Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7658 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7658 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME Giovanni Battista n. a Palermo il 13/6/1989
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 9/4/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha illustrato i motivi, chiedendone l’accog
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Palermo, per quanto in questa sede rileva, confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 16/5/2022, aveva dichiarat COGNOME NOME colpevole del delitto di ricettazione e, riconosciuta l’at speciale di cui all’art. 648,comma 4, cod.pen., l’aveva condannato alla pena di mesi nove d reclusione ed euro 300,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME deducendo:
2.1 la violazione degli artt. 405,407,comma 3, cod.proc.pen. con riguardo all’inutilizzabilità della nota della Questura di Palermo in data 27/4/2016 e relativi a concernente gli accertamenti circa i proprietari dei beni oggetto di sequestro, acquis all’udienza del 16/5/2022 e delle dichiarazioni del teste COGNOME nonché contraddittoriet della motivazione.
Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di inutilizzabi alcuni atti di indagine eseguiti oltre il termine di legge con motivazione erronea ritenend contrasto con gli artt. 405 e 407 codice di rito, legittima l’acquisizione della nota Questura di Palermo e dell’esame di Gatani Santo, ammesso dal primo giudice ex art. 507 cod.proc.pen., in quanto la delega di indagine era stata formalizzata prima della scadenza del termine sebbene pacificamente la stessa fosse stata evasa in epoca successiva. Secondo il difensore si tratta di un’interpretazione estensiva che si pone in contrasto con il tenore norma. Aggiunge con riguardo al teste COGNOME che lo stesso è stato ammesso a riferire sugli accertamenti di cui si è eccepita l’inutilizzabilità e che gli stessi hanno carattere di de in quanto danno conto della provenienza illecita del blocco motore;
2.2 la violazione dell’art. 648 cod.pen. e la mancanza di motivazione in ordine all qualificazione giuridica della condotta del ricorrente a fronte dell’assoluzione dei concorr nel reato.
Il difensore segnala che la Corte territoriale ha disatteso le censure in punto responsabilità asserendo di condividere la contraddittoria motivazione dei primo giudice incorrendo nel travisamento delle dichiarazioni del teste di P.g. COGNOME il quale avev riferito che i cassettoni nel quale era stato trovato il blocco motore di provenienza fu erano posti su un’area in uso a diversi soggetti e non erano una componente dell’autocarro RAGIONE_SOCIALE di proprietà di COGNOME NOME. Aggiunge che la Corte di merito non ha for risposta alle censure svolte nel secondo motivo d’appello con il quale si è contesta l’appartenenza dell’area e del reperto al prevenuto, assumendo in maniera erronea che siffatto dato non fosse contestato. Inoltre, la sentenza impugnata ha valorizzato il rinveniment nell’autovettura dell’imputato di una chiave universale idonea ad aprire diverse autovetture in particolare le Mercedes Smart, senza tuttavia valutare che il blocco motore in contestazione era pertinente ad una Renault Clio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è nel complesso infondato. La difesa lamenta l’avvenuta utilizzazione a fini probatori degli esiti delle indagini svolte dalla Questura di Palermo in o all’abbinamento della Renault Clio, denunziata rubata da NOME COGNOME al blocco motore in
contestazione, sebbene effettuate in epoca successiva allo spirare del termine utile ex a 405 cod.proc.pen. nonché delle dichiarazioni del teste COGNOME chiamato a riferire del stesse ai sensi dell’art. 507 cod.proc.pen.
Questa Corte ha autorevolmente chiarito in tema di ricorso per cassazione che è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibi ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne, a incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci Rv. 243416 – 01). Il mancato sviluppo del profilo relativo alla c.d. prova di resistenza r la censura generica.
Inoltre, nella specie, dalla sentenza di primo grado risulta che, pur opponendosi la dife il giudice ammetteva a norma dell’art. 507 cod.proc.pen. l’esame del teste di P.g. COGNOME escusso all’udienza del 6/7/2020, e all’esito il P.m. ” chiedeva di poter acquisire dalla Re la scheda dei dati di abbinamento della Renault Clio avente numero di telaio…targata EM… blocco motore n….; il giudice disponeva in conformità” (sent. Trib. pag. 2).
Pertanto, ferma l’erroneità dell’assunto della Corte territoriale che ha ritenuto legi l’acquisizione della nota della Questura di Palermo sulla base della tempestività della richie di indagini, sebbene pacificamente evasa in maniera tardiva, deve rilevarsi che i contenu della deposizione del teste COGNOME non risultano richiamati a sostegno della provenienz delittuosa del blocco motore, avendo il primo giudice al riguardo evocato sia la denunzia furto del NOME COGNOME– acquisita con il consenso e su richiesta delle parti- che l’accertame documentale relativo all’abbinamento veicolo-motore che, alla luce del passaggio motivo segnalato, risulta disposto d’ufficio su impulso del P.m. nell’ambito di un corretto esercizi poteri integrativi riconosciuti al giudice ai sensi dell’art. 507 cod.proc.pen. (sul punto, n. 41281 del 17/10/2006,Pm in proc. Greco, Rv. 234907-01).
Il secondo motivo è ugualmente infondato, in maniera manifesta laddove introduce censure tendenti ad una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede a fronte di una motivazione esente da travisamenti e decisive frizioni logiche.
2.1 II primo giudice ha dato conto, sulla scorta della deposizione testimoniale dell’a Montemaggiore Domenico, dell’ispezione effettuata nell’area recintata e chiusa con un cancello, destinata a deposito di veicoli e cassoni di autocarro, dalla quale il teste di aveva notato uscire il ricorrente unitamente agli originari coimputati. Il controllo di var meccanici di autovetture consentiva di rinvenire all’interno di un cassone abbinato ad u autocarro Iveco Daily, in uso al prevenuto e al padre NOME NOME il blocco motore di provenienza furtiva, accertato come tale tramite consultazione della banca dati.
La difesa assume il travisamento delle affermazioni del dichiarante e contesta l’assunto della Corte territoriale relativo alla mancata confutazione in sede di gravame della propri o, comunque, della disponibilità del mezzo in cui fu rinvenuto il blocco motore in capo prevenuto unitamente al genitore.
Osserva il Collegio che la motivazione rassegnata dalla Corte di merito si sottrae censura giacché la dedotta disponibilità dell’area destinata al deposito di veicoli e pezz ricambio da parte di più persone non impinge i dati processuali posti a fondamento della responsabilità dell’imputato ovvero la riferibilità del Fiat Ducato e del cassone contenent reperto contestato “ai Billitteri”, affermazione in ordine alla quale le deduzioni dif risultano del tutto assertive, come pure la incontestata proprietà in capo al ricorrente di veicolo rinvenuto nell’area, all’interno del quale la P.g. repertava una chiave universale idon all’apertura di diverse autovetture, tra cui le Mercedes Smart, elemento ritenuto sintomati di una più vasta attività illecita in considerazione del contestuale sequestro in un containe pezzi derivanti dalla cannibalizzazione di un veicolo Smart, provento di furto.
La valutazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, immune dai vizi denunziati e resistente alle obiezioni difensive, avendo posto a fondamento dell’affermazione d responsabilità circostanze adeguatamente dimostrative del collegamento del prevenuto con il bene di provenienza delittuosa in contestazione in ordine alle quali non constano né l’interessato ha fornito alternative e plausibili giustificazioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, 17 Gennaio 2025
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Il Consigliere estensore