Ricettazione: Quando la Difesa si Scontra con i Precedenti Penali
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’analisi chiara su due questioni centrali del diritto penale: la distinzione tra furto e ricettazione e i limiti all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La pronuncia sottolinea come la mancanza di una spiegazione plausibile sulla provenienza di beni rubati e la presenza di precedenti penali specifici possano definire l’esito di un processo. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Il Sottile Confine tra Furto e Ricettazione
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato, trovato in possesso di refurtiva, presentava ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali. In primo luogo, sosteneva che il fatto dovesse essere riqualificato come furto, un reato che, in assenza di querela da parte della persona offesa, non sarebbe stato procedibile. In secondo luogo, chiedeva l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., ovvero la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo l’offesa di lieve entità.
La Decisione della Cassazione sul Reato di Ricettazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno ritenuto infondate entrambe le argomentazioni difensive. La Corte ha ribadito principi giurisprudenziali consolidati sia sulla qualificazione del reato sia sull’inapplicabilità della particolare tenuità del fatto in presenza di un “comportamento abituale” del reo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio di Diritto sulla Ricettazione
La Suprema Corte ha articolato le sue motivazioni smontando punto per punto le tesi difensive, basandosi su orientamenti giurisprudenziali stabili.
Distinzione tra Furto e Ricettazione
Sul primo motivo, la Cassazione ha affermato che la Corte d’Appello ha correttamente inquadrato la condotta nel delitto di ricettazione. Secondo un principio consolidato, risponde di tale reato, e non di furto, colui che viene trovato in possesso di beni di provenienza illecita e non fornisce indicazioni circostanziate e credibili sul loro acquisto o sulla sua estraneità alla commissione del furto. La cosiddetta “clausola di riserva” prevista dall’art. 648 c.p. (che esclude la punibilità per ricettazione di chi ha commesso il reato presupposto) non opera automaticamente. In assenza di prove che dimostrino il coinvolgimento diretto dell’imputato nel furto, la semplice detenzione ingiustificata della refurtiva integra il reato di ricettazione.
L’Ostacolo del “Comportamento Abituale”
Sul secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva già evidenziato la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato, molti dei quali specifici. Questa condizione, secondo la Cassazione, integra la “condizione ostativa della abitualità di comportamento”. Richiamando una fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Tushaj, n. 13681/2016), la Corte ha ricordato che il comportamento è da considerarsi abituale quando l’autore ha commesso, anche successivamente, almeno due reati della stessa indole, oltre a quello oggetto del procedimento. La serialità criminale dell’imputato ha quindi precluso l’accesso al beneficio della non punibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce due lezioni fondamentali. In primo luogo, chi detiene un bene di provenienza illecita ha l’onere di fornire una spiegazione verosimile; il silenzio o una versione non credibile possono costare una condanna per ricettazione. In secondo luogo, l’istituto della particolare tenuità del fatto non è un salvacondotto per chi delinque abitualmente. I precedenti penali, soprattutto se della stessa natura, pesano come un macigno e dimostrano una tendenza a delinquere che il legislatore ha voluto escludere dai benefici di legge, confermando un approccio rigoroso verso la criminalità seriale.
Quando una persona trovata con merce rubata risponde di ricettazione e non di furto?
Secondo la Corte, una persona risponde di ricettazione quando, trovata nella disponibilità della refurtiva, non fornisce indicazioni circostanziate e credibili che dimostrino il suo coinvolgimento nel furto o la sua estraneità ai fatti. In assenza di tale prova, prevale l’accusa di ricettazione.
Perché i precedenti penali possono impedire l’applicazione della non punibilità per “particolare tenuità del fatto”?
Perché numerosi precedenti penali, specialmente se specifici (cioè per reati della stessa indole), integrano la condizione di “comportamento abituale”. L’abitualità nel commettere reati è una condizione ostativa, cioè un ostacolo esplicitamente previsto dalla legge, che impedisce al giudice di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Cosa significa che un comportamento è “abituale” secondo la giurisprudenza citata?
La sentenza, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite, chiarisce che il comportamento è considerato abituale quando l’autore ha commesso almeno due reati della stessa indole, oltre a quello per cui si sta procedendo. Questo vale anche se i reati precedenti sono stati commessi in momenti diversi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41287 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41287 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che con il primo motivo di ricorso si deduce, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto nel reato di furto, non procedibile per difetto di querela;
che la Corte di appello ha correttamente argomentato in ordine alla sussumibilità del fatto nell’alveo del delitto di cui all’art. 648 cod. pen. (pagine e 2 della sentenza impugnata) in aderenza al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde di ricettazione, non operando la clausola di riserva prevista dall’art. 648 cod. pen., colui che, trovato nella disponibilità della refurtiva, non fornisca indicazioni circostanziate in ordine al su coinvolgimento nella commissione del furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, NOME, Rv. 267969; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267669;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 131 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello (pag. 2 della sentenza impugnata) ritenuto la condizione ostativa della abitualità di comportamento per i numerosi precedenti penali, molti dei quali specifici i a carico dell’imputato, così conformandosi al principio di diritto affermato con la pronuncia a sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 206591-01 secondo cui il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso, anche successivamente, almeno due reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.