Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1799 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1799 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 10 febbraio 2022, confermava la c pronunciata dal Tribunale di Viterbo, in data 11 ottobre 2019, nei confronti di NOME relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e u motivazione nella mancata riqualificazione del fatto nel delitto di cui all’art. 491 co del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglian non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitar sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di ina dall’art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;
Considerato, in ogni caso, che la censura dedotta ripropone una questio adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di m pagina 1 della sentenza impugnata ha evidenziato come dall’istruttoria non fosse eme elemento idoneo a dimostrare la colpevolezza del prevenuto per la mera falsi dell’assegno, anche in assenza di una sua plausibile ricostruzione della vicenda in
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconosciment circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo della condotta e ai precedenti penali gravanti sull’imputato consegna una motivazione manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione del generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedott o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ri comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazi 23903 del 15/07/2020, COGNOME NOME, Rv. 279549 – 02);
Osservato che anche il terzo motivo di ricorso, che lamenta l’eccessività della pe risulta manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena rie discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inam censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Se del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie n ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine all pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla mis quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego de all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘con come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Preside te Il