Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10323 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10323 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a IL CAIRO( EGITTO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito dall in sede di legittimità perché risulta fondato su motivi che si risolvono n pedissequa reiterazione dì quelli già dedotti in appello e puntualmente disatt dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltan apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, inoltre, che il medesimo motivo tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da qu adottati dai giudici di appello che, con motivazione esente dal vizio dedotto, han congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamin degli elementi di prova, sulla cui base i giudici di appello hanno rite pienamente integrata la fattispecie di reato contestata all’imputato);
che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento d decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merit tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.