Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3782 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3782 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d’appello di Venezia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, con requisitoria scritta, concludeva per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Venezia ha confermato la condanna di NOME COGNOME per due reati di ricettazione consumati il 30 maggio 2014.
Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva
2.1. violazione di legge (art. 157 e ss cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata rilevazione del decorso del termine di prescrizione: il termine massimo di prescrizione, tenuto conto della prima interruzione, sarebbe spirato in una data precedente all’emissione dell’atto di citazione in appello, avvenuta il
5 marzo 2025; si deduceva che tra un atto interruttivo e l’altro non poteva essere superato il termine ordinario previsto dall’articolo 157 cod. pen.;
2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato contestato: mancherebbe la prova sia dell’elemento soggettivo che di quello oggettivo del reato contestato; invero l’atteggiamento ‘sospetto’ tenuto dal ricorrente prima del controllo e la mancanza di giustificazioni in ordine alla provenienza delle magliette non sarebbe sufficiente a dimostrare né la provenienza illecita delle t-shirt né l’elemento soggettivo, anche tenuto conto del fatto che il ricorrente conviveva con altre persone;
2.3. violazione di legge (art. 648, comma 4, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità: la sentenza impugnata non avrebbe affrontato la questione devoluta, anche con riguardo alla possibile riqualificazione della condotta nella contravvenzione prevista dall’art. 712 cod. pen.;
2.4. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: la motivazione sarebbe apodittica con riguardo alla conferma dell’entità della pena base per il reato previsto al capo 3) e con riguardo alla quantificazione dell’aumento per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo è manifestamente infondato.
1.1.Il Collegio riafferma che il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo previsto dall’art. 161, comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall’art. 157 cod. pen. (Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853 -01; Sez. 5, n. 1018 del 03/12/1999, dep. 2000, COGNOME Bologna, Rv. 215571 -01; Sez. 6, n. 4704 del 23/03/1998, COGNOME, Rv. 211065 – 01).
Nel caso in esame tra la sentenza di primo grado pronunciata il 25 settembre 2019 e quella di secondo grado pronunciata il 9 giugno 2025 non risulta decorso in termine intermedio di prescrizione, ovvero quello ordinario previsto dall’articolo 157 cod.pen. per il delitto di ricettazione (anni otto).
Preso atto della prima interruzione deve rilevarsi che la prescrizione decennale per i reati di ricettazione risulta spirato il 5 agosto 2025 ovvero successivamente alla sentenza di appello pronunciata il 9 giugno 2025. Devono infatti essere computati 432 giorni di sospensione e, segnatamente, (a) 61 giorni dovuti all’ accoglimento dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento in data 31
gennaio 2018, (b) altre due sospensioni correlate a due rinvii chiesti su istanza della difesa, dal 19 settembre 2018 al 20 febbraio 2019 e dal 20 febbraio 2019 al 25 settembre 2019.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente reitera le doglianze già avanzate con la prima impugnazione ed oggetto di accurata disamina da parte della Corte d’appello che ha ritenuto sussistente la ricettazione sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo.
La Corte rilevava infatti che i capi di abbigliamento, di valore tutt’altro che irrisorio, erano dotati di etichetta ed erano nascosti; rilevava altresì che, in seguito alla perquisizione domiciliare, erano state rinvenute altre magliette dello stesso modello e marca di quelle custodite nell’automobile, anch’esse dotate di etichetta e mai indossate. Si rilevava, infine, che sia nella vettura che in casa, erano state rinvenute borse dotate del sistema che neutralizza il rilevamento elettronico del segnale antitaccheggio (pag. 7 della sentenza impugnata).
Si tratta di elementi che, secondo la ineccepibile valutazione della Corte territoriale conducevano, in modo univoco e concordante, a ritenere provata la provenienza illecita dei capi detenuti, ovvero l’elemento oggettivo del delitto di ricettazione.
Infine, con riferimento alla prova dell’elemento soggettivo, il Collegio rileva che la Corte di appello ha fatto buon governo del consolidato principio espresso dalla Corte di legittimità secondo cui lo stesso può essere desunto dalla mancanza di giustificazioni fornite in ordine alle ragioni della detenzione di beni di provenienza illecita; si riafferma sul punto che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaousi Rv. 235897).
1.3. Non supera la soglia di ammissibilità neanche il terzo motivo, con il quale si deduce la carenza della motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma 4, cod. pen. ed alla mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 712 cod. pen.
La Corte di appello con motivazione sintetica, ma esaustiva, riteneva che il valore dei beni di provenienza illecita sequestrati nell’abitazione non era affatto modesto visto che erano state rinvenute decine di confezioni di profumo, anche di marche prestigiose, che potevano essere messe in vendita a prezzi elevati.
Quanto alla invocata riqualificazione, la prova dell’elemento soggettivo del
reato di ricettazione e la evidenza della provenienza illecita della merce ostavano alla riqualificazione della condotta nella fattispecie dell’incauto acquisto.
1.4. Anche l’ultimo motivo, con il quale si deduceva la carenza di motivazione in ordine definizione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.
Il Collegio riafferma che in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., il Collegio rileva che, nel caso in esame, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta ineccepibile in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 -01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello.
Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto congruo l’aumento per la continuazione operato dal primo giudice (di un mese, giorni dieci di reclusione ed euro duecento di multa), mentre la mancanza di motivazione in ordine alla definizione della pena base è stata giustificata valorizzando il fatto che la stessa è stata individuata nel minimo edittale previsto dall’art. 648 cod. pen., ovvero due anni di reclusione.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 20 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME