Ricettazione e possesso di beni rubati: la prova del dolo
La ricettazione è un reato che punisce chiunque acquisti, riceva o occulti denaro o cose provenienti da un delitto. Uno degli aspetti più complessi in sede processuale riguarda la prova della consapevolezza dell’imputato circa l’origine illecita dei beni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito come il semplice possesso di merce rubata, in assenza di spiegazioni valide, possa bastare per una condanna.
Il caso esaminato riguarda un soggetto trovato in possesso di beni di provenienza furtiva che non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile sulla loro origine. Questo silenzio, o l’offerta di spiegazioni inverosimili, gioca un ruolo decisivo nella valutazione della responsabilità penale.
Il possesso come indizio di colpevolezza nella ricettazione
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il rinvenimento di oggetti rubati nella disponibilità di un soggetto costituisce un forte indizio di colpevolezza. Se l’imputato non riesce a dimostrare la provenienza lecita del bene, il giudice può legittimamente desumere la sussistenza dell’elemento soggettivo.
La configurazione del dolo eventuale
Non è necessario che l’imputato abbia la certezza assoluta che il bene sia rubato. Per la ricettazione, è sufficiente il dolo eventuale: basta che il soggetto si sia rappresentato la possibilità della provenienza illecita e abbia comunque deciso di acquisire o detenere il bene, accettando il rischio di commettere un reato. La mancanza di una giustificazione credibile è l’elemento che trasforma il sospetto in prova della volontà criminale.
L’inammissibilità del ricorso generico
La Suprema Corte ha sottolineato che contestare la prova della responsabilità con argomenti generici non è sufficiente per ribaltare una sentenza di condanna. Quando i giudici di merito hanno correttamente motivato il nesso tra il possesso del bene e la consapevolezza della sua origine furtiva, il ricorso in Cassazione che non affronti specificamente tali motivazioni è destinato all’inammissibilità.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla corretta applicazione dei principi in materia di prova logica. Il giudice d’appello aveva già evidenziato come il mancato chiarimento sulla provenienza della merce integrasse perfettamente il dolo richiesto dall’art. 648 c.p. Le censure mosse dalla difesa sono state ritenute manifestamente infondate poiché miravano a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, chi viene trovato in possesso di beni rubati ha l’onere di fornire una spiegazione attendibile per evitare la condanna per ricettazione. La sentenza ribadisce la severità dell’ordinamento verso chi alimenta il mercato dei beni illeciti, confermando che la prova del dolo può essere raggiunta anche attraverso ragionamenti presuntivi solidi e coerenti con le risultanze fattuali.
Cosa succede se acquisto un oggetto senza sapere che è rubato?
Se non si è in grado di fornire una spiegazione plausibile e lecita sull’acquisto, il giudice può presumere la consapevolezza dell’origine furtiva, configurando il reato di ricettazione.
È necessaria la certezza della provenienza illecita per essere condannati?
No, è sufficiente il dolo eventuale, ovvero l’accettazione del rischio che il bene sia di provenienza delittuosa a fronte di circostanze sospette.
Quali sono le conseguenze di un ricorso generico in Cassazione?
Un ricorso che non contesta specificamente le motivazioni della sentenza impugnata viene dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1797 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1797 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 giugno 2020, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Patti, in data 8 novembre 2018, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio motivazione nella prova di penale responsabilità dell’imputato, con particolare riferimento sussistenza dell’elemento soggettivo della ricettazione, oltre a contenere censure del t generiche, è manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice a pagina 3 della sentenza impugnata ha correttamente desunto la colpevolezza del COGNOME dal rinvenimento nella sua disponibilità della res di provenienza furtiva, situazione della quale questi non ha saputo offri alcuna plausibile giustificazione, risultando così pacificamente integrato il dolo del quantomeno sotto il profilo eventuale (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Il Consigli
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