Ricettazione e ricorso in Cassazione: i limiti del controllo di legittimità
Il reato di ricettazione è spesso al centro di complessi procedimenti giudiziari in cui la prova del dolo e della provenienza illecita dei beni gioca un ruolo fondamentale. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso significativo che chiarisce i confini entro cui è possibile impugnare una sentenza di condanna, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
Il caso: la condanna per ricettazione e l’impugnazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il delitto di cui all’art. 648 c.p. (ricettazione). Dopo la conferma della sentenza in secondo grado, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione articolando quattro motivi principali. Tra questi, venivano sollevate eccezioni riguardanti la violazione delle norme sull’acquisizione e valutazione della prova (artt. 191, 192, 195 c.p.p.) e il presunto travisamento delle risultanze istruttorie.
La strategia difensiva e i motivi di ricorso
Il ricorrente sosteneva che la motivazione della Corte d’Appello fosse contraddittoria e che non fosse stata raggiunta la prova della sua responsabilità penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato un vizio strutturale nel ricorso: la mancanza di specificità. I motivi presentati, infatti, risultavano essere una ripetizione quasi letterale di quanto già dedotto in sede di appello, senza un reale confronto critico con le risposte fornite dai giudici di secondo grado.
Perché la ricettazione richiede motivi specifici
Nella giurisprudenza di legittimità, affinché un ricorso sia ammissibile, non basta lamentare genericamente un’ingiustizia. È necessario indicare con precisione quali passaggi della sentenza impugnata siano errati e perché. Nel caso della ricettazione, dove la valutazione degli elementi probatori è spesso basata su indizi logici, contestare la decisione richiede uno sforzo argomentativo che vada oltre la semplice richiesta di una “rilettura” dei fatti.
Il divieto di riesame del merito in Cassazione
Un punto cardine della decisione riguarda la natura del giudizio di Cassazione. La Corte ha ribadito che non è possibile invocare una nuova valutazione degli elementi probatori per privilegiare una ricostruzione dei fatti più favorevole all’imputato. Se la motivazione del giudice di merito è esente da illogicità manifeste e rispetta i canoni della logica, essa è insindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla rilevata aspecificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno osservato che le sentenze di merito avevano già fornito un’analisi completa e razionale delle prove, spiegando chiaramente le ragioni del convincimento sulla colpevolezza dell’imputato. Il ricorso, limitandosi a reiterare censure già affrontate e risolte, è stato considerato inammissibile. La Corte ha inoltre sottolineato che il tentativo di sollecitare un controllo sulla valutazione dei fatti è estraneo ai poteri della Cassazione, la quale deve limitarsi a verificare la tenuta logica e legale del provvedimento.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono l’inammissibilità del ricorso con conseguenze dirette per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna per ricettazione, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione funge da monito sulla necessità di articolare ricorsi che affrontino direttamente le argomentazioni della sentenza impugnata, evitando di trasformare la Cassazione in un improprio terzo grado di merito.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per aspecificità, in quanto non contesta in modo puntuale le motivazioni fornite dal giudice di secondo grado.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove del processo?
No, la Cassazione svolge solo un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione, senza entrare nel merito dei fatti.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49839 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49839 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i quattro motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 191, 192, 195 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., travisamento della prova e manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, sono aspecifici in quanto reiterativi di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove (vedi pagine 4 e 5 della sentenza impugnata).
ritenuto che tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perc insindacabili in questa sede. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui p gradita, senza confrontarsi adeguatamente con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in .data 7 novembre 2023