Ricettazione: Ricorso Inammissibile per Genericità e Prescrizione non Maturata
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso in materia di ricettazione e sulla corretta valutazione della prescrizione. La Suprema Corte ha confermato la condanna di un imputato, dichiarando il suo ricorso inammissibile a causa della genericità delle censure e dell’infondatezza della questione relativa alla prescrizione. Questo caso sottolinea come la mancata giustificazione del possesso di beni di provenienza illecita sia un elemento chiave per dimostrare l’intento criminoso.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di ricettazione, in relazione al possesso di telefoni cellulari risultati provenienti dal delitto di contraffazione. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su tre motivi principali: l’avvenuta prescrizione del reato, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 16 aprile 2024, ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’analisi della ricettazione e la prescrizione
Il primo motivo di ricorso, inerente alla prescrizione, è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici hanno specificato che per il reato di ricettazione, nell’ipotesi non attenuata, il termine di prescrizione è decennale. Poiché il fatto era stato commesso nel 2015, tale termine non era ancora decorso al momento della decisione. Questo punto è cruciale per comprendere i tempi della giustizia in relazione a specifici reati.
La genericità dei motivi di ricorso
Il secondo e il terzo motivo, che contestavano la logicità della motivazione della sentenza impugnata, sono stati ritenuti inammissibili. La Corte ha osservato che le censure erano state formulate in modo generico, senza enunciare né argomentare specifici rilievi critici contro le ragioni di fatto e di diritto che avevano fondato la condanna. In pratica, il ricorrente non era riuscito a smontare efficacemente il ragionamento dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che la sentenza d’appello aveva correttamente dedotto l’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita dei beni. Tale deduzione si basava sulla mancata giustificazione da parte dell’imputato riguardo al possesso dei telefoni cellulari contraffatti. Secondo la Corte, una volta accertata la provenienza illecita dei beni e la consapevolezza di ciò da parte dell’agente, diventa irrilevante la destinazione finale che quest’ultimo intendeva dare ai beni stessi. La motivazione della Corte si fonda sul principio consolidato secondo cui il possesso ingiustificato di cose provenienti da reato costituisce una prova logica fondamentale per affermare la responsabilità per ricettazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce due principi fondamentali in materia penale. In primo luogo, il calcolo della prescrizione deve tenere conto della specifica fattispecie di reato contestata, con i relativi termini edittali. In secondo luogo, un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, non può limitarsi a critiche generiche e astratte, ma deve contenere specifiche argomentazioni in fatto e in diritto in grado di incrinare la struttura logica della decisione impugnata. La decisione evidenzia, infine, il valore probatorio del possesso ingiustificato di beni di origine delittuosa, che può essere sufficiente a dimostrare l’elemento psicologico richiesto per il reato di ricettazione.
Quando matura la prescrizione per il reato di ricettazione non attenuata?
Secondo l’ordinanza, il reato di ricettazione nella sua forma non attenuata ha un termine di prescrizione di dieci anni. Pertanto, un fatto commesso nel 2015 non era ancora prescritto al momento della decisione del 2024.
Perché i motivi di ricorso relativi alla responsabilità penale sono stati dichiarati inammissibili?
Sono stati dichiarati inammissibili perché considerati generici. Il ricorrente non ha enunciato né argomentato in modo specifico i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto che hanno fondato la decisione della Corte d’Appello, limitandosi a censure non circostanziate.
Come è stato provato l’elemento soggettivo del reato di ricettazione nel caso di specie?
L’elemento soggettivo, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita dei beni, è stato desunto dalla mancata giustificazione da parte del ricorrente riguardo al possesso dei cellulari di provenienza illecita (reato di contraffazione). La Corte ha ritenuto tale circostanza sufficiente a provare la sua colpevolezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22362 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, inerente alla prescrizione, è manifestamente infondato, dovendosi fare riferimento all’ipotesi non attenuata del reato di ricettazione, che ha un termine di prescrizione decennale non ancora decorso in considerazione della commissione del fatto nel 2015;
considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudiz di penale responsabilità del ricorrente, sono inammissibili in quanto prospettano censure generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decis impugnata, con particolare riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo che la sentenza ha correttamente tratto dalla mancata giustificazione da parte del ricorrente del possesso dei cellulari di provenienza illecita dal reato contraffazione, rimanendo indifferente la destinazione che il ricorrente voleva dare alle cose;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024
Il Consigliere Estensore