Ricettazione e ricorso in Cassazione: i limiti della difesa
Il reato di ricettazione rappresenta una delle fattispecie più frequenti nel panorama giudiziario italiano, richiedendo una strategia difensiva rigorosa sin dai primi gradi di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali riguardanti l’ammissibilità dei ricorsi e l’importanza di sollevare le contestazioni nei tempi e nei modi previsti dal codice di procedura penale.
L’analisi dei fatti
La vicenda trae origine dal ritrovamento di mezzi di provenienza illecita nella disponibilità di due soggetti. Durante le operazioni di perquisizione, gli indagati erano stati trovati in possesso non solo dei beni materiali, ma anche della documentazione ad essi relativa. In sede di merito, i giudici avevano ritenuto tale circostanza prova sufficiente della consapevolezza dell’origine delittuosa dei beni. Uno dei ricorrenti aveva basato la propria difesa sulla presunta inutilizzabilità di alcune dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto, mentre l’altro aveva cercato di ottenere una riduzione della pena solo nell’ultimo grado di giudizio.
La decisione dell’organo giurisdizionale
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per quanto riguarda la posizione del primo soggetto, i giudici hanno chiarito che le dichiarazioni contestate non erano state determinanti per la condanna, la quale risultava invece solidamente fondata sull’accertamento istruttorio della disponibilità dei mezzi ricettati. Per il secondo soggetto, è stata rilevata l’interruzione della cosiddetta catena devolutiva: non è possibile contestare l’entità della pena in Cassazione se tale punto non è stato oggetto di specifico motivo di appello.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri del diritto processuale. In primo luogo, la coerenza logica della motivazione del giudice di merito: se la responsabilità per ricettazione emerge chiaramente da prove oggettive (come il possesso dei documenti dei beni), eventuali vizi su prove secondarie diventano irrilevanti. In secondo luogo, l’applicazione rigorosa dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Tale norma impedisce di dedurre in Cassazione questioni che non siano state proposte con i motivi di appello, garantendo così la stabilità delle decisioni e la corretta progressione dei gradi di giudizio. La determinazione del trattamento sanzionatorio, se non contestata in secondo grado, diventa definitiva e non più sindacabile.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea che la difesa tecnica deve essere completa e tempestiva. Non è consentito riservare alcune contestazioni, specialmente quelle relative alla misura della pena, per la fase finale del processo davanti alla Cassazione. Per chi si trova coinvolto in procedimenti per ricettazione, è essenziale che ogni aspetto, dalla qualificazione giuridica del fatto alla congruità della sanzione, venga affrontato analiticamente già nell’atto di appello. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’onere economico delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Cosa accade se non si contesta la pena nel giudizio di appello?
Se il trattamento sanzionatorio non viene impugnato in appello, non è più possibile contestarlo in Cassazione a causa dell’interruzione della catena devolutiva.
Quali prove sono sufficienti per una condanna per ricettazione?
La giurisprudenza ritiene sufficiente la prova della disponibilità materiale dei beni e dei relativi documenti, qualora la motivazione del giudice sia logica e coerente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta la definitività della condanna, il pagamento delle spese del procedimento e solitamente una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40144 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40144 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, ritenuto che il ricorso COGNOME NOME non supera la soglia di ammissibilità tenut che con lo stesso si contesta l’utilizzabilità di dichiarazioni rese nell’immediate invero tali dichiarazioni non risultano poste a sostegno dell’affermazione di responsabi La Corte d’appello rilevava infatti come l’istruttoria avesse accertato la disponibil ricorrente di entrambi i mezzi ricettati dalla presenza del ricorrente nel corso della p e dalla esibizione dei documenti. Si tratta di motivazione logica e coerente con le processuali che non si presta ad alcuna censura in que:sta sede;
rilevato che non supera la soglia di ammissibilità neanche il ricorso proposto nell’i di COGNOME NOME che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio so il ricorso per Cassazione, mentre con l’appello si era limitato a invocare l’assoluzio fatto non sussiste ovvero una diversa qualificazione giuridica della condotta; s pertanto, l’interruzione della catena devolutiva cui consegue l’inammissibilità del rico art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la conda ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente