Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9627 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9627 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GRAGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di leg processuale e il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, e ch particolare rileva l’errata valutazione della prova per violazione del c dell’oltre ogni ragionevole dubbio, la mancata ponderazione di prove decis contrarie e l’insussistenza dell’elemento psicologico di fattispecie, no secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la ritenuta sussis del delitto di ricettazione, sono entrambi non consentiti in quanto meram reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03 COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608 01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi lo censurabili in sede di legittimità (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della impugnata con riguardo agli accertamenti effettuati dai Carabìnieri sull’autove del ricorrente e al dolo di ricettazione), risolvendosi in una proposta di alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 1852 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barragl Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01) tra l’altro caratterizz evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto co motivazione;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di le penale per la mancata riqualificazione del fatto nei termini di cui all’art. 7 pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odie ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarell Rv. 270627-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 marzo 2026.