Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50912 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50912 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PAGO DEL VALLO DI LAURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure gi adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia punto di eventuale riqualificazione nel reato dell’art. 712 cod. pen. (con motivazione su competenza del ricorrente in materia di armi che il ricorso non contesta adeguatamente), sia in punto di data del commesso reato dell’art. 648 cod. pen. (che il ricorso contesta con un argomento puramente congetturale, in quanto tale, inidoneo a determinare una manifesta illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile Rv. 278237);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.