Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22549 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22549 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 12271/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOMECOGNOME nato a Santa Flavia il giorno 9/3/1967
rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia
Trapani NOMECOGNOME nato a Palermo il giorno 27/5/1976
rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 3/12/2024 della Corte di Appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte con le quali, con atto datato 19/5/2025 la difesa degli imputati ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 3 dicembre 2024 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 31 gennaio 2023 del Tribunale di Termini Imerese con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine al reato di concorso in ricettazione di un serie di componenti di un’autovettura provento di furto denunciato da NOME COGNOME in data 16 ottobre 2020, con conseguente condanna degli imputati, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648 cpv. (ora comma 4) cod. pen., a pena ritenuta di giustizia.
Occorre evidenziare che ad entrambi gli imputati era stata contestata la recidiva reiterata specifica, peraltro implicitamente esclusa dal Giudice di primo grado.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza e con atto unico il difensore degli imputati, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.
proc. pen. in relazione all’omessa motivazione sull’inattendibilità delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato COGNOME
Rileva, al riguardo, la difesa dei ricorrenti che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado in quanto priva di motivazione in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese dal Trapani in data 6 settembre 2022 il quale aveva confessato di essere l’autore del furto dell’autovettura, fornendo al riguardo indicazioni circa il luogo, il tempo e le modalità di detto furto.
A ciò si aggiunge – prosegue la difesa dei ricorrenti – il breve lasso temporale intercorso tra la denuncia del furto del veicolo e gli accertamenti di P.G. risalenti al giorno successivo che hanno portato alla contestazione agli imputati del reato di ricettazione.
L’assenza di un iter argomentativo al riguardo caratterizzerebbe altresì la sentenza della Corte di appello che si Ł limitata a confermare la decisione del Tribunale, rilevando che le dichiarazioni del Trapani sono contrastanti con quanto immediatamente percepito dagli agenti di P.G. operanti.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata derubricazione del reato contestato in quello di furto ai sensi dell’art. 624 cod. pen. con conseguente rideterminazione della pena nei confronti di entrambi gli imputati.
Rileva sul punto la difesa dei ricorrenti che il processo risulta essere stato finalizzato esclusivamente a dimostrare la responsabilità degli imputati con riguardo al contestato reato di ricettazione senza che sia stato compiuto qualsivoglia accertamento sulla possibile realizzazione da parte del Trapani del reato presupposto di furto.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata assoluzione dell’imputato NOME dal reato di ricettazione.
Evidenzia la difesa del ricorrente che con l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato COGNOME sarebbe stato violato il principio dell”oltre ogni ragionevole dubbio’ non avendo tenuto conto i Giudici di merito del fatto che il Trapani ha riferito che sia il furto che lo smembramento dell’autoveicolo erano stati da lui compiuti e che l’COGNOME si era solo limitato ad accompagnarlo nel paese di Belmonte Mezzagno inconsapevole della possibile provenienza illecita dei beni.
A ciò si aggiunge che la buona fede dell’Oliva sarebbe anche desumibile dal fatto che egli era consapevole che il Trapani svolgeva l’attività di meccanico.
2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento agli imputati delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi ricorso che appaiono meritevoli di trattazione congiunta in quanto strettamente collegati tra loro sono entrambi manifestamente infondati.
Quanto al denunciato vizio di motivazione della sentenza di primo grado, la Corte di appello vi ha dato risposta correttamente richiamando la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale «La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso
provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante» (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 – 01; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 271735 – 01).
Quanto, poi, alla ritenuta inattendibilità del Trapani allorquando lo stesso ha confessato di essere stato l’autore del furto dell’autoveicolo poi smembrato, la Corte di appello (v. pag. 2 della relativa sentenza), dopo aver preso atto delle deduzioni difensive ribadite anche in questa sede, vi ha dato risposta testualmente evidenziando che «le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato sono da ritenersi del tutto inattendibili poichØ contrastanti con quanto immediatamente percepito dagli agenti di P.G. operanti, con quanto rappresentato dalla p.o. nella denuncia querela sporta in data 16 ottobre 2020, nonchØ con le dichiarazioni rese dalla stessa all’udienza de 13 aprile 2022».
Non sfugge che, in presenza della sopra indicata risposta della Corte di appello, il primo dei motivi di ricorso qui in esame risulta caratterizzato da assoluta genericità, limitandosi a contestare un’assenza di risposta alla doglianza difensiva ma non indicando alcun elemento idoneo a contrastarne la correttezza: sostiene, infatti, la difesa che il Trapani avrebbe fornito specifiche e precise indicazioni circa il luogo, il tempo e le modalità dell’avvenuto furto, ma non documenta in alcun modo tale affermazione facendo riferimento ad un quid dichiarativo al quale, come Ł noto, questa Corte di legittimità non ha alcun potere di accesso.
Nel momento in cui le dichiarazioni confessorie del Trapani sono state – ancorchØ con motivazione sintetica ma congrua – ritenute inattendibili, ne consegue la manifesta infondatezza della richiesta difensiva finalizzata ad ottenere (oltretutto per entrambi gli imputati) la derubricazione del contestato reato di ricettazione in quello di furto.
Manifestamente infondato Ł poi anche il terzo motivo di ricorso nel quale la difesa si duole della mancata assoluzione dell’imputato NOME dal reato di ricettazione.
Nel momento in cui, come si Ł detto, le dichiarazioni del Trapani sono state ritenute inattendibili – all’evidenza anche con riguardo all’estraneità del coimputato alla consumazione del delitto residua solamente la ricostruzione dei fatti indicata nella sentenza impugnata e non contrastata dalla difesa dei ricorrenti dalla quale si evince che ,a seguito di un controllo effettuato dal personale di P.G., i beni di provenienza furtiva sono stati rinvenuti a bordo di un veicolo condotto e di proprietà dell’Oliva sul quale viaggiava anche il Trapani.
In presenza di tale circostanza di fatto, risulta che la Corte di appello si Ł correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, secondo il quale (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, COGNOME, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale Ł sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/7/2007, COGNOME, Rv. 236914).
Inammissibile in quanto del tutto generico Ł, infine, il quarto motivo di ricorso nel quale la difesa lamenta il mancato riconoscimento agli imputati delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.
La Corte di appello, con motivazione congrua e rispondente ai principi di diritto enunciati in materia da questa Corte di legittimità, ha evidenziato l’assenza di elementi positivamente valutabili, oltre alla non esiguità del valore del bene oggetto di ricettazione, la personalità degli imputati e l’indole delittuosa degli stessi come emergente dai diversi precedenti penali a loro carico.
Questa Corte ha infatti chiarito che «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125» (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610) e, ancora, che «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non Ł necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Non sfugge peraltro che la difesa dei ricorrenti nel motivo di ricorso qui in esame si Ł limitata a richiamare assunti giurisprudenziali in materia, senza tuttavia indicare alcun elemento di positiva valutazione tale da rendere gli imputati meritevoli del riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME