Ricettazione e inammissibilità del ricorso in Cassazione
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema della ricettazione e i limiti invalicabili del ricorso per legittimità. Quando si impugna una sentenza di condanna, non è sufficiente manifestare dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti. Il ricorso deve infatti evidenziare vizi logici o violazioni di legge specifici, pena l’inammissibilità.
Il caso in esame
Due soggetti sono stati condannati per il reato di ricettazione dalla Corte d’Appello. Entrambi hanno proposto ricorso in Cassazione sollevando diverse doglianze. Il primo imputato ha contestato la capacità dimostrativa delle prove raccolte, mentre il secondo ha puntato sulla mancata riduzione della pena e sul mancato riconoscimento della lieve entità del fatto.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La Corte ha chiarito che la richiesta di una nuova valutazione delle prove è inammissibile in Cassazione, poiché il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Se la motivazione della sentenza impugnata è logica ed esaustiva, la Cassazione non può sovrapporre la propria visione a quella del giudice territoriale.
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte ha rilevato che le contestazioni erano generiche. La Corte d’Appello aveva già escluso correttamente l’ipotesi della lieve entità, confermando la congruità della pena inflitta in primo grado.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del giudizio di legittimità. Il primo ricorrente ha riproposto doglianze già esaminate e respinte con logica ferrea dalla Corte d’Appello, senza indicare vizi manifesti nel percorso argomentativo dei giudici di merito. Il tentativo di sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio è stato dunque ritenuto improponibile. Per il secondo ricorrente, la mancanza di elementi specifici atti a giustificare una diminuzione della sanzione ha reso il ricorso privo di fondamento tecnico. La Cassazione ha sottolineato che il giudice di merito aveva già fornito una spiegazione dettagliata sul perché il fatto non potesse essere inquadrato come di lieve entità, rendendo la decisione incensurabile.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il reato di ricettazione comporta sanzioni severe che possono essere mitigate solo in presenza di elementi concreti e specifici. L’inammissibilità dei ricorsi ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di rifondere le spese processuali e di versare una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento funge da monito sulla necessità di articolare ricorsi basati su reali vizi di legge piuttosto che su generiche richieste di clemenza o di riesame dei fatti.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione si limita a contestare le prove?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può rivalutare il merito dei fatti o le prove, ma solo verificare la legittimità e la logica della motivazione.
Quando la ricettazione viene considerata di lieve entità?
La lieve entità viene riconosciuta solo quando sia il valore del bene ricettato sia le modalità del fatto dimostrano una bassissima offensività del reato.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40163 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40163 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME non superi la soglia di ammissibilità in q risolve nella richiesta di rivalutazione dalla capacità dimostrativa delle prove senza i manifesti e decisivi del percorso motivazionale; invero il ricorrente ripropone le do avanzate con la prima impugnazione alle quali La Corte d’appello ha offerto una esa logica motivazione, dimostrando il concorso del ricorrente nella contestata ricettazi 4 della sentenza impugnata);
rilevato che non supera la soglia di ammissibilità neanche il ricorso proposto nell’i di COGNOME NOME con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio in modo gener indicare gli elementi che giustificherebbero la diminuzione della sanzione e senza con che la Corte d’appello aveva espressamente escluso che il fatto potesse essere inquadr di lieve entità, confermando la pena inflitta in primo grado;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la conda ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell’e ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Presidente