Ricettazione: Quando un Ricorso in Cassazione Viene Dichiarato Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del ricorso per legittimità in materia di ricettazione. Con la sua decisione, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un condannato, confermando che il giudizio di Cassazione non può trasformarsi in una terza istanza di merito, specialmente quando i motivi addotti sono mere ripetizioni di argomentazioni già vagliate e respinte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il delitto di ricettazione. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza o una riqualificazione più favorevole del reato.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa Inefficace
La difesa dell’imputato si è concentrata su due punti fondamentali:
1. Contestazione dell’elemento soggettivo: Il ricorrente sosteneva la mancanza della consapevolezza della provenienza illecita dei beni, elemento psicologico indispensabile per la configurabilità del delitto di ricettazione.
2. Richiesta di riqualificazione del fatto: In subordine, si chiedeva che il reato venisse derubricato nella più lieve contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza (o incauto acquisto), prevista dall’art. 712 del codice penale.
La Decisione della Corte sulla ricettazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso nel suo complesso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei limiti del proprio sindacato.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno osservato che le argomentazioni sulla presunta assenza dell’elemento soggettivo erano semplicemente “meramente reiterative” di rilievi già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione congrua, logica e aderente ai principi giurisprudenziali, rendendo il motivo d’appello privo di reale novità o fondamento critico.
Sul secondo punto, la Corte ha sottolineato la sua “manifesta infondatezza”. Ha spiegato che, una volta accertata in modo definitivo la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, sia materiali che psicologici, del delitto di ricettazione, diventa logicamente impossibile qualificare il medesimo fatto come la contravvenzione di incauto acquisto. Le due fattispecie sono infatti alternative e si escludono a vicenda.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa sulla netta distinzione tra il dolo specifico della ricettazione (art. 648 c.p.) e la colpa dell’incauto acquisto (art. 712 c.p.). Il primo reato richiede la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e il fine di profitto. Il secondo, invece, punisce chi, pur non avendo tale certezza, acquista un bene senza averne accertato la legittima provenienza, agendo quindi con negligenza. Se il giudice di merito, con motivazione adeguata, accerta che l’imputato era consapevole dell’origine illecita del bene, viene automaticamente integrato il delitto di ricettazione, e non vi è più spazio per valutare una semplice colpa. Pertanto, la richiesta di derubricazione era intrinsecamente contraddittoria rispetto agli accertamenti di fatto già consolidati.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non serve a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito, a meno che la loro motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria. Motivi di ricorso ripetitivi o basati su premesse logicamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti operata in appello sono destinati all’inammissibilità. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, a testimonianza della superfluità dell’impugnazione proposta.
Perché il ricorso per ricettazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, mentre il secondo motivo, relativo alla riqualificazione del reato, è stato ritenuto manifestamente infondato.
Qual è la differenza fondamentale tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto (art. 712 c.p.)?
La ricettazione richiede il dolo, cioè la consapevolezza che il bene proviene da un delitto. L’incauto acquisto, invece, è una contravvenzione che punisce la colpa, ovvero la negligenza di non aver accertato la legittima provenienza della cosa.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39806 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39806 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che confermava la responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione e il relativo trattamento sanzioNOMErio;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è meramente reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati dalla sentenza impugnata e disattesi con congrua motivazione, priva di aporie e frizioni logiche, in piena aderenza ai principi enunziati in materia dalla giurisprudenza di legittimità;
che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la ritenuta sussistenza degli estremi costitutivi d’ordine materiale e psicologico della fattispecie di ricettazione implica in via logica il rigetto della richiesta qualificazione del fatto alla stregua della contravvenzione ex art. 712 cod.pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l’8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pre dente