Ricettazione: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di ricettazione rappresenta una fattispecie complessa che richiede una precisa analisi dell’elemento soggettivo e delle prove raccolte durante il processo. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a chiarire i confini invalicabili del giudizio di legittimità, sottolineando come non sia possibile trasformare il ricorso in un terzo grado di merito.
I fatti e il procedimento
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il delitto di ricettazione. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando, in primo luogo, un vizio di motivazione circa la consapevolezza della provenienza illecita dei beni. In secondo luogo, la difesa contestava la mancata applicazione del vincolo della continuazione tra più condotte, sostenendo che i fatti dovessero essere inquadrati diversamente rispetto a quanto stabilito dalla Corte d’Appello.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di piazza Cavour hanno dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. La Corte ha evidenziato che le doglianze relative alla ricettazione e alla valutazione delle prove non possono trovare ingresso in sede di legittimità se mirano esclusivamente a ottenere una rilettura dei dati processuali. La Cassazione non ha il compito di sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo di verificare la tenuta logica della motivazione.
Il principio della catena devolutiva
Un punto cardine della decisione riguarda l’impossibilità di sollevare per la prima volta in Cassazione questioni che non sono state oggetto di gravame in appello. Questo principio, noto come interruzione della catena devolutiva, impedisce che il giudice di legittimità si pronunci su punti che l’imputato ha intenzionalmente o colposamente sottratto alla cognizione del giudice di secondo grado.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura stessa del giudizio di Cassazione. Per quanto riguarda la ricettazione, il giudice di merito aveva fornito una spiegazione logica e coerente della responsabilità dell’imputato, rendendo incensurabile la decisione. In merito alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha applicato rigorosamente l’art. 606, comma 3, c.p.p., stabilendo che la mancata deduzione di un motivo in appello ne preclude la proponibilità in sede di legittimità. Tale regola serve a garantire la stabilità del processo e a evitare che vengano creati artificialmente difetti di motivazione su punti mai contestati in precedenza.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. La sentenza conferma che la difesa in materia di ricettazione deve essere strutturata con estrema attenzione sin dai primi gradi di giudizio, poiché le omissioni strategiche o procedurali compiute in appello non possono essere sanate davanti alla Suprema Corte. La chiarezza della motivazione del giudice di merito resta il baluardo contro cui si infrangono i ricorsi che tentano, impropriamente, di ridiscutere il fatto.
Si possono presentare nuove prove o diverse letture dei fatti in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può rivalutare le prove o i fatti già esaminati nei gradi precedenti, limitandosi a verificare la correttezza logica e giuridica della sentenza.
Cosa accade se un motivo di ricorso non è stato presentato in Appello?
Il motivo viene dichiarato inammissibile per interruzione della catena devolutiva, poiché non è consentito sottoporre alla Cassazione questioni che non sono state preventivamente esaminate dal giudice di secondo grado.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41644 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41644 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANTERAMO IN COLLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legg della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di contestato, prospettando una diversa lettura dei dati processuali, non è consentit in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedent anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione m raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato l suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della d di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato (si veda, in particola considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto in delittuose avvinte dal vincolo della continuazione in luogo di un unico episodio manifestamente infondato in quanto non risulta essere stato previamente dedotto come di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematic consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressam comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimit che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il ri sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugNOME con riferimento ad un decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivaz stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore