Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1848 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1848 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ESTELA COGNOME NOME nato in Colombia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE di APPELLO di VENEZIA.
Dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020,
come convertito;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto
il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe , deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene che si assume ricettato, ed alla ritenuta inammissibilità dei motivi aggiunti riguardanti la richiest di esclusione della recidiva contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi in parte non consentiti, e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in parte manifestamente infondati.
Il primo motivo di ricorso reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.
1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello.
1.2. La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata statuizione i gravi indici di provenienza della res in oggetto indicati a pag. 1 della sentenza impugnata.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280783 – 01; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262180 – 01), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad
oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell’originario atto di impugnazione a norma dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione.
E costituiscono senza alcun dubbio statuizioni distinte quella inerente all’affermazione di responsabilità (oggetto dell’atto di appello originario) e quella inerente alia mancata esclusione della recidiva.
2.2. Quanto alle doglianze del ricorrente riguardanti quest’ultima, deve, inoltre, precisarsi che il reato contestato all’imputato non rientra tra quelli di c all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., menzionati dall’art. 99, comma quinto, cod. pen., al quale ultimo soltanto inerisce la declaratoria d’illegittimit costituzionale che ha reso il relativo aumento di pena non obbligatorio, e quindi la relativa recidiva in ipotesi suscettibile di essere esclusa come ogni altra circostanza.
2.3. Nessun interesse ha il ricorrente a dolersi della presunta impossibilità, alla data dell’atto di appello, di chiedere una valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti concorrenti sulla predetta recidiva, non essendo ancora intervenuta la declaratoria d’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 69 cod. pen., atteso che detta prevalenza è già stata ritenuta dalla sentenza impugnata.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell’inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell’elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 21/09/2022