Ricettazione e Furto Aggravato: la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia penale, con un focus specifico sul reato di ricettazione e sull’aggravante della destrezza nel furto. La decisione sottolinea come motivi di ricorso generici o non confrontantisi con la logica della sentenza impugnata siano destinati a essere dichiarati inammissibili.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano condannati in primo grado e in appello per una serie di reati in concorso, tra cui furto aggravato e ricettazione. La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la pronuncia di condanna. Avverso tale sentenza, gli imputati proponevano ricorso congiunto per cassazione, basando la loro difesa su tre motivi principali, volti a contestare la loro responsabilità penale sia per il furto che per la ricettazione, oltre che la sussistenza di un’aggravante.
I Motivi del Ricorso e l’analisi sul reato di Ricettazione
Il ricorso presentato dagli imputati si articolava su tre censure comuni:
1. Vizio di motivazione sul reato di furto: I ricorrenti lamentavano una motivazione carente o illogica riguardo alla loro responsabilità per il furto. Sostenevano che lo sviluppo argomentativo della Corte d’Appello fosse in contrasto con le massime di esperienza.
2. Vizio di motivazione sul reato di ricettazione: Analogamente, contestavano la motivazione relativa alla condanna per ricettazione, ritenendola insufficiente a dimostrare l’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita della merce.
3. Violazione di legge sull’aggravante della destrezza: Infine, i ricorrenti criticavano l’applicazione dell’aggravante della destrezza, sostenendo che non fossero stati applicati correttamente i principi giuridici che la definiscono.
L’approfondimento della Cassazione sulla Ricettazione
La Corte Suprema ha esaminato ciascun motivo, giudicandoli tutti manifestamente infondati. Per quanto riguarda il vizio di motivazione, i giudici hanno ribadito che la censura ammissibile in sede di legittimità è solo quella che evidenzia una palese illogicità o contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata, non una mera rilettura degli elementi di fatto. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e coerente.
Il punto centrale della decisione, tuttavia, riguarda il secondo motivo, relativo alla ricettazione. La Cassazione ha richiamato un suo consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare la sentenza n. 52271 del 2016), secondo cui la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato questo principio: di fronte al possesso di beni rubati da parte degli imputati e alla loro incapacità di fornire una spiegazione plausibile, la loro colpevolezza per il reato di ricettazione è stata logicamente dedotta.
Anche il terzo motivo, sull’aggravante della destrezza, è stato respinto. La Corte ha affermato che la motivazione dei giudici di merito era esente da vizi, avendo correttamente applicato il principio, stabilito anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 34090 del 2017), per cui la destrezza consiste in gesti furtivi commessi con particolare rapidità ed elusività.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ogni motivo di ricorso è stato smontato sulla base di principi giuridici consolidati.
– Il primo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza d’appello non presentava i vizi di illogicità richiesti dall’art. 606 cod. proc. pen.
– Il secondo motivo è stato giudicato infondato perché la prova della conoscenza dell’illecita provenienza nel reato di ricettazione può essere legittimamente desunta dalla mancata giustificazione del possesso del bene.
– Il terzo motivo è stato rigettato perché i ricorrenti non si sono confrontati con la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva correttamente applicato i principi giuridici sull’aggravante della destrezza, intesa come rapidità ed elusività dei gesti.
Di conseguenza, non solo i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, ma i ricorrenti sono stati anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali del diritto penale. In primo luogo, in materia di ricettazione, l’onere di fornire una spiegazione attendibile sul possesso di un bene di origine delittuosa ricade sul possessore stesso; la sua assenza o inverosimiglianza è un elemento di prova cruciale a suo carico. In secondo luogo, un ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica contestazione della valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, ma deve individuare specifici vizi logici o violazioni di legge, confrontandosi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata. In mancanza di tali requisiti, l’esito è l’inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche.
Come si prova la consapevolezza dell’origine illecita di un bene nel reato di ricettazione?
Secondo la Corte, la mancata giustificazione da parte dell’imputato riguardo al possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce una prova sufficiente della sua conoscenza dell’illecita provenienza.
Quando un motivo di ricorso per ‘vizio di motivazione’ è considerato manifestamente infondato?
È considerato manifestamente infondato quando non evidenzia un reale contrasto logico o contraddittorio nello sviluppo argomentativo della sentenza, ma si limita a contestare la valutazione dei fatti già operata dal giudice di merito, la cui motivazione appare coerente e priva di vizi logici.
Cosa si intende per ‘aggravante della destrezza’ nel reato di furto?
L’aggravante della destrezza sussiste quando i gesti furtivi sono commessi con particolare rapidità ed elusività, approfittando di una situazione favorevole o di un momento di disattenzione della vittima per portare a termine il reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31734 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31734 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a PIETRASANTA il 05/12/1995 NOME COGNOME nato a PISTOIA il 03/12/1975
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME e NOME ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati in concorso di cui agli artt. 61, n. 7), 110, 624, 625, comma 1, nn. 4) e 5), 648, 99, comma 4, cod. pen.;
Considerato che il primo motivo comune – con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del reato di furto – è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento laddove la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4-5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
Considerato che il secondo motivo comune – con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di ricettazione – è manifestamente infondato in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, in conformità al quadro probatorio esistente, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza. (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, COGNOME, Rv. 268643 – 01);
Considerato che il terzo motivo comune – con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge in ordine alla contestata circostanza aggravante della destrezza – è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione esente dai descritti vizi logici con la quale il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione dell’aggravante contestata, avendo commesso i ricorrenti i gesti furtivi con rapidità ed elusività dei gesti ( S.U. n.34090 del 27/04/17, Quarticelli).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
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