Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38455 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38455 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2024 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e che il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, il quale, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, si è integralmente riportato ai motivi di ricorso, del quale ha chiesto l’accoglimento;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 06/11/2024, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 21/07/2021 del Tribunale di Palermo, emessa in esito a giudizio ordinario: 1) dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di furto pluriaggravato (dall’avere usato violenza su cose esposte per necessità alla pubblica fede) dell’autoveicolo Mitsubishi TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO di cui al capo 1) dell’imputazione per mancanza della querela; 2)
confermava la condanna dello stesso NOME COGNOME per il reato di ricettazione del furgone Hyundai H1 targato TARGA_VEICOLO di cui al capo 2) dell’imputazione; 3) rideterminava in due anni di reclusione ed C 400,00 di multa la pena irrogata al COGNOME per tale reato di ricettazione; 4) assolveva NOME COGNOME dai due indicati reati di furto pluriaggravato e di ricettazione – i quali erano stati contestati COGNOME in concorso con il COGNOME – per non avere commesso i fatti.
Avverso l’indicata sentenza del 06/11/2024 della Corte d’appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e con riferimento all’art. 192 dello stesso codice e all’art. 648 cod. pen., la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità dell motivazione, con «travisamento delle prove».
Sarebbero state in particolare travisate le dichiarazioni rese dai testimoni della polizia giudiziaria NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel corso delle udienze del 26/02/2020 e del 23/06/2021, e NOME COGNOME, nel corso dell’udienza del 03/03/2021, nonché le note a firma dello stesso NOME COGNOME del 24/11/2014 e del 02/05/2015 (le quali erano state acquisite sempre nel corso dell’udienza del 03/03/2021).
Dopo avere trascritto il primo paragrafo della pag. 5 della sentenza impugnata, il COGNOME contesta che, contrariamente a quanto è in esso reputato dalla Corte d’appello di Palermo, «dalle dichiarazioni rese dal teste di P.G. COGNOME NOME non coincidono la data di commissione dei reati così come contestati nella richiesta di rinvio a giudizio (06.11.2014) e quella dell’intervento operato dalla Polizia di Stato e non è conforme al giudizio di valutazione delle prove ritenere che si tratti di un mero refuso giacché la data del 245 maggio è stata ribadita più volte dal teste e mai modificata, finanche alla ulteriore escussione del teste alla udienza del 23.06.2021».
Il ricorrente trascrive due passaggi delle dichiarazioni rese dal testimone NOME COGNOME nel corso dell’udienza del 26/02/2020, nei quali il COGNOME fa riferimento alla «notte del 25 maggio 2014» e alla «giornata del 24».
Il COGNOME deduce che anche il testimone NOME COGNOME, sempre nel corso dell’udienza del 26/02/2020, aveva riferito che «l’intervento sarebbe avvenuto in data differente rispetto a quella in contestazione» (così il ricorso), come risulterebbe dal pure trascritto passaggio della dichiarazione testimoniale del COGNOME.
Inoltre, durante la loro nuova escussione nel corso dell’udienza del 23/06/2021, i testimoni COGNOME e COGNOME non «hanno mai modificato la data di intervento che avevano in precedenza riferito al Tribunale».
Non vi sarebbe quindi «alcun tipo di correlazione tra la data di commissione del delitto contestato al capo 2) della rubrica e quella in cui la P.S. ha effettuato gli accertamenti sui quali ha riferito».
La Corte d’appello di Palermo avrebbe «omesso di considerare che la data del 24/25 maggio 2014 non è stata indicata da un solo testimone, bensì da entrambi gli agenti di P.S.».
Pertanto, vi sarebbe un «difetto di correlazione tra il fatto contestato al capo 2) della rubrica e la corretta e non travisata valutazione del compendio probatorio».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., e con riferimento all’art. 192 dello stesso codice e all’art. 648 cod. pen., la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità dell motivazione, con «travisamento delle prove».
Il COGNOME lamenta l’ulteriore travisamento, sotto altri profili, delle medesime prove indicate come travisate nel primo motivo, che sarebbe stato compiuto dalla Corte d’appello di Palermo con le argomentazioni, che in parte trascrive, che sono sviluppate dalla stessa Corte d’appello negli ultimi due capoversi della pag. 5 e nel primo paragrafo della pag. 6 della sentenza impugnata.
Rappresenta come la Corte d’appello di Palermo abbia negato la «valenza accusatoria quanto valorizzato dal Tribunale riguardo ai tre presunti contatti telefonici intercorsi tra i due imputati» la notte dei fatti (pag. 7 della sentenza impugnata), sottolineando come il Tribunale di Palermo avesse invece reputato l’esistenza di tali contatti telefonici come «il dato che appare decisivo in merito al coinvolgimento dei due imputati nella vicenda» (ultimo capoverso della pag. 6 della sentenza di primo grado).
Ciò posto, secondo il ricorrente, la Corte d’appello di Palermo sarebbe quindi incorsa in contraddizione e in manifesta illogicità «allorquando, una volta ceduto il pilastro fondamentale del ragionamento probatorio del Tribunale posto a carico sia del COGNOME COGNOME che del COGNOME COGNOME, mentre ha ritenuto (correttamente) che la mera presenza sul luogo dei fatti del COGNOME (e finanche la declinazione di false generalità da questi fornite) costituisca un mero indizio che difetta dei requisiti di gravità, univocità e concordanza richiesti dalla normativa di cui all’art. 192 comma 2 c.p.p., la stessa identica circostanza, ossia la presenza dell’odierno ricorrente nelle vicinanze del luogo in cui era stato rinvenuto il furgone trafugato, rappresenterebbe la prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità di questi in ordine al delitto di ricettazione del mezzo».
Posto che «il mero elemento della presenza del COGNOME in INDIRIZZO di per sé non era stato valutato dal Tribunale quale circostanza di fatto sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità ex art. 192 comma 2 c.p.p. – tant’è che il primo
decidente assumeva quale elemento decisivo l’analisi dei tabulati poi interamente confutati dal collegio di secondo grado -», non potrebbe «non cogliersi la contraddittorietà di cui è permeato il ragionamento della Corte di Appello laddove valuta le medesime risultanze processuali (la presenza vicino ai luoghi in cui sono stati rinvenuti i due mezzi sottratti) in modo diametralmente opposto in relazione alla posizione dell’attuale impugnante e del coimputato».
Ciò violerebbe «i principi di corretta valutazione ex art. 192 c.p.p.» e sfocerebbe «in un sostanziale travisamento del materiale probatorio».
A questo proposito, il ricorrente rappresenta che il testimone della polizia giudiziaria NOME COGNOME: a) nel corso dell’udienza del 26/02/2020, aveva riferito che «si era recato in INDIRIZZO dove aveva notato un giovane, poi identificato per NOME, nelle vicinanze di un furgone bianco cassonetto Hyundai targato TARGA_VEICOLO e che, rispetto alla diramazione del 113 era intervenuto sul luogo dopo circa 5 minuti e, quindi, non immediatamente come asserito dal Tribunale e non confutato dalla Corte» (così il ricorso); b) nel corso dell’udienza del 23/06/2021, aveva detto che «a dieci metri vi era una persona che veniva verso di noi» e, a domanda del pubblico ministero, aveva risposto «camminava».
Ciò rappresentato, il COGNOME deduce che, «a prescindere dalla considerazione che non vi sono elementi oggettivi dai quali desumere che non vi fosse altra gente sui luoghi e, quindi, sul punto l’asserzione sia del primo decidente che della Corte è priva di riscontri, è importante sottolineare come il comportamento posto in essere dal COGNOME COGNOME NOME è del tutto incongruente con la condotta delittuosa contestata, considerato che lo stesso, qualora fosse stato realmente l’autore del delitto ascrittogli al capo 2) della rubrica, avrebbe di sicuro cercato di darsela a gambe o di nascondersi – come istintivamente avrebbe fatto chiunque fosse colpevole – e giammai sarebbe andato direttamente lui incontro ai poliziotti».
Il ricorrente contesta anche l’asserzione della Corte d’appello di Palermo secondo cui la INDIRIZZO era distante dalla sua abitazione, atteso che, «come, invece, è agevole controllare, il posto in cui è stato rinvenuto è lungo la direttrice principale (INDIRIZZO) che conduce all’abitazione dell’imputato».
Il COGNOME sottolinea ancora come le dichiarazioni del testimone NOME COGNOME non possano valere a corroborare l’impianto accusatorio, atteso che il COGNOME (delle cui dichiarazioni, rese nel corso delle udienze del 26/02/2020 e del 23/06/2021, il ricorrente riporta degli ampi stralci) si era limitato riconsegnare al proprietario l’autoveicolo Mitsubishi L200 targato TARGA_VEICOLO, senza compiere altre attività investigative.
Gli elementi acquisiti non potrebbero pertanto assurgere a prova nemmeno indiziaria della sua responsabilità per il reato di ricettazione a lui attribuito m
costituirebbero degli elementi di mero sospetto, cioè congetturali, un’ipotesi non supportata da prove.
La Corte d’appello di Palermo avrebbe dunque «valuta dati empirici di mero sospetto come prove» e, di conseguenza, avrebbe effettuato «un non corretto ragionamento probatorio attraverso una ricostruzione inficiata da manifesta illogicità e fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 625 e 648 cod. pen., con riguardo alla determinazione della misura della pena.
Dopo avere trascritto la motivazione sul punto che è contenuta nel primo paragrafo della pag. 8 della sentenza impugnata, il COGNOME contesta che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello di Palermo in tale paragrafo, non «è dato scorgersi in alcun modo che il Tribunale avesse escluso la sussumibilità del reato contestato al capo 2) della rubrica nell’alveo normativo di cui al comma 2 dell’art. 648 c.p.» (ora quarto comma dell’art. 648 cod pen.).
Il ricorrente deduce che la «corretta analisi dei criteri utilizzati dal primo Decidente» deporrebbe nel senso che il Tribunale di Palermo aveva al contrario ritenuto di ricondurre il fatto di ricettazione nell’ambito dell’ipotesi attenuata di c al quarto comma dell’art. 648 cod. pen.
Il COGNOME espone che il Tribunale di Palermo aveva irrogato per il reato di furto pluriaggravato, che aveva ritenuto la violazione più grave, la pena base di un anno e nove mesi di reclusione ed C 300,00 di multa, e aveva irrogato per la continuazione con il meno grave reato di ricettazione l’aumento di pena di cinque mesi di reclusione ed C 100,00 di multa.
Ciò esposto, il ricorrente argomenta che, avendo concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti (le due del furto e la recidiva), se il Tribunale di Palermo avesse ritenuto di escludere di sussumere il fatto di ricettazione nell’ipotesi della particolare tenuità di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., avrebbe dovuto ritenere violazione più grave la ricettazione (e non il furto), atteso che, «nella formulazione vigente al momento dei fatti (06.11.2014), la pena detentiva per il delitto di furto era ricompresa nell’intervallo tra un anno e sei anni, mentre la pena restrittiva per il reato ex art. 648 comma 1 c.p. era ricompresa tra due e otto anni di reclusione».
Ne discenderebbe che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Palermo, il Tribunale di Palermo aveva implicitamente sussunto il fatto di cui al capo 2) dell’imputazione nell’alveo del quarto comma dell’art. 648 cod. pen., «sia perché aveva individuato nel delitto di furto sub 1) il reato più grave, sia per l’esiguo aumento determinato ex art. 81 c.p. in soli mesi cinque di reclusione».
La Corte d’appello di Palermo avrebbe quindi irrogato la pena in violazione di legge, modificandola inammissibilmente in peius rispetto alla sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Si deve premettere che non è in contestazione che i fatti a fondamento del capo 2) dell’imputazione ebbero luogo nella notte del 06/11/2014.
Ciò premesso, la Corte d’appello di Palermo ha del tutto coerentemente e del tutto logicamente reputato che il fatto che il testimone della polizia giudiziaria NOME COGNOME avesse collocato l’intervento da lui effettuato nella notte tra il 24 e il 25 maggio 2014 (così come, da quanto emerge dal ricorso, il testimone della polizia giudiziaria NOME COGNOME), non escludeva che lo stesso testimone – e, si deve logicamente ritenere, anche NOME COGNOME – avesse in concreto riferito sui fatti accaduti nella notte del 06/11/2014, con la conseguenza che, come è stato ritenuto, sempre in modo del tutto coerente e del tutto logico, dalla Corte d’appello di Palermo, la suddetta collocazione dell’intervento del COGNOME (e del COGNOME) nella notte tra il 24 e il 25 maggio 2014 si doveva ritenere frutto di un mero errore materiale.
Diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non vi è pertanto alcun «difetto di correlazione tra il fatto contestato al capo 2) della rubrica» e quanto è stato riferito dai due menzionati testimoni della polizia giudiziaria.
2. Il secondo motivo non è fondato.
La Corte d’appello di Palermo ha ritenuto che l’imputato avesse la disponibilità del furgone Hyundai H1 targato TARGA_VEICOLO provento del furto che era stato commesso il 23/07/2014 ai danni di NOME COGNOME e avesse perciò acquistato o, comunque, ricevuto, tale bene, sulla base degli elementi di prova che, come aveva dichiarato il testimone della polizia giudiziaria NOME COGNOME, il COGNOME era stato colto mentre, in piena notte, essendo l’unica persona presente nella piccola e secondaria (quarto capoverso della pag. 6 della sentenza di primo grado) INDIRIZZO, si trovava a piedi, a diversi chilometri di distanza dalla propria abitazione, presentandosi anche «un pochino affannato», a pochi metri di distanza, circa dieci, dal suddetto furgone che aveva lo sportello ancora aperto e il motore ancora accesso.
Ciò posto, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di prova indiziaria, alla Corte di cassazione compete il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica della completezza, della correttezza e della logicità del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l’elemento indiziario, ma non,
anche, un nuovo accertamento che ripeta l’esperienza conoscitiva del giudice del merito (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, COGNOME, Rv. 258677-01; Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, COGNOME, Rv. 25245-01).
Alla luce di tale principio, il Collegio ritiene che il ragionamento inferenziale compiuto dalla Corte d’appello di Palermo, costituito dal partire dai fatti noti che si sono indicati per pervenire al fatto ignoto della disponibilità, da parte dell’imputato, del furgone provento di furto, si basi sull’applicazione di convincenti massime di esperienza, con la conseguenza che gli indizi raccolti si devono ritenere idonei a provare il suddetto fatto noto, non costituendo, perciò, una mera congettura, né prestandosi ad assecondare distinte ipotesi in ordine alla spiegazione degli stessi indizi.
Il fatto che la Corte d’appello di Palermo abbia ritenuto di assolvere il coimputato NOME COGNOME non comporta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Infatti, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, le risultanze processuali a carico del COGNOME non erano «le medesime» di quelle a carico del COGNOME, atteso che il COGNOME si trovava «su un asse viario molto più importante e frequentato» (penultimo capoverso della pag. 6 della sentenza di primo grado) della INDIRIZZO e a una distanza di circa cento metri (terzo capoverso della pag. 4 della sentenza di primo grado) dall’autoveicolo Mitsubishi L200 targato TARGA_VEICOLO (che era stato rubato poche ore prima).
Non colgono nel segno neppure le ulteriori censure che sono state avanzate dal ricorrente, atteso che: a) la circostanza «che non vi fosse altra gente sui luoghi» era stata espressamente riferita dal testimone NOME COGNOME («l’unica persona che avevamo visto in quella strada era il signor COGNOME»; seconda e terza riga della pag. 6 della sentenza impugnata); b) il fatto che l’imputato, alla vista dei poliziotti, anziché nascondersi o darsi alla fuga, abbia camminato verso di essi, non si può ritenere «incongruente» con la sua responsabilità, atteso che, rispetto a essa, ben può essere congruente anche la condotta di chi adotti un atteggiamento, come ha non illogicamente ritenuto la Corte d’appello di Palermo, di «apparente nonchalance», cioè di ostentata disinvoltura e indifferenza; c) il fatto che la INDIRIZZO si sarebbe trovata «lungo la direttrice principale (INDIRIZZO) che conduce all’abitazione dell’imputato» è stato del tutto logicamente smentito dal Tribunale di Palermo, là dove esso ha argomentato – appunto, del tutto logicamente – come fosse «del tutto inverosimile, però, che lo slargo secondario, defilato e deserto, all’interno del quale egli è stato rintracciato dalla p.g., potesse trovarsi su tale percorso di rientro» (secondo periodo del terz’ultimo capoverso della pag. 7 della sentenza di primo grado).
3. Il terzo motivo non è fondato.
Occorre partire dal dato, del tutto inequivoco, che il Tribunale di Palermo in nessun passaggio della motivazione della sentenza di primo grado ha scritto di ritenere che sussistesse la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen.
Il ricorrente sostiene che lo stesso Tribunale avrebbe però implicitamente riconosciuto tale circostanza attenuante in quanto solo in tale caso avrebbe potuto ritenere violazione più grave il furto, atteso che la pena edittale per tale reato era, al tempo della sua commissione, quella della reclusione da uno a sei anni, mentre la pena per la ricettazione “non attenuata” ex art. 648, quarto comma, cod. pen., è quella della reclusione da due a otto anni.
Tuttavia, il fatto che il Tribunale di Palermo abbia considerato il furto violazione più grave della ricettazione non si può ritenere elemento capace di fare superare, in modo inequivoco, il dato – esso sì, come si è detto, del tutto inequivoco – che in nessun passaggio della motivazione della sentenza di primo grado lo stesso Tribunale ha scritto di reputare che sussistesse la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., tenuto anche conto del fatto che, posto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la particolare esiguità del valore del bene ricettato è un requisito necessario (ancorché non sufficiente) per il riconoscimento della suddetta ipotesi attenuata (Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214-01), il fatto che il bene ricettato dal COGNOME fosse costituito da un furgone – e, quindi, da una cosa di valore certamente non particolarmente esiguo – escludeva, in tutta evidenza, la riconoscibilità dell’attenuante.
Ne discende che, col negare che il Tribunale di Palermo avesse riconosciuto la circostanza attenuante di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., la Corte d’appello di Palermo non si può ritenere essere incorsa nella denunciata violazione degli artt. 625 e 648 cod. pen. né avere irrogato una pena più grave rispetto a quella che era stata inflitta con la sentenza di primo grado.
Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, assolto o prosciolto l’imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare la pena complessiva già determinata dal giudice di primo grado e – se consentito dal rispetto del principio di legalità – senza superare la misura della pena base fissata dal primo giudice in relazione al reato per il quale vi è stato successivo proscioglimento (cfr., Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Tabeyk, Rv. 282279-01; Sez. 2, n. 2867 del 26/11/2021, dep. 2022, Monti, Rv. 282518-02).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30/10/2025.