Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37486 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37486 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME MINUTILLO TURTUR
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza in data 24 maggio 2021 del Tribunale di Nola ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato, confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità del COGNOME in relazione al contestato reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.). Il reato Ł contestato come accertato in data 16 maggio 2017.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata risposta alla doglianza difensiva riguardante la consapevolezza dell’imputato circa la provenienza delittuosa del bene di cui all’imputazione;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. essendosi l’imputato limitato al trasporto dell’autovettura di provenienza illecita;
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. relativamente alla mancata derubricazione della condotta dell’imputato nella violazione di cui all’art. 712 cod. pen.
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen. essendo il COGNOME soggetto incensurato.
Rilevato che tutti i motivi di ricorso sopra riassunti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non risultano scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
che , la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non Ł certo apparente, nØ ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte
Ord. n. sez. 15303/2025
ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito;
che corretta risulta la qualificazione giuridica della condotta dell’imputato come violazione dell’art. 648 cod. pen. con la conseguente manifesta infondatezza della richiesta di derubricazione della stessa nella violazione di cui all’art. 712 cod. pen.
che l’elemento soggettivo del reato emerge dalla condotta dell’imputato ben descritto nella sentenza impugnata atteso che il COGNOME alla vista dei Carabinieri abbandonava il veicolo che stava conducendo e si dava alla fuga e, una volta bloccato, non sapeva fornire indicazioni circa la provenienza del bene trasportato;
che la Corte di appello nella configurazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia richiamati a pag. 2 della sentenza impugnata e ha altresì ben spiegato le ragioni per le quali non Ł configurabile la fattispecie attenuata di cui al richiamato art. 648 cod. pen. (si rinvia, al riguardo, alla pagina 3 della sentenza impugnata, ove la Corte ha precisato che la lieve entità del fatto Ł esclusa non soltanto in considerazione dal valore economico del bene oggetto del reato, ma anche avuto riguardo al contesto nel quale la condotta si inserisce: rete organizzata di soggetti che ha proceduto allo smontaggio dei pezzi per reimmetterli nel circuito del mercato);
che , infine, il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche Ł manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che , in ogni caso, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18 marzo 2021, Rv. 281590), elementi che nel caso di specie mancano (si veda pagina 4 della sentenza impugnata).
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME