Ricettazione e ricorso in Cassazione: i limiti dell’ammissibilità
Il reato di Ricettazione richiede una difesa tecnica precisa, specialmente quando il caso giunge dinanzi alla Suprema Corte. La recente ordinanza analizzata chiarisce i confini entro cui è possibile contestare una condanna in sede di legittimità, sottolineando l’importanza della tempestività delle eccezioni e della specificità dei motivi di ricorso.
Il caso e i motivi del ricorso
La vicenda trae origine da una condanna per Ricettazione in concorso, confermata dalla Corte d’Appello. Il ricorrente ha tentato di impugnare la sentenza basandosi su due pilastri: la presunta violazione di legge in ordine alla responsabilità penale (con particolare riferimento al dolo) e l’erronea applicazione della recidiva specifica reiterata. Tuttavia, la strategia difensiva si è scontrata con i rigidi paletti procedurali del giudizio di legittimità.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di piazza Cavour hanno dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. Per quanto riguarda la responsabilità penale, la Corte ha osservato che i motivi erano meramente reiterativi di quanto già esposto in appello. In tema di Ricettazione, se il giudice di secondo grado ha già fornito una risposta logica e coerente sulle prove del dolo, la Cassazione non può procedere a una nuova valutazione dei fatti.
In merito alla recidiva, il ricorso è stato respinto per un vizio procedurale insuperabile: la questione non era stata sollevata come motivo di appello. Secondo il codice di procedura penale, non è possibile dedurre per la prima volta in Cassazione doglianze che potevano essere proposte nel grado precedente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità e novità dei motivi. La prima doglianza è stata rigettata perché non confrontava criticamente le ragioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre tesi già disattese. La giurisprudenza consolidata stabilisce che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Per quanto concerne la recidiva, l’inammissibilità deriva direttamente dall’art. 606, comma 3, c.p.p., che impedisce di far valere in sede di legittimità violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha contestato l’eventuale incompletezza del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza di secondo grado, confermando così l’omessa deduzione originaria.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dai giudici portano alla dichiarazione di inammissibilità totale del ricorso. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ribadisce che, nei processi per Ricettazione, la difesa deve essere strutturata con estrema attenzione sin dal primo grado, poiché le omissioni tattiche in appello diventano irrimediabili dinanzi alla Suprema Corte. La corretta formulazione dei motivi di gravame è l’unico strumento per garantire un vaglio di legittimità efficace.
Cosa accade se i motivi del ricorso in Cassazione sono uguali a quelli dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti se il giudice d’appello ha già fornito una motivazione logica e priva di vizi.
È possibile contestare la recidiva per la prima volta in Cassazione?
No, le questioni relative alla recidiva devono essere sollevate obbligatoriamente durante il giudizio di appello, altrimenti non possono essere esaminate in sede di legittimità.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una somma pecuniaria tra i mille e i seimila euro a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5004 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5004 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale e processuale in relazione all’art. 648, cod. pen., in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 648, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici e conformi alla giurisprudenza di questa Corte (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sul dolo di ricettazione);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’erronea applicazione della recidiva specifica reiterata, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 gennaio 2026.