Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10282 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge penale in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per asserita carenza di prova dell’elemento soggettivo del reato contestato, sono formulati in termini non consentiti in quanto, dalla lettura della sentenza impugnata risulta, per un verso, che la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua ed esaustiva ai rilievi difensivi che erano stati articolati su questi punti già con l’atto di appello e di cui ha da congruamente conto con motivazione puntualmente collegata alle emergenze istruttorie ed immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; la difes finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cu sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto post fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 54 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148); con riguardo, in particolare, alla provenienza delittuosa dell’intero compendio oggetto di sequestro, è consolidato ed univoco l’orientamento secondo cui l’affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, nè dell’esatta tipologia del reato, potendo il GLYPH giudice GLYPH affermarne GLYPH l’esistenza GLYPH attraverso GLYPH prove logiche (cfr., Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011,
Tartari,
Rv. 251028
01;
Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013,
Cavalli,
Rv. NUMERO_DOCUMENTO
Sez. 1 – , n. 46419 del 18/09/2019, COGNOME,
Rv. NUMERO_DOCUMENTO
01;
01;
Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Longo, Rv. 243305 – 01);
rilevato che il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è a sua volta manifestamente infondato dovendosi ribadire che “le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale
“concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena” (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); in definitiva, quindi, “la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti d elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio” (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460 0 Sez. 3 – , n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Consigliertensore ·