Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 905 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 905 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME nato a Gragnano, il 26/03/1985, avverso la sentenza del 27/1/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDRATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 gennaio 2023, confermava nei confronti dell’odierno ricorrente la sentenza di primo grado, che lo aveva ritenuto colpevole del delit ricettazione contestato, così come aggravato dalla recidiva qualificata, apprezzata dalla Co nel suo valore ingravescente in ragione della accresciuta pericolosità sociale e maggior grado colpevolezza, che i fatti oggetto di giudizio rappresentano.
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
2.1. COGNOME violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 648 cod. pen., in quan oggetti provento di delitto rinvenuti nella abitazione non si trovavano nella sua esclu disponibilità, né il ricorrente poteva esser consapevole della provenienza da delitto de cose rinvenute;
2.2. GLYPH inosservanza della legge processuale per la assoluta inutilizzabilità della denunc anonima che aveva mosso le indagini della polizia giudiziaria e la perquisizione effettua nel corso delle stesse; gli oggetti rinvenuti neppure peraltro corrisponderebbero a que inizialmente descritti nella denunzia di furto, ma furono solo successivamente riconosciu dalle vittime di furto;
2.3. GLYPH inosservanza della legge processuale (artt. 63 e 64 cod. proc. pen.), in quanto gli ogge furtivi sarebbero stati rinvenuti nell’abitazione sulla base delle informazioni rese sul da persone nei cui confronti le indagini si stavano svolgendo (art. 350 cod. proc. pen.
2.4. GLYPH violazione di legge in relazione all’art. 648 comma quarto (già comma secondo) cod. pen. per il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve;
2.5. COGNOME violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 99, comma quarto, c pen., avendo la Corte speso in punto di apprezzamento della recidiva qualificata mere formule di stile.
I motivi di ricorso sono infondati, i primi quattro in maniera manifesta e reiterativ censure di merito già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, il quinto è in infondato, non cogliendo nell’embrione di motivazione della Corte di merito sulla recidiv ragioni della ragionevole e fondata applicazione della aggravante. Questa Corte ha più volt affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono ne pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cor merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto ometton di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di rico (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710).
3.1. In particolare, quanto al primo motivo, i giudici di appello hanno dato conto dell’affermaz di responsabilità per il delitto di ricettazione, evidenziando la mancata giustificazio possesso di beni certamente provento di furto da parte dell’imputato (pag. 7 della motivazio della sentenza di appello), nonché la loro collocazione all’interno dell’abitazione, occul anfratti facilmente accessibili dal ricorrente (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643)
,
3.4. In punto di qualificazione lieve del fatto (art. 648 comma quarto cod. pen.), il numero tipologia di beni di provenienza furtiva, sono oltremodo indicativi, come testimoniato d biografia criminale del ricorrente, della proclività nel delitto, che, anche volendo prescinde valore non irrisorio delle cose rinvenute nella disponibilità diretta del ricorrente, da sola ogni possibilità di riconoscimento della particolare tenuità del fatto contestato.
3.5. Quanto ad apprezzamento della recidiva, la Corte argomenta ponendo in rapporto i precedenti recenti con i fatti per cui è appello, per trarre la conclusione che detti più rece sono indicativi di una proclività a delinquere che integra il presupposto di fatto della reci quanto manifesta all’evidenza la maggiore pericolosità ed un più intenso grado di colpevolezza Il motivo di ricorso è pertanto infondato, ancorché in forma non manifesta.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del rico al pagamento delle spese processuali.
Sentenza con motivazione semplificata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.