Ricettazione: i limiti del ricorso e la particolare tenuità del fatto
Il reato di ricettazione rappresenta una fattispecie complessa che richiede una difesa tecnica rigorosa, specialmente in sede di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza della specificità dei motivi di ricorso, chiarendo che la semplice ripetizione di argomenti già affrontati nei gradi precedenti conduce inevitabilmente all’inammissibilità.
L’analisi del caso concreto
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il delitto previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando un vizio di motivazione riguardo alla propria responsabilità e l’omessa valutazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p. La Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare se tali doglianze fossero idonee a scalfire la decisione della Corte d’Appello.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. In primo luogo, è stato rilevato che il motivo riguardante la responsabilità per ricettazione era aspecifico. Il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime lamentele già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito, senza apportare nuovi elementi critici capaci di evidenziare una reale illogicità della sentenza impugnata.
In secondo luogo, la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stata giudicata generica. La Suprema Corte ha sottolineato che non basta invocare astrattamente la tenuità del fatto, ma è necessario indicare elementi logico-fattuali precisi che giustifichino tale beneficio, cosa che nel caso di specie non è avvenuta né in sede di discussione in appello né nel ricorso per cassazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di autosufficienza e specificità del ricorso. Quando una sentenza di appello risponde in modo puntuale e coerente alle critiche della difesa, il ricorso per cassazione non può limitarsi a una mera replica di quanto già sostenuto. Per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto, la Corte ha ribadito che l’onere di allegazione spetta alla parte che la invoca, la quale deve dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che la condanna per ricettazione rimane ferma qualora il ricorso non presenti critiche specifiche e nuove rispetto al giudizio di merito. Oltre alla conferma della pena, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a causa della manifesta infondatezza dell’impugnazione. Questo provvedimento evidenzia come la strategia difensiva debba essere estremamente analitica per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per aspecificità, poiché non contesta direttamente le motivazioni fornite dal giudice di secondo grado.
Come si ottiene l’esclusione della punibilità per particolare tenuità?
È necessario indicare elementi concreti che dimostrino la scarsa entità del danno e la non abitualità del comportamento, non bastando una richiesta generica.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e solitamente di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49827 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49827 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al reato di ricettazione, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 648 cod. pen. (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo con cui il ricorrente eccepisce omessa motivazione in ordine all’art. 131 bis cod. pen. è caratterizzato dalla mancata indicazione di qualsivoglia elemento logico-fattuale idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen. ed è, quindi, del tutto generico così come la doglianza avanzata in sede di discussione nel giudizio di appello.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 novembre 2023
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