Ricettazione: Quando la Difesa Sbagliata Porta all’Inammissibilità del Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti di un ricorso e le conseguenze di una strategia difensiva non allineata alla legge e alla giurisprudenza consolidata. Il caso in esame riguarda un’imputazione per ricettazione, per la quale la difesa ha tentato, senza successo, di ottenere una qualificazione giuridica più favorevole, scontrandosi con la ferma posizione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione. Non accettando la sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la richiesta di ‘derubricazione’ del reato contestato in quello, meno grave, di furto. In sostanza, l’imputato sosteneva che la sua condotta non integrasse gli estremi della ricettazione, ma dovesse essere considerata un semplice furto.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Ricettazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 44686/2023, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso ‘inammissibile’. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un livello procedurale, sancendo che il ricorso non aveva i requisiti minimi per essere discusso. La Corte ha ritenuto il motivo presentato ‘manifestamente infondato’, ovvero palesemente privo di qualsiasi pregio giuridico.
Contrasto con la Norma e la Giurisprudenza
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che le argomentazioni difensive erano in ‘palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità’. La Corte ha implicitamente affermato che la distinzione tra furto e ricettazione è netta e ben definita da principi giuridici stabili, citando a supporto un precedente specifico (Cass. n. 43427/2016). Proporre una tesi contraria a un orientamento così radicato equivale a presentare un ricorso senza speranza di accoglimento.
Motivazione Logica del Giudice di Merito
Inoltre, la Cassazione ha validato l’operato del giudice della Corte d’Appello, sottolineando come la sua motivazione fosse ‘esente da vizi logici e giuridici’. Il giudice di secondo grado aveva, infatti, esplicitato chiaramente le ragioni del suo convincimento, applicando correttamente gli argomenti giuridici per dichiarare la responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo proposto era debole e contrario a principi di diritto ormai consolidati. La difesa non ha sollevato dubbi interpretativi validi o vizi procedurali, ma ha semplicemente proposto una qualificazione giuridica alternativa che la giurisprudenza costante ha già da tempo escluso in casi analoghi. Un ricorso per Cassazione non può servire a rimettere in discussione l’intera valutazione dei fatti o a proporre interpretazioni personali della legge quando esiste un orientamento giurisprudenziale forte e univoco. La manifesta infondatezza del motivo ha quindi precluso ogni possibilità di esame nel merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso in Cassazione deve basarsi su motivi solidi, specifici e pertinenti, che mettano in luce reali vizi della sentenza impugnata. Tentare di contestare la qualificazione di un reato come la ricettazione proponendo tesi in contrasto con la giurisprudenza consolidata si traduce non solo in un rigetto, ma in una declaratoria di inammissibilità. Le conseguenze per il ricorrente sono concrete: la condanna diventa definitiva, ed è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. È un monito per gli operatori del diritto a costruire strategie difensive ancorate alla realtà normativa e giurisprudenziale, evitando ricorsi pretestuosi destinati a un esito negativo e oneroso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché l’unico motivo presentato, ovvero la richiesta di riqualificare la ricettazione in furto, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’ e in palese contrasto con la legge e con la giurisprudenza consolidata della stessa Corte di Cassazione.
Cosa chiedeva l’imputato con il suo ricorso?
L’imputato chiedeva la cosiddetta ‘derubricazione’ del reato, ovvero che la sua condotta venisse classificata come il reato meno grave di furto anziché come ricettazione, per la quale era stato condannato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44686 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44686 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la qualificazio giuridica della condotta ascritta all’imputato, invocandone la derubricazione in fur manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 43427 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969);
che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplici ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4) facendo applicazione di corretti argoment giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità per il reato di ricettazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pres .dente