Ricettazione e inammissibilità del ricorso: i chiarimenti della Cassazione
Il reato di ricettazione richiede una strategia difensiva estremamente rigorosa, specialmente quando il caso giunge dinanzi alla Suprema Corte. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale: non è sufficiente riproporre le medesime lamentele già discusse nei gradi precedenti per ottenere una revisione della sentenza.
Il caso in esame
Un soggetto è stato condannato per aver ricevuto beni di provenienza illecita, con l’aggravante della recidiva. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione e un’errata applicazione della legge penale. Tuttavia, l’analisi dei giudici ha evidenziato una criticità procedurale insuperabile.
La ricettazione e il dovere di specificità
La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso è inammissibile se si limita a una “pedissequa reiterazione” dei motivi già dedotti in appello. Per essere valido, un ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica che colpisca direttamente le motivazioni della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto questa funzione, rendendo le censure meramente apparenti.
Analisi della recidiva
Oltre alla sussistenza del reato di ricettazione, il ricorso contestava l’applicazione della recidiva. La Corte ha confermato che la sentenza di merito era già provvista di un’analitica motivazione su questo punto, rendendo inutile ogni contestazione generica che non indicasse con precisione l’errore logico o giuridico commesso dal giudice d’appello.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione risiedono nel difetto di specificità dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha osservato che le doglianze presentate erano identiche a quelle già puntualmente disattese dalla Corte territoriale. Quando un ricorso non offre elementi nuovi o non contesta specificamente i passaggi motivazionali della sentenza di secondo grado, esso non assolve alla sua funzione tipica di critica argomentata. Di conseguenza, i motivi vengono considerati non specifici e il ricorso viene rigettato senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo comporta non solo la conferma della condanna per ricettazione, ma anche pesanti conseguenze economiche per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una redazione tecnica dei motivi di ricorso, che devono sempre confrontarsi in modo dialettico e puntuale con il provvedimento impugnato per evitare sanzioni pecuniarie e il rigetto del gravame.
Perché un ricorso per ricettazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici o se si limitano a ripetere quanto già detto in appello senza criticare specificamente la sentenza impugnata.
Cosa rischia chi presenta un ricorso non specifico in Cassazione?
Il ricorrente rischia la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, solitamente tra i mille e i seimila euro, verso la Cassa delle ammende.
Come deve essere strutturato un motivo di ricorso valido?
Deve contenere una critica puntuale e argomentata che indichi esattamente quali passaggi della sentenza precedente siano errati e perché violino la legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40184 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40184 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FIORENZUOLA D’ARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 99 cod. pen., sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sull’analitica motivazione della Corte territoriale riguardante l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato e ancora pag. 2 in punto di corretta sussistenza della recidiva);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
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