Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37227 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37227 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato sentenza del Tribunale di Messina, emessa il 4 dicembre 2023, che COGNOME condannato ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di articoli di di provenienza delittuosa.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge per non avere la Corte ritenuto inutilizzabili le deposizi testi di polizia giudiziaria Pesaro e COGNOME.
La sentenza di condanna si è basata esclusivamente sulle dichiarazioni dei ci testi, i quali, tuttavia, COGNOMEno COGNOME al dibattimento solo quanto appreso da t ed anche dall’imputato, in violazione delle regole previste dall’art. 195, comma 4 proc. pen. e 64 cod. proc. pen.
Più in particolare, l’individuazione del ricorrente come titolare dell’es commerciale “RAGIONE_SOCIALE“, nei cui locali era stata ritrovata la m provenienza illecita, era stata ricavata dai testi di polizia giudiziaria, secondo costoro COGNOME al dibattimento, attraverso le dichiarazioni della RAGIONE_SOCIALEa dell’imputa NOME NOME da “persone presenti in negozio”, dichiarazioni non formalizzate in alcun ver secondo le quali all’imputato era riconducibile l’attività commerciale svolta in quel a fronte delle prime indagini che si erano rivolte contro COGNOME NOME COGNOME amministratore di una società che gestiva l’esercizio commerciale.
La Corte territoriale, nel rispondere all’eccezione di inutilizzabilità solle l’atto di appello, ha ritenuto che la prova di responsabilità derivasse dal “riepilog operatori hanno fatto sull’attività investigativa”, espressione non idonea a dare c di uno specifico atto acquisito al fascicolo o della legittimità dell’attività inv svolta.
Il ricorrente sottolinea che, se si espungessero dal fascicolo le dichiarazi testimoni di polizia giudiziaria, nessun altro elemento di prova sorreggerebbe il gi di condanna del ricorrente;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta provenienza ill della merce ritrovata e posta sotto sequestro.
Il ricorrente sottolinea la mancanza di atti che documentino gli accertament polizia giudiziaria effettuati per individuare la merce come proveniente da una ra subita da tale NOME COGNOME, a parte la deposizione del teste di polizia giudiziaria NOME che COGNOME affermato di ricordare che gli oggetti in sequestro erano stati sottop visione alla persona offesa, la quale li COGNOME riconosciuti.
Le dichiarazioni di NOME COGNOME non erano state acquisite agli atti e neanc operazioni volte alla individuazione da parte sua degli oggetti in sequestro o la resti di essi, come da costei precisato al dibattimento.
Di nuovo, pertanto, la condanna si sarebbe basata solo su quanto COGNOME testimone di polizia giudiziaria, peraltro senza un preciso ricordo non convergente c dichiarazioni rese dalla diretta interessata.
Trattandosi di articoli di bigiotteria seriali, la corrispondenza dell’articolo su quelli sottratti alla NOME RAGIONE_SOCIALE con quello apposto su alcuni degli oggetti in se non varrebbe a provare la loro riconducibilità alla rapina patita dalla NOME, po nell’esercizio commerciale erano presenti tanti altri beni di altre marche provenienza delittuosa, diversi da quelli oggetto della rapina.
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Si dà atto che nell’interesse del ricorrente è stata depositata memoria di r datata 03/10/2025, a confutazione delle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigetta
Il ricorrente è stato condannato nei due gradi del giudizio di merito con confo decisione.
La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazio sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferime giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello, co caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due di merito costituiscano una sola entità (Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. COGNOME, Rv. 197250 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, NOME, R 252615 – 01).
1.1. In ordine alla sussistenza oggettiva del reato, che si censura con il s motivo di ricorso, avente priorità logica, dalla lettura della sentenza di primo grado che NOME COGNOME, persona offesa del reato di rapina di merce di bigiotteria, ne della sua deposizione resa al dibattimento, COGNOME riconosciuto parte della merce ritr nell’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE” come quella asportatale (fg. 2 sentenza del Tribunale).
All’atto del sequestro, peraltro, alcuni monili si presentavano ancora c targhetta riproducente il marchio SIKE, uno di quelli che la vittima COGNOME indicato e apposto in parte dei gioielli oggetto della rapina da lei subìta.
1.2. Infine, la Corte COGNOME rilevato che non era stata fornita alcuna giustific da parte dell’imputato in ordine al possesso dei beni ritrovati, né era stata documentazione fiscale che ne attestasse l’acquisto.
Rimane, pertanto, superato, sotto il profilo oggettivo, l’assunto che non fosse adeguatamente provata la sussistenza del reato di ricettazione se non attraver indicazioni dei testimoni di polizia giudiziaria.
Quanto alla riconducibilità del reato alla persona dell’imputato, sempre d sentenza di primo grado (fg. 3) emergono circostanze del tutto pretermesse in rico che consentono di superare l’eccezione di inutilizzabilità di cui al secondo motivo.
Infatti, il testimone di polizia giudiziaria COGNOME COGNOME COGNOME che, al mo del sopralluogo, l’imputato era assente ma, chiamato dalla RAGIONE_SOCIALEa, era giunto poco sul luogo ed COGNOME seguito tutte le fasi del sequestro risultando edotto di og contabile e di magazzino dell’esercizio commerciale.
Si tratta non di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e illegittimamente al dibattimento dagli operatori, ma di comportamenti concludenti direttamente osserv dagli investigatori che, in uno alla denominazione dell’esercizio commerciale ove era ritrovata la merce come “RAGIONE_SOCIALE“, ha consentito ai giudici di merit conforme giudizio non manifestamente illogico, di ritenere che l’attività di indagine portato ad individuare il ricorrente come responsabile della ricettazione.
Di tanto, il ricorso non dà contezza, sicché l’eccezione di inutilizzabilità pog dati di fatto non completi e fuorvianti.
Tanto supera ed assorbe ogni altra argomentazione difensiva, anche con riguardo al contenuto della memoria di replica.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 09/10/2025.