Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5179 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5179 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Senegal a Tivouane il DATA_NASCITA Avverso la sentenza resa il 15 Febbraio 2023 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa il 5 Aprile 2022 dal Tribunale di Pavia, ha confermato, per quel che qui rileva, la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di ricettazione di alcuni maglio riportanti marchi contraffatti e di una carta d’identità frutto di contraffazio assolvendolo dal reato di detenzione per la vendita dei capi di abbigliamento con marchio contraffatto rinvenuti in suo possesso.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo:
2.1 Vizio di motivazione poiché la Corte di appello ha accolto uno dei motivi di appello, rilevando il difetto dell’elemento soggettivo del reato di detenzione per la vendita, ma ha ritenuto comunque sussistente il delitto di ricettazione, omettendo di indicare quale sarebbe il delitto presupposto; inoltre non sussiste prova circa la consapevolezza da parte dell’imputato della provenienza illecita dei beni ricevuti.
2.2 Vizio di motivazione e violazione degli articoli 648 e 131 bis cod pen. poiché il giudice ha riconosciuto il fatto di particolare tenuità ai sensi dell’art. 648 quarto comma cod.pen. ma ha negato la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., pur non essendo ravvisabile nella condotta dell’imputato alcuna abitualità in relazione al reato di ricettazione. La Corte ha valorizzato il precedente penale a suo carico, una condanna del 2011 per reati analoghi ed una del 2014 in materia di immigrazione, mentre l’abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della medesima indole solo il terzo illecito della medesima indole può integrare quella serialità che osta all’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod.pen. .
2.3 Vizio di motivazione in relazione all’art. 497 bis cod.pen. e travisamento della prova poiché la Corte di appello ha sostenuto che i controlli effettuati fossero imprescindibili per l’accertamento della contraffazione, così sostenendo che senza tali controlli non sarebbe stato possibile determinare la falsità del documento, mentre le sue caratteristiche, come riportate in sentenza, rendono lo stesso palesemente inidoneo ad offendere la fede pubblica proprio perché integra un falso grossolano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 La prima censura è manifestamente infondata poiché il reato presupposto del delitto di ricettazione non è la detenzione per la vendita, da cui l’imputatc è stato assolto, ma la contraffazione dei marchi riportati sui capi detenuti dall’imputato. Né residuano dubbi in merito alla sua consapevolezza in ordine al carattere contraffatto dei marchi di note case di moda, non avendo l’imputato reso spiegazioni in merito alle modalità di acquisto dei capi di abbigliamento rinvenuti nella sua disponibilità, a riprova della volontà di occultare la provenienza degli stessi nella consapevolezza del carat:ere illecito dei canali di acquisto.
1.2 La seconda censura è manifestamente infondata e generica.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che il nuovo istituto introdotto con l’art. 131 bis cod.pen. persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, con effetti anche in tema di deflazione, e lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano necessità di sanzione e, dunque, neppure l’opportunità di impegnare i complessi meccanismi del processo penale.
Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, pertanto, una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. peri. Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto. Per ciò che qui interessa, è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore.
E’ vero che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre
quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente. (Sez. 6 – , Sentenza n. 6551 del 09/01/2020 Ud. (dep. 19/02/2020 ) Rv. 278347 – 01)
Dagli atti emerge che l’imputato, oltre ai reati estinti per esito positivo dell’affidament in prova, di cui non va tenuto conto per effetto dell’estinzione di ogni effetto penale, ha due precedenti condanne per falso in certificazioni, per violazione dei dritti d’autore e per ricettazione, sicchè ben può riconoscersi il carattere abituale della condotta di falso e di ricettazione.
La Corte ha pertanto fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando che l’imputato ha precedenti specifici per reati analoghi, e il ricorrente non si confronta con questa motivazione e non la censura in modo specifico, incorrendo nel vizio di genericità.
1.3 Anche la terza doglianza è generica poiché la Corte ha reso adeguata motivazione evidenziando che non può essere evocata la figura del falso grossolano in quanto il documento presentava caratteristiche identiche all’originale e la .ralsità sarebbe stata irriconoscibile da un occhio non esperto.
2.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 12 dicembre 2023