Ricettazione e Furto: la Cassazione chiarisce i confini e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sui criteri di ammissibilità dei ricorsi e sulla linea di demarcazione tra il reato di furto e quello di ricettazione. La pronuncia analizza il caso di un soggetto condannato per aver ricevuto un’autovettura di provenienza illecita, il cui ricorso è stato giudicato inammissibile per la genericità dei motivi proposti. Questo caso offre l’opportunità di approfondire le ragioni che possono portare alla configurazione del più grave reato di ricettazione e le condizioni per un valido ricorso in sede di legittimità.
I Fatti di Causa: Il Possesso di un’Autovettura Rubata
La vicenda giudiziaria trae origine dalla sentenza della Corte d’appello che confermava la condanna di un individuo per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato, trovato in possesso di un’auto rubata, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico, ma articolato, motivo di doglianza.
Nello specifico, la difesa lamentava:
1. L’erronea applicazione della norma sulla ricettazione, sostenendo la mancanza dell’elemento oggettivo del reato.
2. La mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto (art. 624 c.p.).
3. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante per la particolare tenuità del fatto (art. 648, comma 4, c.p.).
4. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
In sostanza, l’imputato chiedeva alla Suprema Corte una riconsiderazione complessiva della sua posizione, sperando in un esito più favorevole.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di tale decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere un pretesto per chiedere ai giudici una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda.
I giudici hanno rilevato che i motivi proposti dall’imputato erano formulati in termini non consentiti. Essi, infatti, non si confrontavano criticamente con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata, ma si limitavano a reiterare le stesse doglianze già presentate e respinte in appello. Un ricorso così strutturato viene definito ‘aspecifico’ e ‘apparente’, poiché non individua un vizio di legge nella decisione dei giudici di merito, ma si limita a proporre una ricostruzione dei fatti alternativa e più favorevole, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni: La Distinzione tra Furto e Ricettazione
Entrando nel vivo delle questioni giuridiche, la Corte ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’appello. Il punto cruciale è la distinzione tra furto e ricettazione. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il semplice possesso ingiustificato di cose sottratte, in assenza di prove dirette della partecipazione al furto, non è sufficiente a configurare quest’ultimo reato.
Anzi, la presenza di elementi alternativi, come un notevole lasso di tempo trascorso tra la sottrazione del bene e il momento in cui l’imputato ne viene trovato in possesso, rafforza l’ipotesi della ricettazione. In mancanza di una spiegazione plausibile da parte dell’imputato, si presume che egli abbia ricevuto il bene da chi lo ha materialmente rubato.
Inoltre, la Corte ha ritenuto adeguata e conforme alla legge la motivazione con cui i giudici di merito avevano escluso sia l’attenuante della particolare tenuità sia la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Tale decisione era basata su due elementi oggettivi: il rilevante valore economico dell’autovettura e i precedenti penali dell’imputato, fattori che impedivano di considerare il fatto come ‘particolarmente tenue’.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce due principi fondamentali. Il primo, di natura processuale, riguarda i requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione: non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito, ma è necessario individuare specifici vizi di legittimità o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso generico e ripetitivo è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Il secondo principio, di natura sostanziale, consolida la distinzione tra furto e ricettazione. In assenza di prove che colleghino direttamente l’imputato all’azione furtiva, il possesso di un bene rubato, non giustificato in modo credibile, integra il delitto di ricettazione. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente ineccepibili e offre un chiaro riepilogo dei criteri distintivi tra due figure di reato spesso contigue ma profondamente diverse.
Cosa distingue la ricettazione dal furto secondo questa ordinanza?
Il semplice possesso ingiustificato di un bene rubato, specialmente se trascorre un considerevole lasso di tempo dal furto e mancano altre prove, configura il reato di ricettazione e non di furto. La legge presume che chi possiede il bene lo abbia ricevuto dall’autore del furto, non che sia egli stesso l’autore.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era generico, non si confrontava in modo specifico con le motivazioni della sentenza d’appello e si limitava a ripetere argomenti già esaminati e respinti nel grado precedente. Di fatto, chiedeva una nuova valutazione dei fatti, cosa che non rientra nei compiti della Corte di Cassazione.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti e la causa di non punibilità?
Le attenuanti e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sono state negate a causa del rilevante valore economico dell’autovettura ricettata e dei precedenti penali dell’imputato. Questi elementi, secondo i giudici, impedivano di considerare il fatto di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31215 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31215 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2024 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di doglianza, con il quale il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. per difetto dell’elemento oggettivo, il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., e infine la mancata riqualificazione nel delitto di cui all’art. 624 cod. pen., non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché interamente teso a sollecitare conclusioni differenti sul giudizio di responsabilità cui sono pervenuti i giudici di merito risultando aspecifico perché non connotato da un effettivo confronto con la complessità delle congrue e logiche argomentazioni, in fatto e in diritto, poste a base della motivazione della sentenza impugnata e finendo così per reiterare doglianze già prospettate in appello e già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, dovendosi le stesse considerare soltanto apparenti;
che, per quanto attiene, nello specifico, alla mancata riqualificazione del fatto nell’illecito di cui all’art. 624 cod. pen., correttamente il giudice di merito
escluso la configurabilità del reato di furto, in mancanza di indicazioni da p dell’imputato sul fatto. Il semplice possesso ingiustificato di cose sottra assenza di altri elementi probatori e in presenza di elementi favorevoli ad ipo alternativa (come, ad esempio, il non indifferente lasso di tempo tra la sottraz e l’accertamento del suddetto possesso), più che indurre all’affermazione colpevolezza a titolo di furto, consente la configurazione del delitto di ricetta (Sez. 2, n. 52271, del 10/11/2016, Agyemang, RV. 268643; Sez. 2, n. 5522, del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264);
che anche la motivazione della Corte d’appello in ordine alla no configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. circostanza attenuante di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen. in ragi del rilevante valore economico dell’autovettura ricettata e anche dei precede dell’imputato appare adeguata e conforme alla legge;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.