Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10317 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10317 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME NOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti nell’interesse della ricorrente non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, in particolare, il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito in questa sede perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come la condotta assunta dall’imputata nell’immediatezza dell’intervento dei Carabinieri risultasse rivelatrice del fatto che la stessa avesse diretta disponibilità della merce rubata e che fosse perfettamente consapevole della provenienza dei beni da furto);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisiv o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 01);
che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza dedotta, avendo rilevato, in conformità con i principi della giurisprudenza dì legittimità appena richiamati, come i due precedenti specifici da cui è gravata l’imputata ed il suo comportamento processuale, con il quale non forniva alcun utile contributo alla ricostruzione del fatto, risultassero
ostativi alla concessione delle attenuanti richieste (si veda pagina 5 della sent impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.