Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19935 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19935 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 7/11/2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale COGNOME era stato ritenuto responsabile di due reati di ricettazione, per avere acquistato da COGNOME NOME e COGNOME NOME una autovettura Nissan Qashqai provento del reato di cui all’art. 646 cod. pen. ai danni di COGNOME NOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE, e per avere acquistato strumentazione musicale provento di reato ai danni di COGNOME NOME.
1.1 Al riguardo il difensore osserva che erroneamente il giudice di secondo grado aveva sostenuto che la versione di COGNOME di essere entrato in possesso dell’autovettura in buona fede era inverosimile, visto che lui stesso, in una conversazione intercettata, aveva affermato di voler rivendere la macchina a due cittadini rumeni tramite il fratello: infatti, quest’ultimo aveva smentito t circostanza quando era stato sentito in sede di giudizio abbreviato, e dalle conversazioni telefoniche intercettate non era emerso alcun contatto di COGNOME con cittadini rumeni; sostenere che la prova della colpevolezza di COGNOME risiedeva nella non creduta versione dell’imputato secondo cui l’autovettura gli era stata sub-noleggiata dai coimputati COGNOME e COGNOME non dimostrava certo la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; non era certamente sostenibile che COGNOME potesse sapere che COGNOME e COGNOME, dopo aver lecitamente noleggiato l’autovettura, intendessero compiere il reato di appropriazione indebita.
Il difensore prosegue rilevando che a riprova che COGNOME non avesse intenzione di cedere a terzi l’autovettura vi erano le conversazioni in cui COGNOME aveva soddisfatto le pretese di COGNOME di avere un’autovettura in sostituzione dopo il sequestro della Nissan Qashqai e di rimborsargli la somma sborsata per avere la disponibilità della stessa; inoltre, non era stato considerato che al momento della ricezione dell’autovettura, il reato presupposto non si era consumato, visto che non era nemmeno stata sporta la querela e che non vi era stata interversione del possesso.
Quanto alla ricettazione dell’impianto stereo, era stata ampiamente provato che COGNOME non lo aveva mai ricevuto, come emergeva dalla telefonata del 9 agosto 2017 tra COGNOME e COGNOME, da cui emergeva che l’impianto era rimasto nella S I loro disponibilità; a ciò aggiunge che nella richiesta di applicazione di misure cautelari, lo stesso Pubblico ministero aveva indicato che l’appropriazione indebita era stata commissionata dallo stesso COGNOME, con ciò avvalorando la tesi difensiva
relativa al fatto che quest’ultimo non poteva rispondere del reato di ricetta ma al più di concorso in appropriazione indebita.
1.2 Il difensore lamenta che, nel ritenere sussistente la recidiva, la Co appello non aveva motivato adeguatamente in relazione alla tipologia e all’offensività dei reati da ultimo commessi, la loro omogeneità e collocaz temporale, la devianza della quale erano complessivamente significativi l’occasionalità o meno dell’ultimo delitto, oltre al fatto che i pre dell’imputato erano alquanto risalenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato soltanto limitatamente alla ricettazione dell’impi stereo.
1.1 Con riferimento alla ricettazione dell’autovettura, si deve ribadi natura stessa del sindacato di legittimità riportandosi ai principi che quest ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sost nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi proba attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittim meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimost con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio va infatti dimenticato che “…sono precluse al giudice di legittimità la rilett elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autono adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei f indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migl capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr. S 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella comp nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
Ciò premesso, si deve rilevare che la Corte di appello ha evidenziato come ricorrente era venuto in possesso dalla autovettura e che intendeva rivende come affermato da lui stesso in una conversazione intercettata, ritenendo credibile la versione dell’imputato secondo la quale egli avrebbe avuto in b fede il sub-noleggio dell’autovettura; già la sentenza di primo grado aveva ril come dal contenuto dei dialoghi intercettati tra COGNOME e i complici emergeva sua consapevolezza nella illiceità dell’operazione (si vedano in particolare pa e seguenti della sentenza di primo grado); la Corte di appello ha quindi fornit
spiegazione perfettamente logica dei fatti, sulla quale il ricorso propone inammissibile diversa valutazione.
1.2 Diversa è, invece, la conclusione relativa alla ricettazione dell’impi stereo.
Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudiceíi primo grado risulta COGNOME aveva chiesto a COGNOME COGNOME COGNOME di procurargli un impianto stereo, che avrebbe poi voluto rivendere, ma non emerge in alcun modo che avesse “istigato” o fosse mandante della commissione del reato di appropriazione indebita; nulla d più aggiunge sul punto la Corte di appello, che non contiene alcuna motivazione sulla consapevolezza in capo a COGNOME della provenienza illecita del bene.
1.3 Quanto alla recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante n sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una spec motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione processo delinquenziale già avviato; nel caso in esame, la Corte di appello fornito congrua motivazione alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata.
La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 6), con eliminazione della relativa pena, e dichia inammissibile nel resto
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo 6) perché il fat non sussiste ed elimina la relativa pena.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e determina la pena residua in anni e mesi otto di reclusione ed euro 666 di multa.
Così deciso il 24/04/2024