Ricettazione: l’inammissibilità del ricorso ripetitivo
Il reato di ricettazione richiede una difesa tecnica estremamente precisa, specialmente quando si giunge dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito che non è sufficiente riproporre le medesime lamentele già espresse nei gradi precedenti per ottenere una revisione della sentenza. La specificità dei motivi è un requisito essenziale per l’ammissibilità del ricorso.
Il caso e la contestazione dell’identificazione
Un soggetto, condannato nei primi due gradi di giudizio per il delitto di ricettazione, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la correttezza della motivazione riguardante la sua identificazione come autore del reato. La difesa sosteneva che gli elementi raccolti non fossero sufficienti a ricondurre con certezza la condotta all’imputato, cercando di riaprire una valutazione sui fatti già cristallizzati dalla Corte d’Appello.
Il reato di ricettazione e il ricorso
Il ricorso in Cassazione non rappresenta un terzo grado di merito. Quando si tratta di ricettazione, la Corte non può rivalutare le prove, ma solo verificare che la motivazione del giudice precedente sia logica e rispettosa delle norme di legge. Nel caso in esame, il ricorrente ha omesso di formulare una critica puntuale alla sentenza impugnata, limitandosi a una “pedissequa reiterazione” delle doglianze già disattese in secondo grado.
L’inammissibilità per difetto di specificità
La giurisprudenza è costante nel ritenere che i motivi di ricorso debbano essere specifici. Se le censure sono soltanto apparenti e non assolvono alla funzione di critica argomentata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Questo accade quando il ricorrente ignora le risposte già fornite dai giudici d’appello, rendendo l’impugnazione un atto puramente formale e privo di sostanza giuridica.
Le motivazioni sulla ricettazione
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul rilievo che il motivo di ricorso era indeducibile. I giudici hanno osservato come le censure si risolvessero in una ripetizione meccanica di quanto già dedotto in appello. Poiché la Corte di merito aveva già puntualmente risposto a tali rilievi a pagina 4 della sentenza impugnata, la mancata contestazione specifica di quelle risposte ha reso il ricorso inammissibile. La legge impone che il ricorso per Cassazione debba confrontarsi direttamente con le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado, pena l’irricevibilità dell’istanza.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte di Cassazione confermano la condanna del ricorrente e aggiungono un carico sanzionatorio. Oltre al pagamento delle spese processuali, è stata disposta la condanna al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea come l’abuso dello strumento del ricorso, attraverso la presentazione di motivi generici o meramente ripetitivi, venga sanzionato severamente dall’ordinamento per tutelare l’efficienza del sistema giudiziario.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non offre una critica argomentata contro la sentenza di secondo grado.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro verso la Cassa delle Ammende.
Si può contestare l’identificazione dell’autore in Cassazione?
È possibile solo se si dimostra un vizio logico o una mancanza assoluta di motivazione nella sentenza impugnata, non per richiedere un nuovo esame dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40135 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40135 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOMENOMECOGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della mot posta a base dell’individuazione dell’imputato quale autore del delitto di ricettazione è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito a pagina 4, do stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di asso tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
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