Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44565 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44565 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2022 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, il quale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 08/02/2022, la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del 16/07/2019 del Tribunale di Bologna di condanna di NOME COGNOME alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed € 600,00 di multa per il reato di ricettazione continuata per avere acquistato o comunque ricevuto, nella consapevolezza della loro provenienza delittuosa numerosi beni (segnatamente: 47 telefoni cellulari con caricabatterie e auricolari; ulteriori 6 c:aricabatterie e auricolari; 2 microfoni per personal computer; 1 webcam; 2 &lottatori USB; un hard disk esterno; una cuffia; due caricabatterie per personal computer portatili;
un raccoglitore di CD; 7 borse porta computer; un mouse ottico; 6 computer portatili) provento del delitto di furto che era stato commesso, «alcune ore prima (così il capo d’imputazione), ai danni di RAGIONE_SOCIALE
Avverso l’indicata sentenza del 08/02/2022 della Corte d’appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), dello stesso codice, per avere la Corte d’appello di Bologna omesso di valutare le conclusioni scritte che erano state inviate per via telematica dal proprio difensore AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali lo stesso difensore, sulle premesse di essere stato nominato solo il 27 gennaio 2022, di avere potuto esaminare gli atti solo il 31 gennaio 2022 e che il proprio assistito era detenuto ad Aversa, aveva chiesto un termine a difesa «per ricostruire i fatti di causa e valutare la linea difensiva con l’imputato».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell’art. 420-bis, comma 2, dello stesso codice, per avere i giudici di merito proceduto in assenza dell’imputato senza accertare che egli avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento.
Il ricorrente lamenta che sia il Tribunale di Bologna sia la Corte d’appello di Bologna avrebbero proceduto in assenza dell’imputato senza considerare l’insufficienza, ai fini della dichiarazione di assenza, della sola elezione di domicilio che era stata effettuata dall’allora indagato, in sede di identificazione, presso il difensore d’ufficio, in mancanza di qualsiasi verifica in ordine all’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra lo stesso indagato e il difensore d’ufficio domiciliatario, al quale erano stati notificati tutti gli atti del procedimen
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà e l’illogicit della motivazione relativamente al rigetto della richiesta di riqualificazione del fatto come furto.
Il ricorrente deduce che tale rigetto sarebbe contraddittorio e illogico in quanto la Corte d’appello di Bologna aveva negato la richiesta riqualificazione, da un lato, ancorché avesse riconosciuto come, in favore della stessa, militasse «il fattore temporale» e, dall’altro lato, trascurando quanto era stato dichiarato dall’agente di polizia giudiziaria COGNOME secondo cui il COGNOME «era sempre dedito a furti di vario genere».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina ernergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono riconducibili alla nozione di conclusioni scritte ex art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020 solo gli atti costituenti effettivo esercizio del diritto difensivo, in quanto aventi un contenuto argomentativo volto a sostenere l’interposto gravame e, eventualmente, a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero (Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, COGNOME, Rv. 284802-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la memoria che era stata trasmessa dal difensore dell’imputato fosse meramente ripetitiva delle doglianze già formulate nell’atto di appello e che si trattasse, pertanto, di conclusioni solo formali, prive di un contenuto autonomo valutabile ai fini dell’esame dell’impugnazione, ragion per cui non era ravvisabile alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., nell’omessa considerazione in sentenza della memoria di parte. In senso analogo: Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004-01).
Nel caso di specie, le «conclusioni» che erano state trasmesse dal difensore del COGNOME non avevano un contenuto argomentativo volto a sostenere l’interposto appello o a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero ma consistevano, piuttosto, in una richiesta di un termine a difesa, con la conseguenza che l’omessa valutazione delle stesse «conclusioni» da parte della Corte d’appello di Bologna non integra alcuna nullità sotto il profilo che è stato denunciato dal ricorrente.
Quanto alla mancata considerazione della richiesta di un termine a difesa tale essendo, come si è detto, l’effettivo contenuto delle così chiamate «conclusioni» – si deve osservare che l’art. 107, commi 3 e 4, cod. proc. pen., stabilisce che, nei casi, tra l’altro, di revoca del difensore (come nella specie), essa non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore e non sia decorso il termine per la difesa eventualmente concesso a norma dell’art. 108 cod. proc. pen.
Da tale previsione discende che, anche se la Corte d’appello di Bologna avesse concesso il termine a difesa che era stato richiesto dal nuovo difensore di fiducia, prima del decorso di tale termine, era comunque del tutto legittima la trattazione del processo, come è avvenuto, con il patrocinio del prec:edente difensore revocato, senza che ciò si possa ritenere avere recato alcun vulnus al diritto di difesa, atteso che quest’ultimo difensore era ancora il difensore dell’imputato a tutti gli effetti, con i pieni poteri e doveri che ne conseguono, ed era già edotto della vicenda oggetto del procedimento e, perciò, in grado di prestare in modo
effettivo ed efficace il proprio patrocinio (Sez. 6, n. 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093-01).
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
È vero che, come è stato chiarito dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione Ismail (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01), ai fini della dichiarazione di assenza, non si può considerare presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio.
Tuttavia, nel caso in esame, risulta che l’odierno ricorrente, oltre ad avere subito il sequestro dei beni di provenienza delittuosa di cui era stato trovato in possesso e ad avere eletto uno speciale domicilio presso un professionista, ha anche successivamente provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, con un atto di nomina – che è stato anche allegato al ricorso – che recava anche l’indicazione della Quarta sezione penale della Corte d’appello di Bologna, cioè del giudice che stava effettivamente procedendo al giudizio.
Ad avviso del Collegio, tali elementi e, in particolare, quest’ultimo, appaiono pienamente idonei a comprovare l’effettiva conoscenza, da parte del ricorrente, non solo del procedimento ma anche della celebrazione del processo a suo carico e a legittimare, pertanto, lo svolgimento dello stesso in assenza.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di cassazione ha chiarito – affermando un principio al quale il Collegio, condividendolo, intende dare continuità – che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, COGNOME, Rv. 282955-01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, COGNOME, Rv. 259428-01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, COGNOME, Rv. 247430-01), atteso che l’estraneità al delitto presupposto non è un elemento costitutivo della ricettazione ma una mera clausola di riserva, finalizzata a risolvere un concorso apparente di norme, con la conseguenza che la pubblica accusa non è onerata della relativa prova (Sez. 2, n. 4434 del 2021, cit., e Sez. 2, n. 23047 del 2010, cit., entrambe in motivazione).
Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’estraneità dell’imputato al delitto presupposto è necessaria quando lo stesso imputato deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277594-01; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098-01).
Ancora, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, risponde di ricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine
della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969-01; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, dep. 2014, Proietto, Rv. 25826401).
La Corte d’appello di Bologna ha rispettato tali principi.
Essa ha anzitutto rappresentato come il COGNOME non avesse mai affermato di avere commesso il delitto presupposto di furto, con la conseguenza che, sulla base del secondo dei rammentati principi, affermati dalla Corte di cassazione, ciò escludeva che, nel caso in esame, fosse necessaria la prova positiva dell’estraneità dello stesso COGNOME al menzionato delitto presupposto.
Posto che, pertanto, nel caso in esame, era sufficiente, sulla base del primo dei rammentati principi affermati dalla Corte di cassazione, che non emergesse che il COGNOME era stato concorrente in detto delitto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, si deve reputare non contraddittoria né manifestamente illogica l’argomentazione della Corte d’appello di Bologna là dove essa ha escluso che il “fattore temporale” – pur potenzialmente rilevante – si potesse nella specie ritenere univocamente indicativo della commissione del furto da parte del COGNOME, tenuto conto del fatto che tra lo stesso furto e l’accertamento del possesso della refurtiva da parte del COGNOME erano comunque decorse «alcune ore».
Quanto all’elemento costituito dalla dichiarazione dell’agente di polizia giudiziaria COGNOME secondo cui il COGNOME «era sempre dedito a furti di vario genere», anche a prescindere dall’assoluta genericità di tale affermazione, si deve comunque parimenti escludere che il fatto che l’imputato fosse dedito alla commissione di furti costituisse un elemento univocamente indicativo del suo coinvolgimento anche nello specifico furto de quo.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Così deciso il 05/10/2023.
ik 6 NOV, 2023
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZ;ONE PENALE