Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46711 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46711 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME OSIO SOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE di APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Brescia confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione di una piscina con la consapevolezza della sua provenienza dal delitto di truffa. descritta in un capo b) non riportato in atti.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al sussistenza dell’elemento psicologico, che sarebbe stato ritenuto senza una motivazione adeguata, anche tenuto conto del fatto che non potevano essere utilizzate le intercettazioni telefoniche non acquisite al fascicolo del dibattimento;
2.2. violazione di legge (art. 178 ess cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordin al mancato espletamento dell’interrogatorio dell’imputato nel corso dell’udienza del 29 gennaio 2018, fissata per l’audizione dei testimoni del pubblico ministero; all’esito di ta udienza il giudice aveva invitato le parti a discutere, invece di rinviare per effettu l’interrogatorio richiesto dal ricorrente. A ciò si aggiungeva che COGNOME COGNOME a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, avrebbe fornito dichiarazion difensive nel corso delle indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità d delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaousi Rv. 235897)
Si ribadisce, peraltro, che la valorizzazione del silenzio del detentore per la prov dell’elemento soggettivo della ricettazione non implica l’inversione dell’onere della prova. Dato che l’elemento psicologico non può che dedursi dagli elementi “oggettivi” raccolti nel corso del processo per la prova della ricettazione è dirimente la “disponibilità” del bene provento di reato; disponibilità altamente indicativa “anche” della consapevolezza della provenienza illecita del bene, ove la stessa sia manifesta e ove l’accusato non alleghi elementi verosimili indicativi della sua buona fede.
Nel caso in esame, in coerenza con le indicate linee ermeneutiche, la Corte di appello rilevava come l’incontestato possesso del bene in capo al ricorrente e la mancanza di giustificazioni in ordine a tale disponibilità consentissero di ritenere integrato il r contestato (pag. 3 della sentenza impugnata).
1.2.11 secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto l’ipotetica violazione del diritto di difesa correlata al mancato espletament dell’interrogatorio al termine dell’udienza fissata per l’esame dei testimoni del pubblic ministero integra una nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio che quando si verifica alla presenza del difensore – come nel caso in esame – deve essere tempestivamente eccepita ai sensi degli artt. 182, comma 2 e 183 cod. proc. pen..
Invero dal verbale dell’udienza del 29 gennaio 2018 non risulta che tale eccezione si stata sollevata.
L’eccezione, peraltro, non risulta specificamente dedotta neanche con l’atto di appello dato che in quella sede il profilo contestato non era la lesione del diritto di difesa, ma quantificazione della pena nella misura in cui la stessa era stata giustificata con la costant assenza del ricorrente nel corso del processo (come si evince tra l’altro anche dalla motivazione della sentenza impugnata: pag. 4).
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 202:3
L’estensore GLYPH
Il Presid te