Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41598 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
NOME nato a LOCOROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello dijiliWil con sentenza del 25 ottobre 2023, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 18 dicembre 2017, anche nei confronti degli odierni ricorrenti, ha ridotto la pena calcolata erroneamente in primo grado, confermando la condanna in relazione ai reati di ricettazione di telefoni cellulari ascritti agli imputa ricorrenti.
Propongonmo ricorso per cassazione gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME deducendo i seguenti motivi:
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 648 cod. pen., censurando la decisione di merito in tema di responsabilità per i fatti ascritti, difettando sia l’ele materiale del reato di ricettazione, che quello psicologico circa la consapevolezza della provenienza da delitto delle cose acquistate;
violazione di legge in relazione all’art. 712 cod. pen. per la mancata derubricazione del reato contestato in quello di incauto acquisto, difettando ancora il dolo di ricettazione;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 648, comma secondo (oggi quarto), cod. pen., non avendo la Corte ritenuto lieve il fatto contestato.
I ricorsi sono inammissibili per difetto di specificità estrinseca e manifesta infondatezza de censure formulate, reiterative dei rilievi compiutamente scrutinati dalla Corte territoriale, c ha disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricors (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710).
In particolare, quanto al primo motivo, i giudici di appello hanno dato conto dell’affermazione responsabilità per il delitto di ricettazione, evidenziando la mancata e non credibile giustificazi del possesso degli apparecchi cellulari da parte degli imputati, che recano precisi segni d identificazione e registrazione, oltre alla certa provenienza da delitto degli stessi apparecc ritenendo correttamente ininfluente lo iato tra la data dei furti e quella della denunzia.
Quanto al secondo ed al terzo motivo, la Corte territoriale ha efficacemente confutato i rilie difensivi spesi in tema di dolo e relativi anche alla richiesta di riqualificazione del fatt contravvenzione di incauto acquisto, sottolineando che il numero, la natura degli oggetti e l’assenza di indicazioni credibili da parte dei ricorrenti circa l’origine della res e le moda acquisto denotano piena consapevolezza della loro certa provenienza illecita.
) / Il valore intrinseco dei beni oggetto di ricettazione esclude, per i giudici di merito ogni possi di riconoscimento della particolare tenuità del fatto contestato; tale motivazione, fondata su d di fatto non controversi non appare affatto illogica.
c
69-19773/2024
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.