Ricettazione: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di Ricettazione rappresenta una fattispecie complessa che richiede una difesa tecnica precisa, specialmente quando il procedimento giunge dinanzi alla Suprema Corte. Una recente ordinanza ha chiarito i confini dell’ammissibilità del ricorso, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi e del rispetto delle fasi processuali.
Analisi del caso giudiziario
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per aver ricevuto beni di provenienza illecita. La difesa ha tentato di ribaltare la sentenza di merito puntando su diversi pilastri: l’avvenuta prescrizione del reato, la richiesta di derubricazione in incauto acquisto e l’applicazione della particolare tenuità del fatto. Tuttavia, la strategia difensiva si è scontrata con i rigidi criteri di ammissibilità del giudizio di legittimità.
La questione della Ricettazione e della recidiva
Uno dei punti centrali ha riguardato il bilanciamento tra le attenuanti e la recidiva specifica reiterata. La Corte ha confermato che, in presenza di una condotta recidivante infraquinquiennale, il giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti per la Ricettazione di lieve entità deve essere adeguatamente motivato dal giudice di merito e non può essere contestato genericamente in sede di Cassazione.
Il principio della catena devolutiva
Un errore procedurale comune è tentare di introdurre nuove questioni in Cassazione che non sono state trattate in Appello. Nel caso in esame, la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p. è stata dichiarata inammissibile proprio perché mai dedotta precedentemente. Questo principio garantisce che il ricorso di legittimità non diventi un terzo grado di merito, ma resti un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per Cassazione, che deve contenere critiche argomentate e specifiche verso la sentenza impugnata. I giudici hanno osservato che i primi quattro motivi di ricorso erano una pedissequa reiterazione di quanto già esposto e respinto in sede di rinvio. Tale mancanza di specificità rende i motivi soltanto apparenti, poiché non assolvono alla funzione di critica mirata. Inoltre, riguardo alla Ricettazione, è stata confermata la sussistenza dell’elemento soggettivo, escludendo l’ipotesi colposa dell’incauto acquisto. Infine, l’omessa deduzione in appello di alcuni motivi ha interrotto la catena devolutiva, precludendo l’esame della particolare tenuità del fatto.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dall’organo giudicante portano alla dichiarazione di inammissibilità totale del ricorso. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce che la difesa nel reato di Ricettazione deve essere costruita con estrema attenzione alla specificità dei motivi fin dal secondo grado di giudizio, evitando di riproporre tesi già ampiamente disattese senza nuovi spunti critici di diritto. La corretta gestione dei tempi processuali e delle istanze è fondamentale per evitare che il ricorso venga rigettato senza un esame nel merito.
Cosa accade se i motivi del ricorso sono uguali a quelli dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non contesta direttamente le motivazioni fornite dalla sentenza di secondo grado.
Si può chiedere la particolare tenuità del fatto direttamente in Cassazione?
No, se la questione non è stata sollevata durante il processo d’appello, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Qual è la differenza tra ricettazione e incauto acquisto?
La ricettazione richiede il dolo, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita del bene, mentre l’incauto acquisto punisce la negligenza nel non averne accertato l’origine.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40209 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40209 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso, che contestano il primo la violazione di legge in relazione all’art. 157 cod. pen., il secondo ed il terzo il vizi motivazionale e la violazione di legge avuto riguardo agli artt. 49 e 712 cod. pen. ed il quarto il mancato riconoscimento in prevalenza dell’attenuante di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen. con la contestata recidiva specifica reiterata ed infraquinquiennale, sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (in sede di decisione di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in merito al termine prescrizionale non ancora maturato; ancora pag. 2 sulla comprovata sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e sulla conseguente reiezione della richiesta di derubricazione nella più lieve ipotesi di cui all’art. 712 cod. pen.; pag. 3 sulle motivate ragioni della ritenuta equivalenza della contestata recidiva con l’attenuante dell’art. 648 quarto comma cod. pen.);
considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 131 bis cod. pen., non risulta essere state previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come pure si evince dall’atto di appello, con interruzione della catena devolutiva sul punto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/07/2023 Il Consigliere sten re t