Ricettazione: i Limiti del Ricorso in Cassazione per Vizio di Motivazione
Il reato di ricettazione, disciplinato dall’art. 648 del Codice Penale, rappresenta una delle figure criminose più comuni in materia di delitti contro il patrimonio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un aspetto processuale cruciale: i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di condanna. Quando è possibile contestare la logicità del ragionamento del giudice e quali sono le probabilità di successo?
Il caso in esame riguarda tre individui che, condannati per ricettazione, hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando l’illogicità della motivazione con cui la Corte d’Appello aveva confermato la loro responsabilità. Vediamo come la Suprema Corte ha affrontato la questione, delineando principi fondamentali validi per ogni imputato.
I Fatti di Causa
Tre persone venivano condannate in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di ricettazione. La loro difesa si basava su un unico motivo di ricorso: la presunta scorrettezza e illogicità della motivazione della sentenza. Secondo i ricorrenti, il giudice non avrebbe argomentato in modo convincente la loro dichiarazione di responsabilità, rendendo la decisione viziata.
La questione centrale, quindi, non verteva sulla riesamina delle prove, ma sulla coerenza interna del “discorso giustificativo” della Corte d’Appello. In sostanza, si contestava il modo in cui il giudice aveva spiegato perché gli imputati fossero colpevoli.
La Decisione della Cassazione e i Limiti del Vizio di Motivazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendoli “manifestamente infondati”. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza, richiamando anche una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 47289/2003).
Il Ruolo Circoscritto della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito che il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale, non è un’illogicità qualsiasi. Esso emerge solo quando vi è un contrasto insanabile tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza (cioè le regole di buon senso basate sull’osservazione della realtà) o con altre affermazioni contenute nello stesso provvedimento. Il sindacato della Cassazione è limitato a verificare l’esistenza di un apparato argomentativo logico, senza poter entrare nel merito della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In altre parole, la Corte non può controllare se il giudice abbia interpretato bene le prove, ma solo se il suo ragionamento non sia palesemente contraddittorio o assurdo.
L’importanza della giustificazione del possesso nella ricettazione
Nel caso specifico della ricettazione, un punto diventa dirimente. La motivazione della sentenza impugnata evidenziava come gli imputati non fossero stati in grado di fornire alcuna valida spiegazione alternativa per giustificare il possesso della merce di provenienza delittuosa. Questa incapacità di giustificazione, secondo la Corte, è un elemento che il giudice di merito può legittimamente porre a fondamento della dichiarazione di colpevolezza. Non avendo riscontrato alcun vizio logico in questo passaggio argomentativo, la Cassazione ha concluso che la motivazione era corretta e il ricorso infondato.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità basandosi sulla natura stessa del giudizio di legittimità. Il legislatore ha voluto circoscrivere l’orizzonte del sindacato della Cassazione alla sola coerenza logica della sentenza, per evitare che si trasformi in un terzo grado di giudizio sul merito. La motivazione della Corte d’Appello, che collegava la responsabilità penale alla mancata giustificazione del possesso di beni illeciti, è stata considerata un ragionamento completo e non manifestamente illogico. Pertanto, non rientrava tra i vizi che possono portare all’annullamento della sentenza.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale: non basta essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta da un giudice per ottenere una riforma della sentenza in Cassazione. È necessario dimostrare che il ragionamento del giudice è viziato da un’illogicità manifesta e interna alla sentenza stessa. Per chi è accusato di ricettazione, questa pronuncia sottolinea l’importanza cruciale di essere in grado di fornire una spiegazione plausibile e verificabile sull’origine dei beni posseduti. L’assenza di una giustificazione valida può essere interpretata dal giudice come un indizio grave di colpevolezza, rendendo la condanna difficilmente attaccabile in sede di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione per vizio di motivazione è considerato manifestamente infondato?
Un ricorso è considerato manifestamente infondato quando il ragionamento del giudice di merito non presenta un’illogicità palese o una contraddizione interna, ma si limita a una valutazione delle prove non condivisa dal ricorrente. La Cassazione non può riesaminare le prove, ma solo la coerenza logica della sentenza.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel valutare la motivazione di una sentenza?
Il ruolo della Corte di Cassazione è circoscritto a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo logico nella sentenza impugnata, senza alcuna possibilità di verificare se la motivazione corrisponda effettivamente alle prove acquisite nel processo.
In un caso di ricettazione, quale elemento è stato decisivo per confermare la responsabilità degli imputati?
L’elemento decisivo è stato il fatto che gli imputati non sono riusciti a fornire alcuna valida spiegazione alternativa per giustificare il possesso della merce di provenienza delittuosa. Questa mancanza è stata considerata un elemento sufficiente a sostenere la logicità della motivazione di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 256 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 256 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a BIANCAVILLA il 11/12/1993 COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA il 03/09/1997 NOME nato a ERICE il 19/05/1999
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME NOME e COGNOME,
Ritenuto che l’unico motivo di tutti i ricorsi, con il quale si contesta la correttezza motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 64 pen., denunciando l’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il viz censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge da contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativ senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni process (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui evidenzia che gli imputat non sono riusciti a fornire alcuna valida spiegazione alternativa per giustificare il possesso merce di provenienza delittuosa, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineat nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presid nte