Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47623 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47623 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a Cerignola il DATA_NASCITA
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avverso la sentenza del 04/07/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 luglio 2022 con la quale la Corte di appello di Bari, ha confermato le condanne inflitte nei confronti dei ricorrenti dal Tribunale di Foggia con sentenza emessa in data 4 giugno 2019 per il reato di ricettazione.
I ricorrenti, con il primo motivo di impugnazione, eccepiscono la nullità della sentenza impugnata conseguente al rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore degli imputati all’udienza del 4 luglio 2022.
La Corte territoriale rigettando, con motivazione erronea, l’istanza di rinvio attestante il concomitante impegno professionale dell’AVV_NOTAIO in
procedimento con imputati detenuti avrebbe violato il diritto di difesa degli imputati.
I ricorrenti, con il secondo motivo di impugnazione, lamentano carenza, e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati ed alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.
3.1. La motivazione sarebbe carente in ordine alla dimostrazione della provenienza delittuosa delle parti di carrozzeria indicate al capo A) dell’imputazione, la condanna sarebbe fondata esclusivamente sulla mancanza delle componenti identificative in assenza di prova in ordine alla commissione dei reati presupposti.
A giudizio della difesa le numerose fatture prodotte dal ricorrente dimostrerebbero la lecita provenienza dei pezzi di ricambio sottoposti a sequestro e la mancanza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, non potendosi pretendere che il COGNOME controllasse «ad uno ad uno le migliaia di pezzi acquistati in stock» (pag. 4 del ricorso).
3.2. I giudici di appello, con motivazione meramente apparente, avrebbero ritenuto gli imputati colpevoli del reato di ricettazione di cui al capo B) esclusivamente in considerazione del fatto che gli stessi sono stati colti dalle forze dell’ordine mentre erano intenti a scaricare nell’autoparco gestito dal COGNOME parti di autovetture dal furgone in uso al co-indagato NOME COGNOME, senza tenere conto dell’attendibile versione fornita dal COGNOME il quale ha riferito che l’attività di scarico era finalizzata esclusivamente a verificare s qualcuno dei pezzi di ricambio fosse di suo interesse e del fatto che gli imputati NOME e NOME COGNOME erano dei semplici dipendenti del COGNOME stesso, circostanze da ritenersi idonee ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione.
I ricorrenti hanno, altresì, lamentato che l’imputato in reato connesso COGNOME non è stato escusso in fase dibattimentale mentre in sede di interrogatorio di garanzia aveva reso dichiarazioni conformi alla versione dei fatti prospettata dal COGNOME.
3.3. La difesa ha, inoltre, rimarcato che le condotte descritte ai capi A) e B) avrebbero dovuto essere riqualificate nella fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen. in considerazione della natura meramente colposa delle condotte.
3.4. I ricorrenti hanno, infine, lamentato l’eccessività della pena determinata in misura superiore al minimo edittale: i giudici di appello non avrebbero tenuto conto dell’incensuratezza degli imputati NOME e NOME e dell’unico precedente a
carico del COGNOME, dell’irrilevanza della successiva ricettazione del giugno 2015 e del rapporto di subordinazione in cui versavano i dipendenti del RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti, con il terzo motivo di impugnazione, lamentano carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale avrebbe escluso l’applicazione delle attenuanti generiche esclusivamente in considerazione della gravità del fatto e della professionalità dell’attività di ricettazione. Tale motivazione sarebbe apodittica ed apparente in considerazione dell’unicità della condotta e della mancanza di elementi da cui desumere l’inserimento degli imputati in contesto criminale dedito professionalmente all’attività di ricettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Dall’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, emerge che l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore degli imputati, oltre a non essere corredata dell’atto di nomina quale difensore nel procedimento pendente innanzi alla diversa autorità giudiziaria e da idonea documentazione attestante lo stato di detenzione dell’imputato COGNOME alla data di udienza, non forniva alcuna dimostrazione dell’impossibilità per il legale degli imputati di avvalersi di un sostituto processuale.
Deve essere, pertanto, ribadito il principio di diritto secondo cui l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire soltanto qualora il difensore indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo, rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro co-difensore che possa validamente difendere l’imputato e rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (vedi Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912; Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, M., Rv. 270330 – 01; da ultimo Sez. 4, n. 31880 del 05/07/2023, Yaffa, non massimata).
A tali condivisibili coordinate ermeneutiche si sono conformati i decidenti del provvedimento in verifica laddove, chiamati a decidere sulla legittimità del rigetto della istanza di rinvio, hanno evidenziato come, nella specie, il difensore non avesse documentato in modo adeguato le ragioni che rendevano essenziale l’espletamento della funzione difensiva nell’altro procedimento e l’impossibilità di avvalersi di sostituti processuali. Il difensore non aveva dunque reso possibile l’apprezzamento del giudicante circa l’esistenza di un’obbiettiva
coincidenza degli impegni professionali suscettibile di dispiegare l’efficacia impeditiva richiesta dalla norma, che consente di assegnare priorità all’esigenza difensiva nel procedimento pregiudicante sulla base di circostanze specifiche e non sulla scorta dell’opinione soggettiva del difensore.
In conclusione, deve essere affermato che, non avendo il difensore osservato l’onere di documentazione dell’impedimento nei termini prescritti da questa Corte, non sussisteva nella specie un impedimento legittimo del patrono e quindi neanche un “diritto al rinvio” dell’udienza del 4 luglio 2022 con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
Il secondo motivo di ricorso è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, all’interpretazione del material probatorio ed alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione già formulate in sede di appello ed affrontate e disattese dalla Corte di merito in esito ad adeguato scrutinio, trasfuso in una motivazione priva di aporie e illogicità manifeste.
I ricorrenti, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e dal primo giudice, si sono limitati a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostengono essere state pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quell loro più gradittli ( senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.
2.1. I motivi di ricorso in esame sono, inoltre, articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rest estranei ai poteri della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, infatti, h un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01).
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, COGNOME, non massimata).
2.2. La Corte di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, ha confutato tutte le doglianze prospettate dalla difesa con l’atto di appello ed indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati di ricettazione rispettivament contestati (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o manifeste illogicità.
La Corte territoriale, con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative, ha correttamente applicato l’art. 648 cod. pen., aderendo al consolidato orientamento della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, COGNOME, non massimata). Né si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per il giudice o ch comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, in motivazione, Rv. 236914 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 6682 del 12/01/2023, COGNOME, non massimata).
Deve essere, inoltre, ribadito il principio di diritto secondo cui ricorre il dolo ricettazione nella forma eventuale quando l’agente, come nel caso di specie, accetta consapevolmente il rischio che la cosa acquistata o ricevuta sia di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439
del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270179 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 38084 del 06/07/2022, Schiena, non massimata).
2.3. La doglianza con il quale i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, è aspecifica e non consentita in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata).
Il Collegio ribadisce, peraltro, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 d 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, COGNOME, non massimata).
3. Il terzo motivo è al contempo aspecifico e non consentito.
I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la gravità del fatto «in quanto fortemente incidente sulla sicurezza e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena» (vedi pag. 3 della sentenza impugnata) con motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di illogicità manifeste e, quindi, non rivalutabile i sede di legittimità.
Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
Il Collegio condivide, inoltre, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo
(Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2023
Il Co nyj rlla Presidente