illecita, chiarendo importanti principi sulla valutazione della prova e sulla concessione delle attenuanti.
I Fatti del Caso: L’Utilizzo di un’Auto Rubata
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello a carico di un soggetto per il reato di ricettazione. In particolare, all’imputato veniva contestato di aver utilizzato un’autovettura di lusso, consapevole della sua provenienza illecita, per la consumazione di una rapina. La Corte di merito aveva ritenuto provati tutti gli elementi del reato, inclusa la consapevolezza (l’elemento psicologico) da parte dell’imputato che il veicolo fosse stato rubato.
I Motivi del Ricorso: Una Duplice Contestazione
L’imputato, non accettando la condanna, ha proposto ricorso per Cassazione basandolo su due motivi principali:
1. Errata valutazione dell’elemento psicologico: La difesa contestava la motivazione della sentenza d’appello riguardo alla prova della consapevolezza della provenienza illecita del veicolo. Secondo il ricorrente, non vi erano elementi sufficienti per affermare con certezza che egli fosse a conoscenza del furto dell’auto.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Il secondo motivo di doglianza riguardava il diniego, da parte dei giudici di merito, della concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Reato di Ricettazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un giudizio preliminare sulla loro ammissibilità. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni alla base della decisione sono di fondamentale importanza per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
In primo luogo, riguardo alla contestazione sull’elemento psicologico della ricettazione, la Corte ha affermato che tali censure non sono consentite in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio di merito e non può rivalutare i fatti o le prove già esaminate dai giudici dei primi due gradi. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente motivato la sussistenza della consapevolezza della provenienza illecita del veicolo, rendendo le critiche del ricorrente manifestamente infondate.
In secondo luogo, anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è tenuto a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che egli indichi gli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione, dimostrando di aver compiuto un esame complessivo. La motivazione della Corte d’Appello, esente da illogicità, è stata quindi ritenuta adeguata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Le censure devono essere mirate a specifici vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. La decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che, sin dai primi gradi di giudizio, costruisca un quadro probatorio solido, poiché le valutazioni di merito, se adeguatamente motivate, difficilmente potranno essere ribaltate in sede di legittimità. Inoltre, riafferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella concessione delle attenuanti generiche, purché la decisione sia supportata da una motivazione coerente.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione dell’elemento psicologico del reato di ricettazione fatta dal giudice di merito?
No, secondo la Corte, i motivi di ricorso che contestano la motivazione sulla sussistenza dell’elemento psicologico non sono consentiti in sede di legittimità, in quanto implic_ano una rivalutazione dei fatti non permessa in tale sede, e sono stati ritenuti manifestamente infondati.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi presentati dalla difesa?
No, la Corte ha ribadito il principio secondo cui non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione, purché la motivazione sia esente da evidenti illogicità.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4663 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4663 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1296/2026
CC – 27/01/2026
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a BARI il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 21/06/2024 della Corte d’appello di Bari; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso che contestano la motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., con particolare riferimento all’elemento psicologico, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati;
che il giudice di secondo grado ha ritenuto integrato il reato di ricettazione in questione in tutti i suoi elementi costituitivi limitatamente all’autovettura Mercedez Benz TARGA_VEICOLO, tg. TARGA_VEICOLO, utilizzata dall’imputato per la consumazione della rapina con la consapevolezza della provenienza illecita (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non Ł consentito in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME