Ricettazione: Quando il Possesso di Refurtiva Non è Furto
La distinzione tra furto e ricettazione è una delle questioni più dibattute nelle aule di giustizia. Spesso, chi viene trovato in possesso di un bene rubato si trova a dover affrontare un’accusa per uno di questi due reati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri che i giudici devono seguire per qualificare correttamente la condotta, sottolineando l’importanza delle prove e delle spiegazioni fornite dall’imputato.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di ricettazione, poiché trovato nella disponibilità di beni di provenienza illecita. L’imputato, non accettando la condanna, presentava ricorso per cassazione. L’unico motivo del ricorso si basava sulla presunta errata qualificazione giuridica del fatto: a suo dire, la sua condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nel reato di furto e non in quello, più grave, di ricettazione.
La Decisione della Corte sulla Ricettazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici supremi hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza. Secondo la Corte, le argomentazioni dell’imputato non erano altro che mere “doglianze in punto di fatto”, cioè contestazioni sulla ricostruzione degli eventi che non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità.
La Differenza tra Furto e Ricettazione nella Pratica
Il cuore della decisione si fonda sulla distinzione probatoria tra i due reati. Per la giurisprudenza, risponde di ricettazione colui che, trovato in possesso di refurtiva, non è in grado di fornire una spiegazione credibile e attendibile sulla provenienza del bene. Questo accade specialmente quando mancano elementi di prova chiari e univoci che dimostrino il suo coinvolgimento diretto nella commissione del furto originario.
L’Onere della Spiegazione
In pratica, il possesso ingiustificato di un bene rubato crea una sorta di presunzione a carico del possessore. Se fermato e interrogato, non può semplicemente rimanere in silenzio o fornire giustificazioni vaghe. Ha l’onere di spiegare come è entrato in possesso di quel bene. Se la sua versione non è convincente, i giudici sono legittimati a ritenerlo responsabile del reato di ricettazione.
Le Motivazioni
La Corte ha specificato due ragioni principali per la sua decisione.
In primo luogo, ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, in assenza di prove che colleghino inequivocabilmente l’imputato al furto, la mancata fornitura di una spiegazione plausibile sull’origine della disponibilità del bene rubato configura il delitto di ricettazione. Nel caso di specie, l’imputato non aveva fornito alcuna spiegazione attendibile.
In secondo luogo, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui si chiedeva la derubricazione del reato. I giudici hanno chiarito che una richiesta generica di riqualificare il fatto da ricettazione a furto, avanzata nell’atto di appello, non è sufficiente. La difesa avrebbe dovuto indicare elementi circostanziati e specifici, anche provenienti dall’imputato stesso, capaci di dimostrare che il possesso del bene era una diretta conseguenza della sua partecipazione al furto. Nel caso in esame, la difesa si era limitata a evidenziare una generica “vicinanza spazio-temporale” tra il possesso e la commissione del furto presupposto, un argomento ritenuto troppo debole per giustificare una derubricazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione rafforza un principio fondamentale in materia di reati contro il patrimonio. La linea di demarcazione tra furto e ricettazione dipende strettamente dal quadro probatorio. Chi possiede un bene rubato ha un onere di spiegazione: se non riesce a giustificarne la provenienza in modo credibile, e non vi sono prove dirette del suo ruolo nel furto, la sua condotta sarà qualificata come ricettazione. Per la difesa, questo significa che contestare una tale accusa richiede non solo la negazione della responsabilità, ma la costruzione di una narrazione alternativa supportata da elementi concreti, e non da mere supposizioni o richieste generiche.
Quando una persona trovata in possesso di beni rubati risponde di ricettazione e non di furto?
Secondo la Corte, una persona risponde di ricettazione quando, trovata nella disponibilità di refurtiva, non fornisce una spiegazione attendibile sull’origine di tale possesso e, allo stesso tempo, mancano elementi probatori univoci che indichino un suo coinvolgimento diretto nella commissione del furto.
Cosa deve fare la difesa per chiedere la riqualificazione del reato da ricettazione a furto in appello?
La difesa non può limitarsi a una richiesta generica. Deve presentare indicazioni circostanziate, anche provenienti dall’imputato, che siano dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto. Argomenti vaghi come la mera vicinanza spazio-temporale non sono sufficienti.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni erano mere doglianze di fatto, non ammesse in Cassazione, e perché la richiesta di derubricazione era generica e non supportata da indicazioni specifiche e circostanziate che potessero dimostrare il coinvolgimento dell’imputato nel furto anziché nella ricettazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6886 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6886 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MANERBIO il 22/02/1990
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta nel reat ricettazione contestato il luogo di quello di furto, è costituito da mere doglia punto di fatto ed è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolida orientamento della giurisprudenza di questa Corte, risponde di ricettazi l’imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di e probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine della pre disponibilità, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7 sentenza impugnata);
che, peraltro, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con c l’imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appe del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazi stata genericamente richiesta con l’atto di appello, in assenza di indica circostanziate, anche provenienti dall’imputato, dimostrative della riconducibi del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto (Sez. 2 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313 – 01), essendosi nella specie limitata la difesa ricorrente ad evidenziare la mera vicinanza spazio-temporale del fa con la commissione del reato di furto presupposto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Co sigliere stensore Il Presi ente