Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21762 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21762 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 03/07/1983
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, perché dagli atti emergerebbero elementi di fatto che inducono a ritenere l’imputata non estranea al reato presupposto, non può essere dedotto poiché non è stato formulato in modo specifico con i motivi di appello, con cui il difensore aveva dedotto la mancanza di prova in ordine alla provenienza illecita dei prodotti cosmetici rinvenuti nel possesso dell’imputata e contestato la sussistenza delle aggravanti;
ritenuto che la Corte di merito ha correttamente ritenuto sussistente la fattispecie delittuosa ascritta all’odierna ricorrente (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza, sugli ottanta articoli di cosmesi occultati in una busta dentro un armadio, nell’abitazione della ricorrente, la quale ometteva di fornire alcuna giustificazione in ordine alla loro provenienza e non dichiarava di essere l’autrice del reato presupposto;
che, in particolare, giova ribadire che, ai fini della configurabilità del delitto ricettazione non occorre la prova positiva che il prevenuto non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434, del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché a fronte della generica doglianza di appello prospettata dalla difesa, í giudici di appello hanno posto a base del diniego una congrua motivazione, conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.