Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41639 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41639 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in o alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione in luogo di quello di fu di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse ritenute infondate dal giudice del gravame;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanz correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente