Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29963 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a MSCINSKAIA( RUSSIA) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 10/02/2023, in parzial riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena alla quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati per il reato di ricettazione.
1.1 Avverso la sentenza, propone ricorso il difensore di COGNOME NOME lamentando che la Corte di appello aveva motivato in modo del tutto illogico punto riguardante la mancata qualificazione del fatto in termini di furto, rilievo alla mancata dichiarazione di COGNOME di COGNOME stato autore del furto e prossimità temporale tra la data del furto e la relativa vendita degli ogg parte dell’imputato.
1.2 Il difensore eccepisce la mancata, contraddittorietà e/o manif illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della caus non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
Propone ricorso il difensore di COGNOME NOME.
2.1 Il difensore eccepisce che la sentenza aveva riportato un risu probatorio incontestabilmente diverso da quello acquisito con riferimento a dichiarazioni rese dall’imputato in data 10 luglio 2015, in quanto aveva rit che le dichiarazioni rese da COGNOME in quella data fossero divergenti da quel all’udienza del 10 febbraio 2023, quando la divergenza era giustificata dal che al momento delle prime dichiarazioni i carabinieri avevano sequestra soltanto l’atto di vendita presso il Compro Oro dal quale risultava che COGNOME ricevuto la somma di euro 80,00, per cui COGNOME aveva reso dichiarazioni relativamente ai beni di quel singolo contratto contestato.
2.2 Il difensore lamenta la violazione dell’art. 712 cod. pen. in quanto a per questo motivo la Corte di appello aveva valorizzato la divergenza ne dichiarazioni dell’imputato.
2.3 II difensore eccepisce l’erroneità della motivazione con la quale la C di appello aveva rigettato la richiesta di riconoscere l’ipotesi di cui al 4 dell’art. 648 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME COGNOME dichi inammissibile.
1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso proposto, COGNOME COGNOME chiari che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal
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ordinamento all’imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rile l’assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertant mancanza di qualsiasi dichiarazione da parte di COGNOME di COGNOME l’autore del fu beni di cui al capo di imputazione, correttamente la Corte di appello lo ha rit responsabile del reato di ricettazione, visto che la univocità e la concorrenza indizi non sono stati scalfiti da indicazioni alternative provenienti dall’impu
1.2 Quanto alla mancanza di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Co di appello ha fornito congrua motivazione a pag.5 della sentenza impugnata, in sono stati evidenziati il valore dei beni ricettati e la mancanza del requisito abitualità della condotta.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME COGNOME dich inammissibile.
2.1 Relativamente ai primi due motivi di ricorso, anche a voler dare ammesso il denunciato travisamento, resta il fatto che, come affermato dalla Co di appello, la versione resa da COGNOME secondo cui i monili gli sarebber consegnati da COGNOME COGNOME adempimento di un debito, non trova alcun riscontro in posto che non risulta l’origine di questo debito e non si vede per quale m avrebbe dovuto COGNOME saldato con monili anziché in contanti; ciò rende motivazione logica e coerente con le risultanze processuali anche con riferime alla mancata riqualificazione nel reato di cui all’art. 712 cod. pen., non po invocare una mancanza di dolo nel ricevere un tale anomalo mezzo di pagamento.
2.2 Quanto all’ultimo motivo di ricorso, è vero che il valore del bene elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’atte speciale della particolare tenuità del fatto, ma se esso non è esiguo (come ri nel caso in esame dalla Corte di appello con una valutazione sulla quale no ammesso sindacato nella presente sede), la tenuità COGNOME COGNOME sempre esclu (vedi,Sez.2; ‘ 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340).
I ricorsi devono, pertanto, COGNOME dichiarati inammissibili. Ai sensi de 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricors parti private che li hanno proposto devono COGNOME condannate al pagamento del spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa n determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Ca delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragion dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2024