Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45946 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45946 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnano la sentenza in data 13/02/2023 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza in data 29/10/2021del Tribunale di Nocera Inferiore, che li aveva condannato per il reato di ricettazione.
Deducono:
COGNOME NOME.
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto quale ricettazione e non quale furto.
1.2. Violazione di legge per il mancato riconoscimento ex officio dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. peri., ai sensi dell’art. 597, comma cod. proc. pen..
COGNOME NOME.
2.1. Omessa motivazione in relazione al primo motivo di appello con cui si chiedeva l’assoluzione dell’imputato.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto quale ricettazione e non quale furto.
2.3. Violazione di legge per il mancato riconoscimento ex officio dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen., ai sensi dell’a-t. 597, comma 5 cod. proc. pen..
Ciò premesso entrambi i ricorsi sono inammissibili.
3.1. Il primo motivo di ricorso di COGNOME è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.
Con esso, invero, il ricorrente si duole della mancata risposta alle deduzioni esposte con il primo motivo di appello (con il quale chiedeva l’assoluzione dell’imputato).
A tale riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravarne, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sez. 5 – , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275500 – 01).
L’incompatibilità emerge al solo rilevare come la Corte di appello abbia confermato il giudizio di colpevolezza a fronte di una richiesta di assoluzione.
Peraltro, va rimarcato come la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito dell decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente
interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.
Il motivo relativo alla qualificazione giuridica -comune a entrambi- è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha spiegato che nessuno dei due imputati aveva addotto elementi utili a farli ritenere autori del furto.
Tale motivazione è conforme all’insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «risponde di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità d possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso», (Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 37775 del 01/06/2016, COGNOME, Rv. 268085 01; Sez. 2, Sentenza n. 5522 del 22/10/2013 Ud., dep. 2014, Proietto, Rv. 258264 – 01);
3.3. Il motivo con cui entrambi gli imputati sostengono che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen..
Il convincimento dei ricorrenti è, però, manifestamente infondato, in quanto il «Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo poteredovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall’imputato nel giudizio di primo grado», (Sez. 4 – , Sentenza n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 – 02).
Nessuna di tali evenienze risulta verificatasi nel caso in esame, con conseguente inammissibilità della censura.
COGNOME Quanto COGNOME esposto COGNOME comporta COGNOME la COGNOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità dell’impugnazione, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrential pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.