Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6497 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6497 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità di cui all’art. 648 cod. pen., per assenza di prova in merito alla provenienza delittuosa del bene rinvenuto nella disponibilità della ricorrente, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua e logica motivazione, in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277334 – 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, COGNOME, Rv. 251028 – 0; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713 01), cosicchØ gli stessi devono ritenersi privi di specificità e solamente apparenti, nonchØ limitati a prefigurare un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali poste dai giudici di merito a base del loro convincimento (si vedano le pagg. 5 e 6 dell’impugnata sentenza, sugli indici valorizzati per ritenere l’identità tra la bici elettrica rivenuta presso l’abitazione dell’imputata e quella oggetto di furto commesso ai danni del punto vendita RAGIONE_SOCIALE);
rilevato, in particolare, sotto tale profilo, che la Corte di appello, con motivazione logica e non contraddittoria, ha ritenuto che la bicicletta oggetto della contestata ricettazione fosse quella rubata nel negozio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto la sua messa in vendita in quell’esercizio commerciale risultava dimostrata dalle fatture prodotte dal titolare e dalle testimonianze di COGNOME e dell’operatore della Polizia Giudiziaria COGNOME, mentre, d’altro canto, l’imputata non ha mai spiegato dove avrebbe acquistato la bici elettrica rinvenuta presso la sua abitazione;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso Ł inammissibile perchØ non dedotto con l’atto di appello. Con esso la ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha verificato che la bicicletta fosse nell’effettiva disponibilità della COGNOME, in quanto Ł stata rinvenuta in un’abitazione in cui l’imputata coabitava con altre persone, che pure potevano avere il possesso del bene di provenienza furtiva. Tale questione, invero -oltre a essere
Ord. n. sez. 489/2026
CC – 13/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
argomentazione squisitamente di merito- non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto Ł prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l’odierna ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 13/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME