Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5941 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5941 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME NOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato in Albania il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME COGNOME, nato in Albania il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME, nato in Albania il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME, nato in Albania il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME NOME, nato in Albania il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di
COGNOME NOME, nato in Albania il giorno DATA_NASCITA fiducia
NOME COGNOME, nato in Albania il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 14/5/2025 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che si Ł proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza RAGIONE_SOCIALE parti, a seguito di richiesta RAGIONE_SOCIALE stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso dell’imputato NOME COGNOME venga dichiarato inammissibile, nonchØ il rigetto dei ricorsi di tutti gli altri imputati;
udito il difensore dei ricorrenti COGNOME e COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore del ricorrente NOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore dei ricorrenti COGNOME e COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
Con sentenza in data 14 maggio 2025 la Corte di Appello di Milano in parziale riforma della sentenza in data 24 ottobre 2023 del Tribunale di Monza, per la parte di interesse in questa sede, ha:
riqualificato il reato di cui al capo 24 contestato a RAGIONE_SOCIALE ai sensi degli artt. 110, 81 cpv. e 624-bis cod. pen.
rideterminato il trattamento sanzionatorio a NOME;
assolto NOME COGNOME dai reati ascrittigli ai capi 27 (limitatamente agli episodi consumati il 7 e il 10 aprile 2019) e 28 con la formula perchØ il fatto non sussiste;
riqualificato i restanti episodi ascritti al NOME di cui al capo 27 ai sensi degli artt. 110, 81 cpv. 624-bis cod. pen.
rideterminato il trattamento sanzionatorio al COGNOME con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, commutata in temporanea la disposta interdizione perpetua dai pubblici uffici;
ritenuta la continuazione tra il reato di cui al capo 20 e quelli oggetto della sentenza pronunciata in data 12 dicembre 2019 dal G.i.p. del Tribunale di Cremona (irrevocabile dal 28 febbraio 2022), rideterminato il trattamento sanzionatorio a NOME COGNOME (alias NOME COGNOME) con revoca della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici;
ritenuta la continuazione tra il reato di cui al capo 21 e quelli oggetto della sentenza pronunciata in data 12 dicembre 2019 dal G.i.p. del Tribunale di Cremona (irrevocabile dal 28 febbraio 2022), rideterminato il trattamento sanzionatorio a NOME COGNOME,
assolto NOME COGNOME dal reato di cui al capo 27 limitatamente agli episodi in data 7 e 10 aprile 2019
ritenuto l’assorbimento degli episodi contestati ad NOME COGNOME in data 12 aprile 2019 (ex capo 25) e 14 aprile 2019 (ex capo 27) nel reato continuato ex capo 17, nonchØ del capo 26 nel reato continuato di cui al capo 24 e riqualificati i fatti di cui ai capi 24, 25 e 27 ai sensi degli artt. 81 cpv. 110, 624-bis cod. pen.
confermato nel resto la sentenza impugnata.
In sintesi, all’esito dei giudizi di merito residuano l’affermazione della penale responsabilità di:
NOME COGNOME in relazione al capo 16 (furto in abitazione);
NOME in reazione ai capi 11 (ricettazione di autovettura), 12, 13, 14, 15, 16 (furti in abitazioni);
NOME COGNOME in relazione al capo 24 (riqualificato come furto in abitazione in esso assorbito anche il capo 26);
NOME COGNOME in relazione al capo 27 (riqualificato come furto in abitazione con esclusione dei fatti del 7.4.2019 e del 10.4.2019);
NOME COGNOME in relazione al capo 20 (furti in abitazioni) ritenuto in continuazione esterna con altro reato già giudicato;
NOME COGNOME in relazione al capo 21 (furti in abitazioni) ritenuto in continuazione esterna con altro reato già giudicato;
NOME COGNOME in relazione ai capi 17 – in esso assorbiti anche i capi 25 e 27 limitatamente ai fatti del 22.4.2019 (furti in abitazioni) – 24 (riqualificato come furto in abitazione ed in esso assorbito anche il capo 26) – 25 (riqualificato come furto in abitazione e limitatamente agli episodi del 26.3.2019, 7.5.1019 e 17.6.2019), 27 (riqualificato come furto in abitazione con esclusione dei fatti del 7.4.2019 e del 10.4.2019 e con assorbimento del fatto del 14.4.2019 nel capo 17).
Ricorrono per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati,
deducendo:
2.1. per NOME COGNOME:
2.1.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.in relazione agli artt. 546, comma 3, 125, comma 3 e 192 cod. proc. pen.
Evidenzia la difesa del ricorrente che la contestazione di cui al capo 16 fa riferimento ad un furto in abitazione ex art. 624-bis cod. pen. commesso in data 8 maggio 2019 mai accertato quanto al luogo di consumazione, con la conseguenza che non vi sarebbe neppure la prova che l’azione sia stata compiuta in un luogo di privata dimora.
Non sarebbe, poi, corretta l’affermazione della Corte di appello secondo cui qualora non si potesse qualificare la condotta come violazione dell’art. 624-bis cod. pen. occorrerebbe riqualificarla come ricettazione perchØ quanto affermato contrasta con i principi di correlazione tra accusa e sentenza e se la Corte territoriale non avesse condiviso la qualificazione operata dal Tribunale avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado.
Del resto, pur nel silenzio sul punto dell’imputato aveva comunque il dovere di confrontarsi con ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti.
In ogni caso non vi sarebbe prova della provenienza delittuosa dei monili in contestazione ed il capo di imputazione sarebbe a tal punto generico da determinare un vizio inerente al corretto esercizio della facoltà difensive.
2.1.2. Vizio di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio.
Evidenzia la difesa del ricorrente che in totale assenza di fatto storico ricostruibile non risulta corretto il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen., circostanza che doveva pertanto essere esclusa con conseguenti riflessi sull’applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio.
2.2. per NOME:
2.2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.in relazione agli artt. 546, comma 3, 125, comma 3 e 192 cod. proc. pen. in relazione ai capi 12, 13, 14, 15, 16.
Il motivo di ricorso Ł del tutto sovrapponibile a quello formulato nell’interesse del coimputato NOME COGNOME e di cui al superiore paragrafo 2.1.1.
2.2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al capo 11.
Evidenzia la difesa del ricorrente che, con riguardo al contestato reato di ricettazione dell’autovettura Audi RS3 di provenienza furtiva, il teste di P.G. COGNOME ha riferito che NOME fu semplicemente visto scendere in data 22 marzo 2019 dall’autovettura condotta da una terza persona rimasta non identificata e che poi si allontanò, con la conseguenza che lo stesso non può essere considerato in alcun modo ‘possessore’ o utilizzatore ‘more solito’ del predetto veicolo e che assumerebbe un valore del tutto irrilevante il dato temporale sottolineato dalla Corte di appello che il furto dell’autovettura era avvenuto solo il giorno precedente.
2.2.3. Vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Evidenzia al riguardo la difesa del ricorrente che in relazione al reato di cui al capo 11, ritenuto il piø grave, non Ł stata contestata all’imputato la recidiva con la conseguenza che la riduzione di un terzo per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche doveva essere applicata sulla pena base individuata dal Tribunale e non in termini di equivalenza a detta recidiva.
2.3. per NOME NOME:
2.3.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.
proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. con riguardo all’art. 624-bis cod. pen.
Dopo avere riassunto l’evoluzione dell’indagine che ha portato alla formulazione RAGIONE_SOCIALE imputazioni di cui Ł processo, evidenzia, innanzitutto, la difesa del ricorrente che tra i tre gruppi di soggetti che sono stati individuati, NOME NOME stato dagli inquirenti collocato nel ‘gruppo di Abbiategrasso’ mentre i coimputati NOME e NOME operavano nel ‘gruppo di Paderno Dugnano e Cesano Maderno’ nel quale ultimo operava COGNOME NOME alias NOME (soggetto indagato nel capo 16 con riguardo ad un furto consumato in data 8 maggio 2019).
Il fatto che NOME alias NOME Ł soggetto diverso dall’odierno ricorrente si ricava anche dal contenuto della trascrizione del verbale di udienza del giorno 8 maggio 2022 (allegato al ricorso).
Sul presupposto che i Giudici di merito hanno evidenziato che l’unico compito dell’odierno ricorrente era quello di autista dato che conduceva l’autovettura che accompagnava i vari sodali, in particolare NOME COGNOME, a portare materialmente quanto oggetto dei furti al ricettatore (COGNOME) essendo stato ripreso dalle telecamere all’esterno dell’abitazione del COGNOME, evidenzia la difesa di NOME COGNOME che Ł emerso dagli atti ed in particolare dalle deposizioni dei testimoni di P.G. che in realtà a fare da autista al COGNOME erano stati anche altri due soggetti (NOME COGNOME e NOME COGNOME) e rileva, in particolare, che nulla ha detto il Tribunale circa i fatti di cui al capo 26.
Aggiunge la difesa del ricorrente che NOME COGNOME non Ł stato mai ripreso nei pressi dell’abitazione del COGNOME nelle date del 7.3.2019, 13.3.2019 e 19.3.2019 con la conseguenza che non Ł dato conoscere che ha accompagnato il COGNOME in dette occasioni ad eccezione dell’episodio del 22.3.2019, di talchØ la condanna dell’odierno ricorrente in relazione agli episodi del 7.3.2019, 13.3.2019 e 19.3.2019 (l’episodio del 1.3.2019 non Ł stato oggetto di contestazione) risulterebbe affermata in assenza di prove.
Inoltre, l’assenza di prove, riguarderebbe anche l’episodio del 18.5.2019 nel quale non compare neppure l’autovettura Mercedes Classe A vista dagli inquirenti in occasione degli episodi precedenti e nessun ulteriore elemento probatorio sarebbe stato acquisito o indicato al riguardo.
Ne conseguirebbe, conclude la difesa sul punto, che siccome nell’occasione del 22.3.2019 il NOME Ł stato controllato alla guida dell’autovettura Mercedes Classe A solo per salto logico e nonostante che il veicolo fosse intestato a soggetto diverso, si Ł affermata la penale responsabilità dell’imputato anche in relazione agli altri episodi.
2.4. per NOME COGNOME:
2.4.1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla riqualificazione ex art. 624-bis cod. pen.
Sulla premessa che la condanna dell’imputato Ł avvenuta solo in relazione al capo 27 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni con riguardo agli episodi del 30.3.2019, 14.4.2019 e 22.4.2019 e che l’originaria contestazione di ricettazione Ł stata riqualificata come concorso in furti in abitazione, evidenzia la difesa del ricorrente che i Giudici di entrambi i gradi di merito si sarebbero limitati ad aderire acriticamente al capo di imputazione contestato senza valutare attentamente il compendio probatorio
A ciò si aggiunge che in ordine alla riqualificazione RAGIONE_SOCIALE condotte da ricettazione a furti in abitazioni i Giudici di merito non avrebbero prodotto alcuna motivazione limitandosi a segnalare la prossimità temporale dei fatti ed il comune modus operandi post factum e trasformando tali elementi in prova.
Evidenzia, quindi, la difesa del ricorrente, richiamando passaggi della deposizione del teste di P.AVV_NOTAIO NOMEAVV_NOTAIO COGNOME, che non vi Ł mai stata la possibilità di ricollegare fattualmente e storicamente i beni portati dai soggetti albanesi monitorati ai furti in abitazione consumati nelle date indicate nel capo di imputazione e che la mera riqualificazione giuridica del fatti non esonerava il Giudici dal produrre una motivazione adeguata su ogni episodi essendo quindi la motivazione della sentenza impugnata fondata solo su criteri generici e apodittici così incorrendo anche in una violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.
2.5. per NOME COGNOME e NOME COGNOME (ricorso unitario):
2.5.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, comma 2, e 530, comma 2, cod. proc. pen.
La difesa degli imputati (oltretutto richiamando una sentenza di ‘applicazione pena’ mentre risulta che gli imputati sono stati giudicati nelle forme del rito ordinario) evidenzia anch’essa, che nel caso in esame non Ł noto il luogo di commissione dei furti contestati, nØ sono state identificate le persone offese e nemmeno sono stati sequestrati i preziosi oggetto di cessione da parte degli imputati, con la conseguenza che gli elementi posti a base dell’affermazione della penale responsabilità sarebbero legati a meri sospetti privi di efficacia dimostrativa.
2.6. per NOME COGNOME:
2.6.1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla riqualificazione ex art. 624-bis cod. pen.
Fatta eccezione per la parziale diversità dei fatti dei quali Ł imputato il COGNOME il motivo di ricorso ricalca in larga parte in punto di diritto le argomentazioni contenute nel ricorso formulato nell’interesse del coimputato NOME COGNOME di cui al superiore paragrafo 2.4.1.
Aggiunge, poi, la difesa del ricorrente che con riguardo ai fatti oggetto di contestazione al capo 17 non vi sono comunque in atti elementi relativi agli episodi furtivi ai quali i testi di P.G. COGNOME, COGNOME e COGNOME, sentiti in dibattimento, non hanno fatto alcun riferimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prima di affrontare l’esame dei motivi di ricorso sopra riassunti Ł doveroso fare una breve ricostruzione del quadro generale dei fatti come emerso dalle sentenze di merito.
¨ infatti emerso dagli atti che il presente procedimento ha tratto origine da un’attività di indagine iniziata nel mese di febbraio 2019 dalla tenenza carabinieri di Paderno Dugnano nei confronti della famiglia COGNOME i cui membri (il padre NOME ed il figlio NOME) erano stati individuati quali ricettatori al servizio di altri cittadini albanesi dediti professionalmente alla consumazione di furti in abitazione.
Le indagini proseguivano mediante il posizionamento di telecamere presso l’abitazione dei ricettatori sita a Paderno Dugnano il che a partire dal mese di aprile 2019 consentiva di riprendere i soggetti che si recavano, a bordo di diverse autovetture di grossa cilindrata intestate a COGNOME o di provenienza furtiva, dai COGNOME per portare loro la refurtiva da ricettare.
L’attività investigativa permetteva quindi di identificare i soggetti che frequentavano quella abitazione e in particolare di monitorare l’attività che vi si svolgeva all’interno oltre che quella pregressa svolta dai visitatori.
L’ipotesi investigativa di trovarsi di fronte ad una serie di soggetti dediti a furti in abitazioni che si recavano dai ricettatori per consegnare loro il frutto RAGIONE_SOCIALE azioni predatorie trovava conferma – a detta degli inquirenti – sia nelle immagini riprese dalle telecamere, sia nel contenuto di conversazioni intercettate che permettevano di individuare tra i gruppi di
‘clienti’ dei COGNOME uno proveniente da Paderno Dugnano e Cesano Maderno del quale facevano parte gli imputati COGNOME e COGNOME, uno proveniente dalla zona di Melegnano e un terzo operante nella zona di Abbiategrasso di cui facevano parte, per quanto qui di interesse, gli odierni imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Le attività di investigazione permettevano di accertare un modus operandi in forza del quale gli autisti del gruppo di Abbiategrasso verso sera prelevavano coloro che avrebbero commesso i furti e li portavano, dopo una serie di giri in auto apparentemente senza senso, in zona limitrofa a quella dei furti che veniva raggiunta a piedi dagli esecutori materiali degli stessi, mentre gli autisti, all’orario convenuto rimanevano in attesa dei complici che li avvicinavano di nuovo dopo un percorso a piedi, dopodichØ ripartivano ripetendo strani giri in auto apparentemente senza senso.
In particolare, sulle autovetture utilizzate nelle operazioni descritte venivano collocati strumenti di intercettazione e apparati di rilevazione GPS che permettevano agli inquirenti di identificare i soggetti agenti anche alla luce RAGIONE_SOCIALE indagini tecniche legate alle attività del COGNOME, ai riconoscimenti vocali, ai soprannomi e alle attività di osservazione e pedinamento.
Nel luglio 2019 l’attività investigativa si interrompeva in quanto dalle attività di intercettazione emergeva che alcuni dei soggetti identificati erano in procinto di lasciare il territorio nazionale e, pertanto, gli inquirenti procedevano al fermo dei soggetti fino a quel momento monitorati.
Gli autori di alcuni furti in abitazione (NOME, NOME e COGNOME) venivano sottoposti a fermo (non convalidato) e nei confronti degli stessi veniva applicata la misura cautelare personale della custodia in carcere. Con riguardo a detti soggetti veniva in data 23 luglio 2020 emessa sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile relativa a numerosi episodi di furto in abitazione (all’evidenza diversi dalle contestazioni qui in esame).
Per dovere di completezza e sempre per la parte in questa sede di interesse occorre ancora ricordare che il Tribunale aveva affermato la penale responsabilità per il reato di ricettazione degli imputati COGNOME e COGNOME in relazione ai capi 24 e 26, per il solo COGNOME in relazione ai capo 25, nonchØ per COGNOME e COGNOME in relazione al capo 27, condotte che la Corte di appello ha riqualificato come furti in abitazione. Ne consegue che le imputazioni qui in esame, fatta eccezione per il capo 11, il reato sul quale deve essere puntata l’attenzione in questa sede Ł quello di cui all’art. 624-bis cod. pen. indicato come aggravato ex art. 625 n. 2, cod. pen. solo nei capi 13 (in contestazione a COGNOME) e 16 (in contestazione a COGNOME e COGNOME).
Così doverosamente premesso l’inquadramento generale dei fatti operato dai Giudici di merito e non prima di avere evidenziato la discrasia contenuta nei capi di imputazione nn. 13 e 16 laddove viene richiamata la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen. poi descritta nell’editto imputativo come aggravante di aver commesso il fatto in numero di tre persone, invece disciplinata dall’art. 625 n. 5 cod. pen., occorre ora passare all’esame dei motivi proposti dai ricorrenti.
2. I motivi di ricorso formulati nell’interesse degli imputati NOME COGNOME (alias NOME COGNOME) con riguardo al capo 16,NOME COGNOME con riguardo ai capi 12, 13, 14, 15 e 16, NOME COGNOME in relazione al capo 24 (in esso assorbito anche il capo 26), NOME COGNOME in relazione al capo 27 (con esclusione dei fatti del 7.4.2019 e del 10.4.2019) e di NOME COGNOME in relazione ai capi 17 (in esso assorbiti i capi 25 e 27 limitatamente ai fatti del 22.4.2019), 24 (in esso assorbito il capo 26), 25 (limitatamente agli episodi del 26.3.2019, 7.5.2019 e 17.6.2019) 27 (con esclusione dei fatti del 7.4.2019 e del 10.4.2019 e con assorbimento del fatto del 14.4.2019 nel capo 17) sono fondati.
In relazione a tutti i menzionati capi di imputazione i Giudici del merito, a seconda dei casi per effetto dell’originaria contestazione o per effetto della riqualificazione rispetto all’originaria contestazione di cui all’art. 648 cod. pen., hanno ritenuto sussistente il reato di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen.
Osserva il Collegio che l’affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine a detti reati risulta sostanzialmente fondata sulla deduzione che poichØ alcuni di essi sono stati in precedenza condannati (talvolta reiteratamente) per il reato di furto in abitazione se ne dovrebbe dedurre che anche tutti gli oggetti di valore dagli stessi, a seconda dei casi, portati ai ricettatori COGNOME sono provenienti da analoga tipologia di reato.
Sorprende però il fatto che in nessuno dei capi di imputazione per i quali Ł intervenuta condanna per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. siano stati individuati luogo, tempo e modalità nei quali tali furti in abitazione sarebbero stati consumati e che non si sia giunti all’identificazione di alcuna RAGIONE_SOCIALE persone potenzialmente vittima dei predetti atti predatori.
Del resto, persino dalle indagini di P.G., come descritte nelle sentenze di merito, risultano essere stati ricostruiti movimenti sospetti degli imputati in aree territoriali dove venivano compiuti i furti, così come monitorati dagli apparati GPS all’uopo installati, senza che sia stato possibile risalire alla esatta individuazione RAGIONE_SOCIALE azioni predatorie asseritamente compiute.
In sostanza, gli unici elementi probatoriamente accertati, riguardano il fatto che gli imputati risultano aver ceduto a seconda dei casi e nei tempi descritti nelle imputazioni beni di valore ai ricettatori COGNOME.
Che detti beni fossero di provenienza delittuosa risulta essere emerso con ragionevole chiarezza da una serie di elementi legati non solo alla personalità degli stessi imputati e dal loro precedente coinvolgimento nella consumazione di reati contro il patrimonio, ma anche e soprattutto dai movimenti sospetti dagli stessi compiuti, dalla totale assenza di giustificazione in ordine alla disponibilità di detti beni e dal canale di commercializzazione di beni stessi, ceduti a loro volta a ricettatori e non come sarebbe dovuto accadere, qualora si fosse trattato di beni di provenienza lecita, a canali ordinari di compravendita.
Ne consegue che l’unica fattispecie delittuosa che risulta configurabile nei casi portati dalle imputazioni richiamate nel presente paragrafo non può che essere quella di cui all’art. 648 cod. pen. nella quale debbono essere riqualificate tutte le predette condotte.
Del resto, rientra nei poteri/doveri normativamente riconosciuti alla Corte di cassazione quello di verificare la corretta qualificazione giuridica dei fatti addebitati agli imputati.
Occorre, poi, altresì osservare che la riqualificazione come violazione dell’art. 648 cod. pen. RAGIONE_SOCIALE condotte ab origine contestate come violazione dell’art. 624-bis cod. pen. non comporta alcuna violazione del diritto di difesa atteso che le condotte materiali di disponibilità di beni di provenienza delittuosa e di successiva cessione degli stessi ai COGNOME risultano ben descritte in tutti i capi di imputazione qui in esame così come rispettivamente contestati agli odierni ricorrenti e che questa Corte di legittimità ha già avuto reiteratamente modo di chiarire che «In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza» ( ex ceteris : Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, COGNOME, Rv. 277403 – 01; Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275770 – 01).
Ancora deve, essere evidenziato, che detta riqualificazione da furto a ricettazione non comporta una reformatio in peius rilevante ai sensi dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. a
condizione che il Giudice di merito, al quale saranno rinviati gli atti, in assenza di una impugnazione del Pubblico Ministero, in caso intenda addivenire all’affermazione della penale responsabilità degli imputati per i reati come riqualificati da questa Corte di legittimità, non applichi agli imputati stessi una pena piø grave per specie o quantità rispetto a quella già irrogata dalla Corte di appello nel precedente grado di giudizio.
Per le ragioni sopra indicate, si impone l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, NOME (limitatamente ai capi 12, 13, 14, 15 e 16), NOME, NOME e NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Rimangono assorbite nella decisione di cui al paragrafo che precede le questioni relative alla circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 2 (in realtà 625 n. 5) cod. pen. non piø configurabile in relazione all’art. 648 cod. pen. e comunque neppure dedotte dalle difese degli imputati COGNOME e COGNOME nell’atto di appello in relazione ai capi 13 e 16.
Altrettanto assorbite nella decisione che precede sono le questioni relative alla continuazione tra i reati in contestazione nel presente procedimento e quelli giudicati in altre sedi con sentenze irrevocabili.
Il secondo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato NOME, relativo alla contestata affermazione della penale responsabilità dello stesso in relazione al reato di ricettazione di un’autovettura Audi di cui al capo 11 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni e di cui al superiore paragrafo 2.2.2 Ł invece manifestamente infondato e quindi deve essere dichiarato inammissibile.
Come sopra evidenziato la difesa ha evidenziato che non vi sarebbe alcuna prova della disponibilità in capo al proprio assistito del predetto veicolo di provenienza furtiva dato che lo stesso Ł stato visto in una sola occasione discendere come passeggero dallo stesso.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che con riguardo alla predetta contestazione sia il Tribunale che la Corte di appello sono giunti alle medesime conclusioni e che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
Sul punto il Tribunale (pag. 8) e la Corte di appello (pag. 19) hanno dato concordemente atto che l’imputato NOME in data 22 marzo 2019, giorno successivo alla consumazione del furto del veicolo presso una concessionaria, Ł stato visto scendere dallo stesso quale passeggero per recarsi a casa del NOME, mentre l’autista nell’occasione non veniva identificato.
Occorre però anche rilevare che, come bene evidenziato dal Tribunale, gli inquirenti avevano individuato il luogo in cui l’autovettura Audi di cui trattasi veniva ricoverata (un box sito in Milano, INDIRIZZO) dove il 9 maggio 2019 venivano individuati NOME, COGNOME ed altri che entravano nel box e che ne uscivano con il veicolo.
Trattasi all’evidenza di un elemento di particolare rilevanza (non menzionato nel motivo di ricorso qui in esame) che consente di escludere l’occasionalità del mero passaggio in auto del quale l’odierno ricorrente avrebbe beneficiato il 22 marzo 2019 che si unisce al fatto che il veicolo era stato utilizzato dal gruppo in altre occasioni (v. pag. 8 della sentenza del Tribunale) nelle quali il conducente aveva accompagnato due complici presso l’abitazione
dei ricettatori e che poi aveva continuato a circolare attorno al luogo in attesa di riprenderli.
Rileva l’odierno Collegio che il quadro probatorio in tal modo compendiato rende congrua e logica la motivazione adottata sul punto dalla Corte di appello che ha evidenziato che, benchØ il veicolo fosse guidato da altri, il contesto di specifica utilizzazione more solito per raggiungere la casa dei COGNOME, frequentata al solo fine di piazzare merce rubata, e lo stretto intervallo temporale rispetto all’asporto del veicolo, in uno con l’assenza di qualsivoglia alternativa spiegazione dell’interessato, depongono per la piena e consapevole disponibilità del veicolo rubato anche da parte del medesimo che evidentemente se lo era procurato a scopo strumentale ovvero per soddisfare le esigenze illecite personali e dei correi connesse alla consumazione dei furti.
Nessun vizio Ł quindi rilevabile nella motivazione sul punto adottata dai Giudici di merito.
Anche il terzo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato NOME e di cui al superiore paragrafo 2.2.3 Ł inammissibile.
Come già sopra indicato la difesa del ricorrente lamenta che in relazione al reato di cui al capo 11, ritenuto il piø grave, non Ł stata contestata all’imputato la recidiva con la conseguenza che la riduzione del trattamento sanzionatorio per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche doveva essere applicata sulla pena base individuata dal Tribunale e non in termini di equivalenza alla recidiva.
Risulta, in effetti, dal capo 11 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni che la recidiva Ł stata contestata al solo originario coimputato NOME (la posizione del quale Ł stata separata) mentre a Yimeri la recidiva (specifica, reiterata e infraquinquennale) era stata riconosciuta in altri capi pure in contestazione allo stesso.
Dalla lettura della sentenza del Tribunale (pag. 12) nella parte motiva relativa al trattamento sanzionatorio dell’imputato non viene fatta alcuna menzione della recidiva, ma solo RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche (riconosciute con motivazione unica a tutti gli imputati) da ritenersi equivalenti alle aggravanti contestate, in quanto il calcolo parte dalla pena base per il reato di ricettazione di cui al capo 11 quantificato in anni 3 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa aumentato per ognuno degli altri fatti ritenuti in continuazione così ad arrivare alla pena finale di anni 5 di reclusione e euro 5.600,00 di multa.
Occorre tuttavia osservare, in via preliminare ed assorbente, che la censura difensiva in esame non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto Ł prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 8), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto e ciò appare idoneo a dichiarare inammissibile il motivo di ricorso.
Per solo dovere di completezza occorre ricordare che la stessa Corte di appello (pag. 20) ha comunque ampiamente motivato sul fatto che il trattamento sanzionatorio riservato all’imputato appare comunque adeguato tenuto conto degli elementi di cui all’art. 133 cod. proc. pen. anche alla luce del fatto che NOME di precedenti specifici in relazione a 21 episodi di furto in abitazione e 2 ricettazioni, oltre ad altri reati e che, comunque, nel caso in esame non Ł di certo stata irrogata una pena illegale con l’evidente ulteriore conseguenza che la questione dedotta solo in questa sede dalla difesa non può essere rilevata d’ufficio dalla Corte di legittimità.
Inammissibili per genericità sono, infine, i ricorsi presentati (con atto unico) nell’interesse degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Al riguardo deve essere evidenziato che in detti ricorsi la difesa si Ł limitata ad affermare che non v’Ł certezza dell’affermazione della penale responsabilità degli imputati sulla sola base RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate in assenza di identificazione RAGIONE_SOCIALE persone offese e di sequestri dei preziosi e, poi, richiamando esclusivamente una serie di principi giurisprudenziali.
Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchØ, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, NOME (limitatamente ai capi 12, 13, 14, 15 e 16), NOME, COGNOME NOME, NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME quanto al reato di cui al capo 11. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così Ł deciso, 04/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME
NOME COGNOME COGNOME