Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3091 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3091 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto respingersi entrambi i ricorsi;
letta la memoria di replica e le conclusioni del difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO del foro di Palermo, il quale ha insistito nell’annullamento della sentenza impugnata
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 31/03/2022 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo emessa il 03/07/2020, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili, il primo, del reato di ricettazione (art. 648, secondo comma, cod. pen.) e, il secondo, di simulazione di reato (art. 367 cod. pen.).
Avverso la decisione di secondo grado ricorrono entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
2.1. Nell’interesse di NOME COGNOME sono articolati due motivi: erronea applicazione della legge penale (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione, posto che la provenienza illecita dei beni oggetto della ricettazione (tre batterie di monopattini elettrici) non era stata provata, presumendosi la sussistenza del reato presupposto da argomentazioni che non costituivano prova logica (l’inseguimento e l’abbandono degli oggetti, raccolti e sequestrati dalla polizia); violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione relativamente al riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, basato sulla esistenza di precedenti penali, peraltro risalenti nel tempo, senza alcun riferimento a sintomi di maggiore colpevolezza e pericolosità.
2.2. Nell’interesse di NOME COGNOME si eccepisce l’erronea applicazione della legge penale (art. 367 cod. pen.), in quanto il fatto denunciato il giorno 11 dicembre 2014 alla Questura di Palermo (furto del ciclomotore) era apparso prima facie inversomile, per l’evidente tentativo di scagionare il figlio NOME, datosi alla fuga, quale passeggero del mezzo; la denuncia, infatti, era stata presentata dopo il sicuro riconoscimento di quest’ultimo presso il Commissariato Porta Nuova e non avrebbe potuto dare origine ad un procedimento penale.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 2, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati.
Circa il ricorso di NOME COGNOME, la corte territoriale, ha correttamente richiamato il principio di diritto più volte affermato in sede di legittimità second cui in materia di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen, per l’affermazione della responsabilità non è necessario l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, ne’ dei suoi autori, ne’ dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l’esistenza attraverso prove logiche; alla stregua, cioè, di elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica (ex multis, sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028).
Nel caso di specie i giudici di merito hanno valorizzato le seguenti circostanze: il possesso delle batterie in questione da parte dell’imputato, mentre si trovava a bordo di un ciclomotore, inseguito da agenti di polizia; l’abbandono delle batterie stesse durante la fuga, nell’evidente tentativo di disfarsene, in caso di fermo o, comunque, di riconoscimento; il recupero di tali oggetti da parte degli agenti ed il sequestro.
4 :
L’abbandono volontario – così come riferito dagli operanti di pg, escussi dibattimento – durante un inseguimento di polizia (“in senso contrario in divi di accesso”) è sintomatico dell’illiceità del possesso e, quindi, del provenienza delittuosa, in considerazione altresì della mancata allegazione qualsiasi giustificazione in ordine sia alla detenzione sia al repentino disfacim con la conseguenza che è immune da vizi logici la conclusione secondo cui il L COGNOME si sia reso responsabile della contestata ricettazione.
4.1. Con riferimento al secondo motivo, se è vero che ai fini della rilevazi della recidiva, intesa quale sintomo di un’accentuata pericolosità soc dell’imputato e non come mera descrizione dell’esistenza a suo carico di preceden penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente s gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro realizzazione, può tuttavia r che nel caso di specie sia stato evidenziato il rapporto esistente tra il fatto si procede e la pregressa condotta criminosa, indicativa di una perduran inclinazione al delitto (i precedenti sono stati considerati, infatti, in rel numero ed alla specificità, sottolineandosi la capacità a delinquere co ulteriormente emersa nella commissione di reati contro il patrimonio).
Il motivo di ricorso di NOME COGNOME è generico, sostenendosi in prim grado e nell’atto di appello la veridicità della denunzia del furto del ciclom utilizzato dal figlio NOME (“il COGNOME ha denunciato correttamente il f realmente avvenuto in INDIRIZZO” – pag. 9) e nei motivi aggiunti una t incompatibile con tale prospettazione ossia la “inverosimiglianza del fa denunciato”; tesi posta a base del ricorso per cassazione.
La corte territoriale ha altresì indicato le circostanze che confermano la fa della denuncia (pagine da 5 e 7), in sé idonea a determinare l’avvio di procedimento penale.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cas delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Il Presiderie
Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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