Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35174 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35174 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTP
Corrao NOME, per il tramite del proprio procuratore special, impugna la sentenza in data 07/11/2023 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza in data 16/12/2022 del Tribunale di Monza, che l’aveva condannata per il reato di ricettazione.
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’identificazione dell’imputata;
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen..;
III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen..
IV) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione el trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche;
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente solleva questioni di merito indeducibili in sede di legittimità, in quanto intese a proporre una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito che, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni hanno évidenziato gli elementi in forza dei quali deve considerarsi pienamente raggiunta la prova della colpevolezza dell’imputato in ordine al reato ascrittogli (si vedano, in particolare, pag. 3, ove la Corte di merito ha ritenuto che gli elementi in atti conducano inequivocabilmente all’imputata).
2.1. A tale riguardo va, dunque, ribadito, che il compito rimesSo alla Corte di cassazione non è quello della ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondate?, atteso che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, «Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente», (tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 53017 del 22/11/2016, Kebe, Rv. 268713 – 01). 4. Anche il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili perché manifestamente infondati e perchè propongono questioni non consentite in sede
di legittimità.
4.1. La Corte di appello ha puntualmente motivato osservando che il fatto non poteva considerarsi lieve, avendo riguardo alla condotta articolata realizzata dall’imputata, siccome finalizzata a vendere un bene di provenienza illecita. Il
riferimento all’abitualità della condotta si palesa come una superfetazione argomentativa, intesa a rimarcare la gravità del fatto.
Nell’escludere l’applicazione della speciale causa di non punibilità, dunque, la Corte di merito – con motivazione congrua e scevra da vizi logici – ha fatto corretta applicazione della disposizione censurata, posto che il giudizio di tenuità richiede la valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie. L’esiguità dell’offesa è, infat l’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti la condotta, il danno e la colpevolezza, elementi di giudizio che debbono essere opportunamente bilanciati e valutati in forza dell’espresso richiamo all’art. 133, primo comma, cod. pen..
4.2. Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha evidenziato l’insussistenza di elementi positivi di valutazione, non essendo rilevante lo stato di incensuratezza, così facendo corretta applicazione di diritto secondo il quale «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato», (Sez. 4 – , Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01).
A ciò si aggiunga che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti’ dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisi comunque rilevanti.
4.3. A fronte di una motivazione siffatta, con cui la Corte di appello ha puntualmente risposto a tutte le censure esposte con il gravame, il ricorrente si è limitato a riversare nel giudizio di legittimità le stesse considerazioni di merito sollevate con l’atto di appello.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente,