Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40196 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40196 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO.E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Messina con sentenza in data 3 marzo 2023 confermava la pronuncia del Tribunale di Messina emessa in data 24 giugno 2022 che aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuti responsabili del delitto di ricettazi
Considerato che il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dal legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti a pag. sentenza e relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l’imputato quale autore della condotta, considerato che anche il secondo motivo di ricorso appare meramente reiterativo, posto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato a p.3 della sentenza impugnata circa l’impossibilità di riqualificare la fattispecie ai sensi dell’art. 712 cod. pen.;
ritenuto che il terzo motivo del ricorso di COGNOME che contesta la sussistenza della recidi non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fond esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consum essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pe rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
ritenuto che il quarto motivo del ricorso di COGNOME NOME che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da ques Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego de concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri valutazione;
ritenuto che il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità de motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. peri., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un ori circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espress
volontà del legislatore, riscontrare l’esistenza di un logico apparato argonnentativo, se possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
considerato inoltre che il suddetto motivo di ricorso che contesta la correttezza del motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fa ritenuto che il secondo motivo del ricorso di COGNOME NOME che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurispruden legittimità e che il giudizio sulla recidiva è stato congruamente motivato dalla Corte territ in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione s motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enuncia dagli artt. 132 e 133 cod. pen.;
ritenuto che il terzo motivo del ricorso di COGNOME che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, ne motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tut gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffic faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o sup tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 luglio 2023