Ricettazione: la Cassazione conferma la condanna e chiarisce i limiti del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sul reato di ricettazione e sui meccanismi processuali che regolano le impugnazioni. Il caso riguarda il possesso di un telefono cellulare di provenienza illecita e la decisione dei giudici supremi di dichiarare inammissibile il ricorso dell’imputato, confermando la sua responsabilità penale. Analizziamo insieme i passaggi chiave di questa vicenda giudiziaria.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla decisione della Corte d’Appello che, in riforma di una sentenza di primo grado che aveva dichiarato il reato prescritto, affermava la responsabilità penale di un individuo per il delitto di ricettazione. L’imputato era stato trovato in possesso di un telefono cellulare rubato. Contro la sentenza di condanna, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su tre motivi principali: la richiesta di riqualificare il fatto in una fattispecie contravvenzionale meno grave, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e un presunto vizio procedurale legato a un’errata trascrizione delle conclusioni della difesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato e respinto tutti i motivi del ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni dei giudici per ciascun punto sollevato dalla difesa.
Analisi sulla Ricettazione e Mancata Giustificazione del Possesso
Il primo motivo del ricorso mirava a una riqualificazione del reato da ricettazione (delitto) a incauto acquisto (contravvenzione, art. 712 c.p.), sostenendo la mancanza dell’intento doloso. La Corte ha rigettato questa tesi, evidenziando come la Corte d’Appello avesse correttamente motivato la sussistenza del dolo. Secondo la giurisprudenza costante, infatti, la mancata fornitura di una giustificazione plausibile sul possesso di un bene di provenienza furtiva costituisce un elemento sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell’origine illecita del bene, integrando così pienamente il dolo richiesto per il reato di ricettazione.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
La difesa aveva richiesto l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità per fatti di particolare tenuità. Anche questo motivo è stato respinto. I giudici hanno sottolineato che la valutazione della tenuità del fatto non deve limitarsi al solo valore economico del bene sottratto (in questo caso, un telefono cellulare di marca e modello non irrisori). Bisogna considerare anche il danno complessivo cagionato alla vittima, includendo i costi e i disagi derivanti dalla necessità di sostituire l’apparecchio. In tale ottica, il fatto non poteva essere considerato di particolare tenuità.
Inammissibilità del Ricorso e Principio Devolutivo
Il terzo motivo, relativo a un errore nella trascrizione delle conclusioni difensive nella sentenza d’appello, è stato giudicato generico e infondato. La Corte ha chiarito che tale imprecisione rappresentava una mera “svista” materiale, incapace di influenzare l’esito del giudizio. L’argomento decisivo, tuttavia, risiede nel principio devolutivo, che limita il potere del giudice d’appello ai soli punti della decisione impugnati. Nel caso specifico, l’appello era stato proposto esclusivamente dal Pubblico Ministero contro la declaratoria di prescrizione. La difesa non aveva autonomamente impugnato la sentenza di primo grado per ottenere un’assoluzione nel merito. Di conseguenza, il perimetro del giudizio d’appello era circoscritto alla questione della prescrizione, e le ulteriori criticità sollevate dalla difesa in Cassazione risultavano inammissibili.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati sia nel diritto penale sostanziale che processuale. Sul piano sostanziale, viene ribadito il criterio per accertare il dolo nella ricettazione: in assenza di una spiegazione credibile, il possesso di “res furtiva” (beni rubati) implica la consapevolezza della sua provenienza illecita. Sul piano processuale, la decisione riafferma la centralità del principio devolutivo: le parti non possono introdurre nel giudizio di appello questioni non sollevate con i motivi di impugnazione. L’erronea trascrizione delle conclusioni è stata declassata a errore irrilevante, poiché la sostanza del giudizio era determinata unicamente dall’appello del P.M., non da quello (mai proposto) della difesa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due lezioni pratiche fondamentali. In primo luogo, chiarisce che chiunque venga trovato in possesso di un bene di dubbia provenienza ha l’onere di fornire una giustificazione attendibile per non incorrere nel grave reato di ricettazione. In secondo luogo, evidenzia l’importanza strategica della scelta processuale di impugnare o meno una sentenza. Non aver impugnato la decisione di primo grado per chiedere un’assoluzione piena ha precluso alla difesa la possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito durante il giudizio d’appello, rendendo il successivo ricorso in Cassazione privo di fondamento.
Perché è stata confermata l’accusa di ricettazione e non una meno grave?
La Corte ha stabilito che la mancata giustificazione da parte dell’imputato riguardo al possesso del telefono di provenienza furtiva è un elemento sufficiente a dimostrare la sua consapevolezza dell’origine illecita del bene, integrando così l’intento doloso richiesto per il reato di ricettazione.
Per quale motivo non è stata applicata la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la valutazione del danno non si è limitata al valore del telefono sottratto (considerato comunque non irrisorio), ma ha incluso anche il danno derivante alla vittima dalla necessità di sostituirlo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile nonostante un errore nella sentenza d’appello?
L’errore di trascrizione delle conclusioni è stato considerato una svista irrilevante. Il motivo principale dell’inammissibilità è che il giudizio d’appello era stato attivato solo dal Pubblico Ministero contro la prescrizione. La difesa non aveva impugnato la sentenza di primo grado per ottenere un’assoluzione nel merito, quindi, per il principio devolutivo, non poteva sollevare nuove questioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35113 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35113 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale e in riforma della decision di primo grado, dichiarativa della prescrizione, ha affermato la penale responsabil dell’imputato per il delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia ritenuto che il primo motivo che lamenta la mancata riqualificazione del fatto alla stregu della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 712 cod.pen. è manifestamento infondato; Corte territoriale ha, infatti, ribadito (pag. 2) la sussistenza degli elementi costitutivi ascritto, “come già argomentato dal primo giudice”, il quale aveva congruamente motivato anche la ricorrenza del dolo, non avendo l’imputato fornito giustificazione alcuna dei possess del telefono di provenienza furtiva, in piena aderenza alla costante giurisprudenza legittimità in materia;
che parimenti destituito di fondamento risulta il secondo motivo che deduce il vizio motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen., avendo la sentenza impugnata escluso la particolare tenuità del fat in ragione dell’entità del danno cagionato alla p.o., dovendo al riguardo tenersi conto non so del danno diretto patito dalla proprietaria del telefono cellulare sottratto (non irriso luce di marca e modello dell’apparato), ma anche di quello derivante dalla sua sostituzione;
considerato che il conclusivo motivo che denunzia la violazione dell’art. 614 cod.proc.pen. è generico e manifestamente infondato. La difesa lamenta che sono state erroneamente riportate in sentenza le conclusioni scritte rassegnate giacché la difesa non aveva chiesto conferma della decisione di primo grado, che aveva dichiarato la prescrizione, ma l’assoluzione nel merito dell’imputato per non aver commesso il fatto e detta imprecision avrebbe condizionato la valutazione della Corte di merito che non si è fatta carico de criticità emerse nel corso del dibattimento: al riguardo deve osservarsi che l’inesa trascrizione delle conclusioni costituisce una mera svista insuscettibile di integrare un v ridondante sull’esito definitorio; che, inoltre, il perimetro del giudizio d’appello è di dal principio devolutivo e nella specie l’impugnazione risulta essere stata propos esclusivamente dal PAVV_NOTAIO. per far valere l’erronea declaratoria di prescrizione, senza che difesa abbia esercitato la facoltà di impugnare l’erroneo proscioglimento per ottene l’assoluzione nel merito ex art. 593,comma 2,cod.proc.pen.; che infine, contrariamente a quanto assume genericamente la difesa, la Corte di merito ha reiteratamente precisato che la declaratoria di prescrizione da parte del primo giudice era intervenuta in e all’accertamento della “sussistenza del reato, integrato in tutti i suoi elementi costituti
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Pres COGNOME nte